Incarto n.
16.2013.44

Lugano

18 settembre 2014/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 16 ottobre 2013 presentato da

 

 

 (patrocinati dall'avv. PA 1)

 

 

contro la decisione emessa il 23 settembre 2013 dal Giudice di pace del circolo delle Isole nella causa SE 21/13 (risarcimento danni) promossa con petizione del 6 maggio 2013 da

 

 

 

CO 1 (SG)

(patrocinato dall'avv. PA 2);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  CO 1 è proprietario della particella n. 1413 RFD di __________ sulla quale sorge un'abitazione (“__________”), che concede in locazione a terze persone per le vacanze. Alla fine del mese di maggio 2011 CO 1 ha conferito a RE 1 e RE 2 il compito di provvedere alla pulizia e al riordino della casa di vacanza, di occuparsi del giardino e della piscina, così come di accogliere gli ospiti per mostrare l'abitazione e consegnare le chiavi. Per tali prestazioni le parti hanno pattuito un compenso orario di fr. 30.– per una media di 16 ore mensili. RE 1 e RE 2 avevano inoltre il compito di provvedere al cambio della biancheria da letto per un compenso forfettario di fr. 25.–. Nel mese di giugno 2012 durante la pulizia della piscina, un tappo dello scarico è finito nel tubo medesimo, causandone l'ostruzione. L'intervento di riparazione, affidato alla ditta C__________, è costato fr. 4202.90.

 

                            B.  Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 6 maggio 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al dal Giudice di pace del circolo delle Isole per ottenere il pagamento di fr. 4589.90 oltre interessi al 5% dall'8 gennaio 2013 (fr. 4202.90 quale risarcimento del danno e fr. 396.– trattenuti dai convenuti sulla locazione versata da un ospite). Nelle loro osservazioni del 18 maggio 2013 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. All'udienza del 17 giugno 2013 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, al dibattimento del 16 settembre 2013 i convenuti hanno riconosciuto la pretesa di fr. 396.– limitatamente a fr. 271.–, mentre l'attore ha ribadito le sue domande accettando la proposta dei convenuti a condizione che l'importo fosse versato entro il giorno seguente.                              

 

                            C.  Statuendo il 23 settembre 2013 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al pagamento di fr. 4473.90 (fr. 4202.90 + fr. 271.–) oltre interessi al 5% dall'8 gennaio 2013. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'attore fr. 700.– per ripetibili.

 

                            D.  Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2013 postulandone l'annullamento. Nella sua risposta del 27 novembre 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata invece di essere notificata mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC) è stata inviata ai convenuti il 23 settembre 2013 tramite “posta A”. L'irrita notificazione non ha tuttavia comportato nessun pregiudizio per i convenuti, il cui reclamo, introdotto il 16 ottobre 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è tempestivo.

 

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

 

                             3.  Nel giudizio impugnato il Giudice di pace ha qualificato il rapporto contrattuale tra le parti come contratto d'appalto, e non come contratto di lavoro come sostenuto dai convenuti, ha stabilito che RE 1 fosse responsabile del danno sulla base dell'art. 364 cpv. 1 CO. Egli ha rimproverato a quest'ultimo di avere pulito la piscina con l'aspirapolvere ancorché fosse al corrente che il tappo, consumato dall'usura, non fosse stato sostituito. Egli si è così assunto il rischio che venisse aspirato nello scarico, come poi è avvenuto. Per il primo giudice anche RE 2 doveva essere considerata responsabile con il convenuto in solido del danno poiché costoro avevano prestato la loro attività congiuntamente come una società semplice. Relativamente alla pretesa di restituzione di fr. 396.–, egli l'ha ammessa in ragione di fr. 271.–, la differenza spettando a RE 2.

 

                             4.  I reclamanti contestano che le prestazioni da loro effettuate rientrino nell'ambito di un contratto d'appalto, asserendo “di avere intrattenuto un vero e proprio rapporto di lavoro tanto è vero che fra le medesime parti è pendente un contenzioso vertente al pagamento dello stipendio”.

 

                                  a)  Così argomentando, essi, però, non si confrontano con le motivazioni del Giudice di pace secondo cui “nella fattispecie, (…) non vi è nessun documento né dichiarazione di testimoni che possano dimostrare che tra il signor CO 1 e i convenuti vi fosse una relazione contrattuale di lavoro (…). Non esiste un contratto di assunzione firmato dalla parti e, inoltre, il fatto che i convenuti abbiano ammesso che nel corso della primavera 2012 è stato sottoposto loro un contratto di lavoro ma che non l'hanno firmato perché non erano d'accordo con le sue condizioni, prova che al momento del danno non erano dei dipendenti del signor CO 1.”

 

                                       Per di più, gli interessati nemmeno spiegano per quale motivo sarebbe errata la conclusione alla quale è giunto il primo giudice, secondo il quale i convenuti “vanno considerati degli indipendenti legati a mandati d'appalto con il signor CO 1, che potevano variare a dipendenza dei compiti affidati e per i quali emettevano delle fatture una volta i lavori terminati”, situazione che “corrisponde dunque pienamente alla definizione del contratto d'appalto data dell'articolo 363 del codice delle obbligazioni”. E il solo fatto che essi abbiano introdotto il 27 dicembre 2012 un'istanza presso l'Ufficio di conciliazione in materia di lavoro di __________ (cfr. doc. K. 7 nella mappetta celeste) non dimostra, per ciò solo, l'esistenza di un contratto di lavoro. La censura dei reclamanti è di conseguenza irricevibile.

 

                                  b)  Sulla base dei fatti accertati dal primo giudice, senza che i ricorrenti siano stati in grado di dimostrarne la manifesta erroneità, va così verificato se la qualifica del rapporto contrattuale effettuata dal primo giudice sia corretta. Determinante è, al riguardo, il contenuto delle pattuizioni, che prescinde dalla definizione e dalla terminologia utilizzata dalle parti (DTF 136 III 519, consid. 3; 131 III 219, consid. 3; 129 III 667, consid. 3.1). Ora, gli elementi caratteristici del contratto di lavoro sono la prestazione di lavoro o di servizi, l'impiego duraturo e remunerato di un lavoratore, e soprattutto il rapporto di subordinazione, che obbliga il lavoratore a ossequiare le direttive del datore di lavoro e gli impone vincoli di tipo organizzativo ed economico che lo limitano nella sua autonomia e lo astringono a rendere conto regolarmente del lavoro svolto (sentenza del Tribunale federale 4C.76/2006 del 30 giugno 2006, consid. 6.1). Per definizione, un lavoratore può essere unicamente una persona fisica, mentre un datore di lavoro può essere anche una persona giuridica (Aubert in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 26 ad art. 319).

 

                                  c)  Nella fattispecie, la mancanza di qualsiasi elemento sulla subordinazione dall'attore e l'ampia autonomia dei convenuti nell'organizzazione della loro attività esclude la pattuizione di un contratto di lavoro. Per di più i reclamanti, che hanno dichiarato di formare una società semplice (cfr. doc. K. 7, pag. 2 in fondo), non percepivano ciascuno un proprio salario, ma emettevano congiuntamente, a nome di entrambi, fatture per le loro prestazioni (cfr. doc. K 2 nella mappetta celeste). Tutto lascia supporre, quindi, che l'attività svolta dai convenuti non soggiacesse alle norme sul contratto di lavoro ma fosse effettuata a titolo indipendente.

 

                                  d)  Visto quanto precede, ci si può chiedere se la qualifica come appalto effettuata dal Giudice di pace sia nondimeno corretta tanto più che le prestazioni svolte dai convenuti non si limitavano alla pulizia e alla riparazione – che soggiacciono alle norme dell'appalto (sentenza del Tribunale federale 4C.231/2004 dell'8 ottobre 2004, consid. 2 con riferimenti; Chaix in: Commentaire romand, CO I, op. cit., n. 46 ad art. 363) ma anche all'accoglienza degli ospiti, alla consegnare le chiavi, alla percezione delle tasse di soggiorno che rientrano nelle caratteristiche del contratto di mandato. In realtà, in concreto, le parti hanno pattuito un contratto innominato di natura mista, che combina le prestazioni di entrambi i contratti citati. Quanto alla responsabilità, ci si può chiedere se essa soggiace alle norme generali del Codice delle obbligazioni o alle norme speciali dei singoli contratti. La questione può rimanere indecisa per le ragioni in appresso.

                                     

                                  e)  Ora, sia l'art. 364 cpv. 1 CO, che regge la responsabilità dell'appaltatore, sia l'art. 398 cpv. 1 CO, che disciplina la responsabilità del mandatario, rinviano agli art. 321a ed e CO relativa alla responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro (Chaix, op. cit., n. 2 e n. 12 ad art. 364; Werro in: Commentaire romand, CO I, op. cit., n. 1 ad art. 398). A sua volta l'art. 321e CO, secondo cui il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro, ripropone il principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall'art. 97 cpv. 1 CO. Questa norma presuppone la prova del danno, della violazione di obblighi contrattuali come pure dell'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi. La colpa è presunta. Tocca al creditore dimostrare la sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al debitore incombe l'onere di provare l'assenza di ogni colpa (RtiD I-2005 pag. 820; Tercier/ Favre, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 3398 e segg). Una volta ammessa la responsabilità, spetta al giudice – il quale in questo ambito dispone di un ampio margine d'apprezzamento – stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno (cfr. DTF 110 II 349, consid. 6b; sentenza del Tribunale federale 4C.195/2004 del 7 settembre 2004, consid. 2.1).

 

                                  f)  I reclamanti, che non contestano la sussistenza dei primi tre requisiti dell'art. 97 cpv. 1 CO, sostengono che nessuna colpa può essere ascritta a RE 1. Il Giudice di pace, soggiungono, ha erroneamente accertato che il convenuto sapeva che procedendo alla pulizia della piscina con l'aspirapolvere vi era il rischio che il tappo consumato fosse aspirato all'interno dello scarico. Ora, all'udienza di discussione del 17 giugno 2013 i convenuti hanno dichiarato di avere avvisato l'attore nel mese di ottobre 2011 “che il tappo della piscina era consumato e occorreva sostituirlo” e che “nella primavera del 2012 sia il signor RE 1 che il signor CO 1 si sono dati da fare per sostituire il tappo difettato. Purtroppo la ditta L__________ non è stata in grado di fornire un nuovo tappo. Visto il ritardo nella consegna del tappo nuovo il signor RE 1 ha fatto presente il rischio a cui si andava incontro utilizzando l'aspirapolvere e [ha proposto] una possibile soluzione alternativa, tuttavia non accettata dal signor CO 1” (cfr. verbale, pag. 2). Dal canto suo l'attore ha affermato che “considerata la segnalazione del signor RE 1”, “è partito dal presupposto che egli non avrebbe, quindi, utilizzato l'aspirapolvere per pulire la piscina prima di sostituire il tappo difettato” e ha negato di avergli ordinato “di utilizzare l'aspirapolvere nonostante il rischio, bensì di avergli ordinato di cambiare il tappo (cfr. verbale, pag. 2). In circostanze del genere l'accertamento del primo giudice, secondo cui il convenuto era a conoscenza del rischio che correva pulendo la piscina, non appare manifestamente errato. Su questo punto il reclamo si rivela perciò infondato.

 

                                  g)  I reclamanti asseriscono, che il convenuto, “poco importa se in qualità di dipendente o appaltatore, ha avvisato il proprietario della necessità di sostituire il tappo (…). Toccava quindi chiaramente a quest'ultimo attivarsi per fare intervenire una ditta competente e non limitarsi ad addossare la responsabilità al convenuto affermando che era suo compito procedere all'intervento”. Ora, per tacere del fatto che tale allegazione, non sollevata davanti al primo giudice, è nuova e come tale irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC), dal fascicolo processuale risulta che RE 1 non ha mai negato di essere stato incaricato dall'attore di cambiare il tappo, né ha mai asserito di avere rifiutato tale incombenza. Che poi egli non fosse in grado di provvedere personalmente a tale mansione ma si sarebbe perciò reso necessario l'intervento di una ditta specializzata per effettuare la sostituzione, potrà anche essere vero, ma poco sussidia. Quanto rimproveratogli dall'attore, in effetti, non consiste nella mancata sostituzione del tappo, ma nel fatto che, pur essendo a conoscenza dei difetti e della mancata sostituzione, l'interessato ha pulito la piscina con l'aspirapolvere. In tali circostanze, una qualsiasi persona diligente non si sarebbe assunta il rischio di eseguire tale incarico, o quanto meno, avrebbe adottato i necessari accorgimenti per evitare l'occlusione del tubo di scarico. Sotto questo aspetto non si può ritenere errata la conclusione del primo giudice, che ha ritenuto il convenuto negligente. Su questo punto quindi il reclamo è destinato all'insuccesso.

                               

                             5.  I reclamanti lamentano il fatto che il Giudice di pace li ha ritenuti entrambi responsabili del danno, asserendo che la convenuta non si è mai avvicinata alla piscina. Così argomentando essi, una volta di più, non si confrontano con la conclusione del primo giudice che li ha considerati solidalmente responsabili del danno, poiché hanno agito congiuntamente, legati da un rapporto di società semplice ai sensi degli art. 530 e segg. CO. Tale censura, non sufficientemente motivata, è pertanto anch'essa irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC).

 

                                  Sia come sia, come si è detto, RE 1 e RE 2 hanno dichiarato di volere essere trattati alla stregua di una società semplice (cfr. doc. K. 7, pag. 2 in fondo). Ora, l'art. 544 cpv. 3 CO prevede che ove i soci abbiano collettivamente assunto delle obbligazioni verso un terzo, trattando insieme o per mezzo di un rappresentante, sono responsabili in solido salvo patto contrario. In concreto, entrambi i convenuti si sono assunti impegni contrattuali verso l'attore, nessuno di loro sostenendo l'esistenza di una deroga né pretendendo che RE 1 abbia agito da solo. E siccome la pretesa di risarcimento dovuta a una violazione contrattuale fonda la solidarietà passiva dei soci (cfr. SJ 1997 pag. 400, consid. 3a; Fellmann/Müller in: Berner Kommentar, n. 113 ad art. 544 CO; Handschin/Vonzun in: Zürcher Kommentar, 2009, n. 46 ad art. 544 CO; Pestalozzi/Hettich in: Basler Kommentar, OR II, 3ª edizione, n. 16 ad art. 544), anche sotto questo profilo la decisione del primo giudice resiste alla critica.

 

                             6.  I reclamanti sostengono infine di avere contestato l'importo di fr. 396.– rivendicato dalla controparte e si dolgono che il Giudice di pace le abbia riconosciuto fr. 271.–, nonostante non abbia provato la sua pretesa. Ora, è vero che nelle loro osservazioni del 18 maggio 2013 i convenuti hanno contestato di dovere all'attore fr. 396.–, asserendo che tale importo sarebbe già stato detratto dal loro stipendio. È indubbio inoltre che spettava a CO 1 dimostrare il fondamento della propria pretesa (art. 8 CC). Sennonché, all'udienza del 16 settembre 2013, i convenuti hanno riconosciuto di dovergli fr. 271.–. Ne segue che su questo punto il giudizio impugnato va pienamente condiviso. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.

 

                             7.  Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                             2.  Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste in solido a carico dei reclamanti, che rifonderanno alla controparte, con il medesimo vincolo, fr. 600.– per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.