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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 24 gennaio 2013 presentato da
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RE 1,
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contro la decisione emessa il 10 dicembre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2012.418 (contratto di lavoro) promossa con istanza 23 ottobre 2012 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1 ha lavorato per la RE 1 in qualità di gerente del ristorante __________ a __________, dal 1° agosto 2010 al 29 febbraio 2012, per uno stipendio di fr. 5000.– lordi mensili e 5 settimane di vacanza all'anno.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 per ottenere il pagamento di fr. 5660.60 a titolo di indennità per vacanze maturate non godute. Invitata a formulare osservazioni la convenuta è rimasta silente. All'udienza di discussione del 6 dicembre 2012, l'attore, unico comparente, ha ribadito la sua posizione.
C. Statuendo il 10 dicembre 2012 il Pretore ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all'attore fr. 5660.60 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012 e un'indennità di rappresentanza di fr. 500.–.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 24 gennaio 2012 postulando in via principale l'annullamento del giudizio impugnato e in via subordinata il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio. L'atto non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 12 dicembre 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorre il 13 dicembre 2012, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), ha ripreso a decorrere il 3 gennaio 2013 e sarebbe scaduto lunedì 28 gennaio 2013. Introdotto il 24 gennaio 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3. Il Pretore, ricordato che alla fattispecie è applicabile “il meccanismo della preclusione codificato all'art. 223 cpv. 2 CPC”, ha accolto la petizione, poiché la convenuta, a cui incombeva l'onere probatorio, non ha provato “che il conteggio proposto dall'attore non fosse conforme al vero”. La reclamante non condivide la conclusione del Pretore e rimprovera a quest'ultimo di avere violato il principio inquisitorio sociale previsto dall'art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC, per non avere sollecitato il dipendente a “circostanziare maggiormente la sua pretesa adducendo ulteriori mezzi di prova”, benché i documenti da lui prodotti non rappresentino “in alcun modo una prova che le vacanze siano effettivamente maturate e non godute” e si duole della violazione dell'art. 8 CC, asserendo che il conteggio prodotto dal lavoratore non rappresenta un mezzo di prova idoneo a sostegno della sua tesi.
a) L'art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC stabilisce che nelle controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.–, il giudice accerta i fatti d'ufficio. La massima inquisitoria sancita da questa norma corrisponde al concetto di “massima inquisitoria sociale” o “principio inquisitorio attenuato” sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza a proposito dell'ora abrogato art. 343 CO (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 22 ad art. 247). Secondo tale principio, il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria sociale riguarda la raccolta del materiale probatorio – ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio – davanti al giudice di prima istanza, non invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono tenute a esporre – nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili – le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova disponibili. Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tuttavia tenuto a interpellare le parti e può finanche convocare di propria iniziativa dei testimoni e/o ordinare l'edizione di documenti (sentenza del Tribunale federale 4A_522/2008 del 3 settembre 2009 consid. 3.1 con riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2010.22 del 7 marzo 2011, consid. 3).
b) In concreto, il lavoratore ha sostenuto che durante il rapporto di lavoro, durato 19 mesi, non ha usufruito di 41.48 giorni di vacanza che devono essergli pagati. A sostegno della sua pretesa ha prodotto il contratto di lavoro sottoscritto con la RE 1 dal quale risulta il suo diritto a 5 settimane di vacanze all'anno (doc. C) e un conteggio da lui allestito (istanza pag. 2). Dal canto suo la datrice di lavoro, non presentando osservazioni alla petizione e omettendo di comparire all'udienza, ha rinunciato alla possibilità di spiegare la sua posizione e soprattutto non ha dimostrato quanti giorni di vacanza il dipendente avrebbe a suo dire effettivamente effettuato. In tali circostanze, al Pretore non può essere rimproverata alcuna errata applicazione del diritto attenendosi a quanto asserito dal lavoratore. In effetti, incombe al lavoratore la prova per il diritto a giorni di vacanza e di riposo, mentre la prova dell'effettuazione o meno di questi giorni è invece a carico del datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo, o almeno dovendo disporre, di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF 128 III 271, consid. 2a/bb; II CCA, sentenza inc. 12.2010.195 del 14 giugno 2011, consid. 14 con riferimenti; Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ª edizione, n. 4.11 ad art. 343 CO).
c) Visto il totale disinteresse dimostrato dalla convenuta per la procedura innanzi al Pretore, un aggiramento della massima inquisitoria sociale non entra manifestamente in linea di conto. Quest'ultima non esonera infatti le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante (DTF 125 III 231, consid. 4a), né obbliga il giudice ad istruire d'ufficio la causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (sentenza 4A_484/2011 del 2 novembre 2011 consid. 2.2). La reclamante nemmeno pretende che vi fossero delle ragioni per le quali il Pretore avrebbero dovuto dubitare della completezza dell'esposizione fattuale e dei mezzi di prova offerti dal dipendente. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.
4. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.