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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo dell'11 ottobre 2013 presentato da
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RE 1
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contro la decisione emessa il 19 settembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Riviera nella causa n. 52C/13 (contratto di appalto) promossa con petizione 17 gennaio 2013 da |
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CO 1;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che nell'aprile del 2012 RE 1 si è rivolto alla CO 1 per la riparazione del proprio veicolo danneggiato in seguito di un tamponamento causato da una manovra di retromarcia effettuata l'11 agosto 2012 da __________;
che il 30 luglio 2012 la CO 1 ha trasmesso a RE 1 una fattura di fr. 662.65;
che il 22 ottobre 2012 RE 1 ha comunicato al carrozziere di rifiutarsi di saldare la citata fattura poiché in sintesi, il danno era stato causato da __________ e l'incarico di procedere alla riparazione conferito da quest'ultimo;
che visto il mancato pagamento, il 12 novembre 2012 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Riviera, per l'incasso di fr. 662.65 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 2012 e delle spese esecutive, al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che ottenuta dal Giudice di pace del circolo di Riviera l'autorizzazione ad agire, il 17 gennaio 2013 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice, per ottenere il pagamento del citato importo e delle spese esecutive, così come il rigetto definitivo dell'opposizione;
che all'udienza del 12 marzo 2013 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza;
che l'11 aprile 2013 __________, sentito come testimone, ha dichiarato di non aver mai affermato “che avrebbe saldato la fattura” emessa dall'attrice;
che in esito a una segnalazione del Giudice di pace, con decisione del 13 agosto 2013 il Ministero pubblico ha emesso un decreto di non luogo a procedere nei confronti di __________;
che all'udienza finale del 17 ottobre 2013 l'attrice, unica comparente, ha confermato le proprie domande;
che con decisione 19 settembre 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato il convenuto a pagare fr. 662.65 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 2012, fr. 53.– di spese esecutive e fr. 5.– di tassa d'incasso, rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo a carico del convenuto fr. 125.– di spese giudiziarie;
che l'11 ottobre 2013 RE 1 è insorto a questa Camera contro il giudizio appena citato;
che l'atto non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera l'11 ottobre 2013 (cfr. busta di intimazione) è tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);
che il Giudice di pace, richiamati gli articoli 8 CC e 157 CPC, ha accolto la petizione, considerando che il decreto di non luogo a procedere del 13 agosto 2013 “porta a dover ritenere in fatto e in diritto quale unico responsabile del riconoscimento del dovuto il convenuto il quale e semmai per altro iter giudiziario potrà agire”;
che nel suo scritto del 9 ottobre 2013 il reclamante si limita a chiedere una revisione del mio caso asserendo “una decisione assurda essendo non colpevole, vedi incarto”;
che, per tacere del fatto che un semplice rinvio agli allegati prodotti in prima istanza non è conforme all'esigenza di motivazione (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 4 ad art. 321), il reclamante non formula una sola critica nei confronti della decisione del Giudice di pace, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;
che di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dal reclamante (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: op. cit., n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;
che, in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48 lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.