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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 9 settembre 2013 presentato da
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e RE 2
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contro la decisione emessa il 14 agosto 2013 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 57/A/12/PE (mandato) promossa con petizione 7 agosto 2012 dall' |
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CO 1; |
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che l'11 novembre 2011 i coniugi RE 1 e RE 2 si sono rivolti all'CO 1 per rappresentarli in una pratica “contenzioso edilizio part. __________ RFD __________”;
che, per le sue prestazioni, il legale ha trasmesso ai clienti, il 24 novembre 2011, una nota professionale di complessivi fr. 675.–, corrispondenti a 2.08 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 300.– più IVA 8%;
che RE 1 e RE 2 si sono rifiutati di pagare la nota del legale;
che con decisione 2 febbraio 2012 la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello ha concesso all'CO 1 lo svincolato dal segreto professionale verso RE 1 e RE 2 nella misura del necessario per procedere all'incasso della citata nota professionale e ha posto le spese giudiziarie di fr. 300.– a carico dei mandanti, tenuti a rifondere al legale un'indennità d'inconvenienza di fr. 300.–;
che il 7 agosto 2012 l'CO 1, ottenuta l'autorizzazione ad agire, ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di fr. 675 più interessi del 5% dal 7 marzo 2012;
che nelle loro osservazioni del 13 settembre 2012 i convenuti hanno proposto di respingere l'azione;
che in uno scritto del 24 ottobre 2012 l'attore ha ribadito la sua pretesa;
che con decisione 14 agosto 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato i convenuti a pagare fr. 675.– oltre interessi al 5% dal 7 marzo 2012 e fr. 600.– a titolo di tasse e indennità per la pratica alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello e ha posto la tassa di giustizia di fr. 100. a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 200.–;
che il 9 settembre 2013 i convenuti sono insorti a questa Camera contro il giudizio appena citato;
che l'atto non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 9 settembre 2013 (cfr. busta di intimazione) è tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);
che il Giudice di pace, pur non potendo “escludere che vi siano legali ai quali se si chiede di occuparsi di una certa questione e che poi, in seguito all'esame della documentazione, rinunciano al mandato e non emettono alcuna fattura o simbolicamente chiedono una cifra forfettaria di fr. 300.–”, ha accolto la petizione dell' attore, ritenendo fondata la sua richiesta di ottenere il saldo della propria nota d'onorario;
che nel loro scritto del 9 settembre 2013 i reclamanti ribadiscono la propria versione dei fatti, chiedendo che “vengano debitamente considerate nel contesto del presente reclamo le osservazioni già inoltrate dai sottoscritti nel corso della vertenza” e contestano “il concetto che si possa fatturare al cliente l'analisi di un mandato atto ad una preliminare valutazione di accettazione o di rifiuto di un mandato quando tale mandato viene unilateralmente revocato da parte dello studio di avvocatura senza un'entrata in materia, cioè senza prestazioni di consulenza in quanto tale”;
che a prescindere dal fatto che il rinvio ad atti di procedura anteriori, in concreto alle osservazioni al Giudice di pace, non è sufficiente a motivare un reclamo, i reclamanti non formulano una sola critica nei confronti della decisione del Giudice di pace, in particolare non pretendono che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;
che di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin: in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;
che altri avvocati rinuncino a fatturare il primo colloquio con il cliente nel caso in cui il mandato poi non si concretizzi è possibile, ma i reclamanti non indicano alcuna norma che avrebbe imposto all'istante una simile condotta;
che, per di più, dalla documentazione agli atti non si può ritenere che il legale si sia limitato a valutare l'accettazione o meno del mandato, avendo egli proceduto a una disamina giuridica, ancorché sommaria, del caso senza che dalla e-mail del 14 novembre 2011 si evinca una rinuncia dell'incarico, tale scelta incombendo ai clienti (doc. G);
che, in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Notificazione a:
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–e; –.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.