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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 18 ottobre 2013 presentato da
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RE 1
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contro la decisione emessa il 20 settembre 2013 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa 46C/13 (disconoscimento del debito) promossa con petizione del 24 giugno 2013 da |
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CO 1;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che nell'autunno del 2012 CO 1 si è iscritta a dei corsi proposti dalla __________, ditta individuale con sede a __________ di cui RE 1 è titolare;
che il 4 dicembre 2013 RE 1 ha fatto notificare a CO 1, che nel frattempo aveva interrotto la frequentazione ai corsi, il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Biasca per l'incasso di fr. 2400.– oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “mancato pagamento saldo anno scolastico serale di make-up 2012/2013”, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che adito il 25 marzo 2013 da RE 1, con decisione 4 giugno 2013 il Giudice di pace del circolo di Riviera ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato PE per fr. 2400.– oltre interessi;
che il 24 giugno 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice per ottenere il disconoscimento del debito sulla base dell'art. 83 cpv. 2 LEF;
che invitata a presentare osservazioni la convenuta è rimasta silente;
che all'udienza del 17 settembre 2013, indetta per la discussione, nessuna delle parti è comparsa;
che statuendo il 20 settembre 2013 il Giudice di pace ha accertato l'inesistenza del debito di fr. 2400.– oltre interessi posto in esecuzione e ha condannato la convenuta a pagare la tassa di giustizia di fr. 180.–;
che con reclamo del 18 ottobre 2013 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio, per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, la riforma della decisione impugnata nel senso di stralciare la causa dai ruoli, o quanto meno in via subordinata di dichiarare irricevibile la petizione o in via ulteriormente subordinata di dichiarare nulla o annullare la decisione impugnata;
che l’11 dicembre 2013 CO 1 ha comunicato a questa Camera “di accettare le argomentazioni del ricorso” e di avere proceduto al pagamento di fr. 2981.–, così come “le spese di causa derivanti dall'operato dell'avv. PA 1”;
che il 17 gennaio 2014 la reclamante ha confermato l'avvenuto pagamento delle spese legali da parte di CO 1;
e considerando
in diritto: che, come si è detto, CO 1 ha dichiarato “di accettare le argomentazioni del ricorso”, tanto da considerare il rimedio “accoglibile e fondato”;
che avendo CO 1 pagato l'importo rivendicato da RE 1 l'azione di disconoscimento di debito da lei promossa ha perso ogni interesse;
che, in siffatte circostanze, l'oggetto della controversia è venuto a cadere sicché la causa va stralciata dai ruoli, fermo restando che è opportuno annullare anche la decisione impugnata, nella quale veniva statuito su di esso;
che, in definitiva, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 1 LOG;
che le spese giudiziarie di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
che non si giustifica assegnare ripetibili alla reclamante, per sua stessa ammissione CO 1 avendo “versato quanto richiesto dalla ricorrente per spese legali” (cfr. scritto 17 gennaio 2014);
che la rifusione alla reclamante delle spese legali da parte della controparte, rende la domanda di assistenza giudiziaria senza oggetto;
che, relativamente agli oneri processuali di prima sede, essi sono posti a carico di CO 1;
Per questi motivi,
decide: 1. Si prende atto dell'adesione al reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza.
2. La decisione impugnata è annullata.
3. Non si riscuotono spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
4. La domanda di gratuito patrocinio è dichiarata priva d'oggetto.
5. Le spese processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 180.–, sono poste a carico di CO 1.
6. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.