Incarto n.
16.2014.10

Lugano

17 marzo 2014/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 14 febbraio 2014 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione del 3 febbraio 2014 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2013.867 (espulsione del conduttore) promossa con istanza 9 dicembre 2013 dall'

 

 

 

CO 1 

(rappresentato dall'RA 1 );

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che il 17 novembre 2009 i coniugi V__________ e RE 1 hanno sottoscritto con la __________ (ora CO 1) un contratto di locazione di durata indeterminata avente per oggetto un appartamento sussidiato a __________ per una pigione di fr. 844.– mensili (già tenuto conto del sussidio), oltre a fr. 180.– mensili di acconto spese accessorie, importo aumentato a partire dal 1°dicembre 2011 a fr. 300.– mensili;

 

                                         che la locazione è iniziata il 1° dicembre 2009 e poteva essere disdetta con preavviso di tre mesi, la prima volta il 30 novembre 2010;

 

                                         che V__________ è deceduto il 29 dicembre 2010;

 

                                         che il 14 agosto 2013 la locatrice, constatati continui ritardi nel versamento della pigione, ha inviato a RE 1 una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, invitandola a pagare entro un termine di 30 giorni le pigioni dei mesi di luglio e agosto 2013 per complessivi fr. 2532.–;

 

                                         che non avendo ricevuto alcun versamento, il 23 settembre 2013 la locatrice ha notificato alla conduttrice su modulo ufficiale la disdetta del contratto di locazione per il 31 ottobre 2013;

 

                                         che RE 1 non ha contestato la disdetta ma ha continuato a occupare l'ente locato senza saldare le pigioni scadute;

 

                                         che con istanza 9 dicembre 2013 l'CO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere l'espulsione di RE 1 dall'appartamento di sua proprietà, il versamento di fr. 4824.– “per le pigioni e conguagli spese non pagati fino ad oggi”, così come il “pagamento delle pigioni lorde dalla disdetta del contratto (31.10.2013) fino alla definitiva espulsione per occupazione abusiva”;

 

                                         che all'udienza del 3 febbraio 2014, indetta per la discussione, l'istante, unico comparente, ha ribadito la sua posizione;

 

                                         che statuendo il 3 febbraio 2014 il Pretore, accertata l'esistenza di una regolare diffida di pagamento e di una valida disdetta straordinaria per mora notificate alla conduttrice, ha ordinato l'espulsione, disponendone l'immediata esecuzione, ponendo gli oneri processuali di fr. 100.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili;

 

                                         che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 febbraio 2014;

 

                                         che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che il Pretore ha trattato la causa come tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), le cui decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria in una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che la competenza di questa Camera è pacifica, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 9180.65;

                                     

                                         che in merito alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 4 febbraio 2014 di modo che il reclamo, introdotto il 14 febbraio 2012 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), è tempestivo;

 

                                         che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                         che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art. 321 pag. 1411);

 

                                         che in concreto la reclamante sostiene di essersi “confusa con la data” e soggiunge che “purtroppo la mia malattia mi porta a mancanze di memoria e da quando è venuto a mancare mio marito soffro anche di depressione e ansia”;

 

                                         che la reclamante non contesta tuttavia di essere stata regolarmente convocata all'udienza di discussione in Pretura, né ha postulato la restituzione del termine (art. 148 CPC);

                   

                                         che, nel merito, a fronte degli accertamenti del primo giudice circa l'esistenza di una valida disdetta per mora, la reclamante si limita a giustificare il suo stato di mora con le difficoltà finanziarie dovute al blocco momentaneo del versamento della rendita invalidità da lei percepita e a esporre le ragioni per le quali lo “sfratto” la metterebbe in gravi difficoltà;

 

                                         che tali argomentazioni non ostano al legittimo diritto conferito alla locatrice di disdire il contratto di locazione in caso di mora nel pagamento della pigione (art. 257d CO) e di chiederne la successiva espulsione ove l'inquilino non abbandoni i locali;

                                         che pertanto, confrontata con un reclamo sprovvisto di critiche nei confronti della decisione del Pretore sull'accertamento dei fatti o sul'applicazione del diritto, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata;

 

                                         che, in circostanze siffatte, il reclamo va pertanto dichiarato

                                         inammissibile e deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

 

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

– , .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.