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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo 25 ottobre 2013 presentato da
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RE 1
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contro la decisione emessa il 30 settembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa C13-001c (creditoria) promossa con petizione 25 giugno 2013 nei confronti di |
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CO 1;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nel mese di giugno 2012 CO 1 ha commissionato alla __________ la creazione di una calza di compressione medica su misura per il braccio e di un guanto per la mano. Il 10 settembre 2012 __________ ha emesso una fattura di fr. 388.30. Visto il mancato pagamento da parte della cliente, il credito è stato ceduto, l'8 febbraio 2013, a RE 1, la quale ha fatto notificare il 25 febbraio 2013 a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, a cui l'escussa ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 25 giugno 2013 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Paradiso di condannare CO 1 a pagare fr. 388.30 oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2012, fr. 60.– per le spese del suo intervento, fr. 33.– per le spese esecutive e fr. 60.– per la tassa di giustizia relativa alla procedura di conciliazione, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione al menzionato PE. Il 31 luglio 2013 la convenuta ha presentato delle osservazioni in cui ha chiesto di respingere petizione. All'udienza dell'11 settembre 2013, l'attrice, unica comparente, ha confermato le proprie domande.
C. Statuendo il 30 settembre 2013 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ha ordinato all'Ufficio esecuzioni di procedere alla cancellazione del citato precetto esecutivo e ha posto a carico dell'attrice la tassa di giustizia di fr. 120.–.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 ottobre 2013 in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni 12 novembre 2013 CO 1 ha ribadito la sua posizione. Così invitato, il Giudice di pace ha formulato il 18 novembre 2013 le sue osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 1° ottobre 2013. Introdotto il 25 ottobre 2013, il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Secondo il Giudice di pace, la richiesta dell'attrice è infondata, considerato in particolare “che le osservazioni inoltrate dalla parte convenuta in data 30.07.2013 contestano una volta in più questa fattura poiché il supporto medico confezionato su misura doveva essere consegnato in tempi brevissimi vista l'urgenza medica, (…); che il supporto fornito era talmente stretto che era impossibile da indossare (…); che il supporto è stato immediatamente riportato alla ditta __________ e questo materiale è tuttora in loro possesso dopo essere stato spedito in Germania e rientrato due mese dopo sempre inutilizzabile; (…) che le misure prese erano completamente sbagliate, dovute ad un più che evidente loro errore; che pur non risultando scritti nei quali si contesta immediatamente la fattura, rispettivamente si sollevano e notificano i difetti del prodotto richiesto è evidente che il prodotto non era adatto ma soprattutto non è stato fornito in tempi brevissimi così come richiesto dalla situazione medica, a comprova le due spedizioni in Germania”.
3. La reclamante rimprovera sostanzialmente al Giudice di pace di aver respinto la petizione fondando il suo giudizio sulle osservazioni della convenuta. Sennonché, soggiunge, tale memoriale non le è stato trasmesso, ciò che le ha impedito di prendere conoscenza delle contestazioni di quest'ultima e di chiedere l'assunzione delle prove atte a confermare la propria posizione. A suo parere, quindi, vi è stata una violazione dei suoi diritti di essere sentita e di assumere le prove.
a) Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 137 I 197, consid. 2.2; 135 I 279, consid. 2.6.1 con rinvii). La garanzia del diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza delle osservazioni sottoposte dalle altre parti al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla loro rilevanza per il giudizio (DTF 138 I 485, consid. 2.1; 138 I 156 consid. 2.3). Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Prima di emanare la sua decisione, il tribunale deve pertanto notificare alle parti ogni presa di posizione versata agli atti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 197, consid. 2.3.1).
b) In concreto, è indubbio che il 31 luglio 2013 la convenuta ha presentato un proprio memoriale di osservazioni in cui ha proposto di respingere la petizione. E queste osservazioni sono esplicitamente richiamate nella decisione impugnata. Ora, l'affermazione della ricorrente secondo cui non ha mai visto le osservazioni della convenuta è stata finanche ammessa dal Giudice di pace, il quale “per svista” non le ha trasmesse all'attrice tanto che nella citazione al dibattimento è stato indicato come la convenuta non avesse presentato osservazioni. Ciò posto, l'invocata garanzia costituzionale è quindi stata disattesa di modo che vi è stata una lesione del diritto di essere sentito dell'attrice. Tale violazione non può però essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197, consid. 2.3.2).
c) Da quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dalla reclamante. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché emani un nuovo giudizio, previa notificazione all'attrice delle osservazioni della convenuta, riconvocazione delle parti all'udienza di discussione (art. 245 cpv. 2 CPC) ed eventuale assunzione di nuove prove e istruttoria.
4. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle all'opponente, che si è in sostanza rimessa al giudizio di questa Camera e non può essere considerata soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.