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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 19 settembre 2013 presentato da
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RE 1 e RE 2
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contro la decisione emessa il 20 agosto 2013 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa n. 28/2013 (locazione) promossa con istanza 5 aprile 2013 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 27 maggio 2000 i coniugi RE 1 e RE 2 hanno sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultima a __________;
che la locazione ha avuto inizio il 29 giugno 2000 e si è conclusa il 29 febbraio 2012;
che la locatrice CO 1 ha chiesto ai conduttori il pagamento di fr. 1300.– a titolo di risarcimento dei danni arrecati al citato appartamento durante la locazione, senza esito;
che il 5 aprile 2013 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est, chiedendo la convocazione di un'udienza di conciliazione volta ad ottenere da RE 1 e RE 2 il pagamento di fr. 1300.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012;
che all'udienza del 22 maggio 2013 l'istante, unica comparente, ha ribadito la sua posizione e ha chiesto l'emanazione di una decisione;
che statuendo il 20 agosto 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando i convenuti a versare fr. 1300.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012, un'indennità di fr. 200.– e ponendo a loro carico la tassa di giustizia di fr. 100.–;
che con reclamo del 19 settembre 2013 RE 1 e RE 2 sono insorti contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento, facendo valere una violazione del loro diritto di essere sentiti e l'incompetenza per materia del Giudice di pace;
che nelle sue osservazioni del 30 settembre 2013 CO 1 dichiara di aderire alla richiesta di annullamento della decisione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);
che il reclamo, introdotto il 19 settembre 2013 (attestazione postale sulla busta d'invio), è tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che per l'art. 60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 60 CPC);
che il presupposto della competenza per materia del giudice deve essere verificato sulla base dell'atto introduttivo della causa (Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 60 CPC; Zürcher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 11 ad art. 60 CPC; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 60 CPC);
che la competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione giudiziaria (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 59 CPC; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 17 ad art. 59 CPC);
che l'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;
che per tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio (RtiD I-2009 n. 11 c pag. 604; cfr. Lachat in: Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 2 ad art. 274a) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla “locazione” (v. Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);
che in concreto l'istante ha promosso un'azione ordinaria intesa ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati all'appartamento durante la locazione, sicché la pretesa vantata in causa concerne l'uso della cosa locata;
che dunque la vertenza, diretta verso i convenuti in qualità di conduttori, va qualificata come lite in materia di locazione o affitto;
che in tali circostanze il Giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma dichiararsi incompetente per materia (RtiD I-2009 n. 11 c pag. 604; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 19 e 20 ad art. 202);
che la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale, deve così essere annullata, senza che sia necessario verificare l'eventuale violazione del diritto di essere sentiti dei reclamanti;
che ai fini delle spese giudiziarie l'acquiescenza configura una soccombenza, ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza ai reclamanti, i quali agendo da soli non sono incorsi in dispendi di tempo ed esborsi apprezzabili;
che l'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede che sono posti a carico dell'istante.
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza è irricevibile per carenza di competenza del giudice adito.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, anticipata dall'istante, rimane a suo cari co.
II. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
III. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.