Incarto n.
16.2014.12

Lugano

8 maggio 2015/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 5 marzo 2014 presentato da

 

 

RE 1 (Varese)

 

 

contro la decisione emessa il 7 febbraio 2014 dal Giudice di pace supplente del circolo della Navegna nella causa CM.2013.47 (responsabilità del detentore di animali) promossa con istanza del 20 agosto 2013 da

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

in fatto:                  A. Il 17 gennaio 2012 RE 1 si è recata a casa di CO 1 per prestarle delle cure infermieristiche. In tale occasione essa era accompagnata dal proprio cane che, per un breve momento, è uscito dall'autovettura di lei. Dopo tale visita CO 1 si è recata con il proprio gatto dal veterinario __________, il quale avendo riscontrato una lesione al ginocchio (“avulsione ginocchio con ginocchio instabile”) l'ha operato il giorno successivo e l'ha ospitato fino al 20 gennaio 2012. Il medico ha poi trasmesso a CO 1 per le sue prestazioni una fattura di
fr. 682.50. Ritenendo il cane responsabile del ferimento del proprio animale, CO 1 si è rivolta a RE 1 chiedendole di rifonderle il danno subìto. Il 2 luglio 2012 la seconda ha chiesto alla prima di fornirle la fattura del veterinario per poterla mostrare a un altro medico e il 30 agosto 2012 essa ha poi versato al dott. __________ fr. 200.–. Le successive richieste di saldare l'importo scoperto di fr. 482.50 rivoltele da CO 1 non hanno avuto esito.

 

                            B.  Il 20 agosto 2013 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo della Navegna, chiedendo la convocazione di RE 1 a un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata conciliazione, di emanare una decisione sulla base dell'art. 212 CPC volta a ottenere la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 482.50 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2012. All'udienza del 17 ottobre 2013, indetta per la conciliazione, le parti non hanno raggiunto un accordo. Esperita l'istruttoria, al dibattimento del 19 dicembre 2013 l'istante ha ribadito la sua pretesa sulla scorta di un memoriale scritto, mentre la convenuta ha proposto di rigettare l'azione.

 

                            C.  Statuendo il 7 febbraio 2014 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza, obbligando la convenuta a versare all'istante

                                  fr. 482.50 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2012. La tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 224.– sono state poste a carico della convenuta.

 

                            D.  Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 marzo 2014, chiedendone l'annullamento. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il Giudice di pace supplente, invitato a formulare osservazioni, è rimasto silente.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto l'8 febbraio 2014, sicché il reclamo, introdotto il 5 marzo 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.

 

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

 

                             3.  Il Giudice di pace supplente ha accertato che dagli atti emerge “che l'incidente al gatto è avvenuto nel corso di una visita della signora RE 1 e che in tale occasione il suo cane non era tenuto al guinzaglio”. Egli, ricordate le norme sulla responsabilità in generale, ha ritenuto che all'istante non può essere imputata alcuna corresponsabilità per quanto avvenuto. Per il primo giudice, “non vi sono elementi oggettivi che permettano di contestare la fattura, la quale, oltretutto, costituisce un elemento supplementare a comprova di quanto accaduto (ferimento del gatto)”, donde in definitiva la condanna della convenuta a risarcire il danno subìto dall'istante.

 

                             4.  RE 1 critica il primo giudice per non avere verbalizzato le allegazioni e le contestazioni da lei espresse all'udienza di conciliazione del 17 ottobre 2013. Ora, per garantire la confidenzialità della procedura di conciliazione e favorire un'intesa tra le parti, l'art. 205 cpv. 1 CPC prevede che nella procedura di conciliazione le dichiarazioni delle parti non possano essere verbalizzate. Per contro nella successiva procedura decisionale dell'art. 212 CPC, alla quale si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata, va tenuto un verbale che deve contenere di principio gli elementi essenziali del processo che non figurino già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC: CCR, sentenza inc. 16.2014.7 del 22 aprile 2015, consid,. 5a con riferimenti).

 

                                  Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che contrariamente a quanto preteso dalla reclamante, il verbale dell'udienza di conciliazione del 17 ottobre 2013 è stato da lei firmato, la posizione delle parti nella procedura decisionale risulta dal verbale del 19 dicembre 2013, anch'esso sottoscritto dalla convenuta. Ove quest'ultima avesse riscontrato manchevolezze nella verbalizzazione, le incombeva segnalarle al giudice, giacché il contenuto di un verbale d'udienza si presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 11 ad art. 235; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 235 pag. 1047). Ciò premesso, in concreto le sole affermazioni della reclamante non bastano manifestamente per insinuare seri dubbi sull'esattezza del verbale. Ne segue che sulla questione non occorre dilungarsi.

 

                             5.  La reclamante asserisce di non essere “debitrice di alcunché”, perché la fattura del veterinario __________ non è indirizzata a lei. Ora, a prescindere dal fatto che questa argomentazione, sollevata per la prima volta in questa sede è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), è indubbio che la controparte contrattuale del medico è la proprietaria del gatto, alla quale la citata parcella è intestata (doc. A). Tale circostanza non giova tuttavia alla reclamante, giacché l'istante ha promosso un'azione di risarcimento del danno e la citata fattura è stata prodotta a dimostrazione del danno subìto. La questione non merita quindi ulteriore disamina.

 

                             6.  RE 1 rimprovera al Giudice di pace di avere fondato la sua decisione su dei fatti da lei contestati e non dimostrati dall'istante. Essa riconosce che nel corso della sua visita del 17 gennaio 2012 il suo cane è bensì uscito dall'autovettura per un breve istante ma sostiene di averlo subito fatto rientrare nel veicolo senza che l'animale abbia avuto alcun contatto con persone, altri animali o cose. Il Giudice di pace ha invero ammesso la responsabilità della convenuta per il danno cagionato dal suo cane richiamando le norme generali della responsabilità, ovvero quella delittuale fondata sull'art. 41 CO. In realtà, in caso di danni causati da animali entra in linea di conto la responsabilità del detentore retta dell'art. 56 CO quale norma specifica. Ciò non toglie il fatto che il primo giudice ha accertato come il danno subìto dall'istante, configurato nella fattura del veterinario, sia stato causato dal cane della convenuta.

 

                                  a)  Premesso ciò, per l'art. 56 cpv. 1 CO il detentore di un animale è responsabile per il danno da esso cagionato ove non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo o che il danno si sarebbe verificato an­che usando questa diligenza. Si tratta di una responsabilità oggettiva semplice che sanziona la violazione di un dovere di diligenza nella sorveglianza (v. DTF 131 III 116 consid. 2.1 con rinvii). In questo senso il detentore dell'animale è tenuto a risarcire il danno causato dall'animale dal momento in cui ha oggettivamente violato il suo do­vere di diligenza anche se soggettivamente nessun rimprovero gli può essere mosso. Alla parte lesa incombe l'onere di pro­vare l'esistenza del danno e del nesso di causalità tra il me­desimo e l'agire dell'animale, mentre il nesso di causalità tra questo agire e la violazione del dovere di diligen­za da parte del detentore è presunto. Il detentore, da parte sua, può liberarsi dalla sua responsabilità solo se prova di aver assunto tutte le misure necessarie imposte dalle circostanze per evitare l'avverarsi del danno (CCC sentenza inc. 16.2005.93 del 10 maggio 2006, consid. 6 con riferimenti). La prova liberatoria è nondimeno ammessa con un certo riserbo (DTF loc. cit.).

 

                                  b)  Nella fattispecie, è pacifico che la reclamante si è recata a casa dell'istante accompagnata dal proprio cane, che questi è uscito dall'autovettura di lei e che il gatto di CO 1 ha riportato una lesione al ginocchio che ha necessitato un'operazione chirurgica. Ciò premesso, è vero che nessuno dei testi ha visto cosa sia successo tra i due animali, ma dagli atti risulta che, dopo l'accaduto, la convenuta ha chiesto il 2 luglio 2012 all'istante di darle la fattura del veterinario per mostrarla ad un altro veterinario (cfr. copia SMS del 2 luglio 2012 allegata al verbale del 19 dicembre 2013), che dopo essersi invano rivolta al veterinario per visionare le radiografie del gatto (cfr. deposizione di __________ del 19 dicembre 2013, verbale pag. 2), le ha richieste, il 27 maggio 2013, all'istante (copia SMS del 27 maggio 2013 allegata al verbale del 19 dicembre 2013), infine, che il 30 agosto 2012 RE 1 ha versato al veterinario fr. 200.– (deposizione di __________, loc. cit.).

 

                                  c)  In mancanza di plausibili spiegazioni da parte della reclamante, non è dato di vedere perché essa si sia interessata alle modalità di cura a cui il gatto è stato sottoposto, abbia voluto far verificare le prestazioni del veterinario a un altro medico e abbia pagato una parte delle prestazioni fatturate senza riserve solo per “liquidare la pendenza”. Certo, a questo proposito, in una e-mail del 13 agosto 2013 l'interessata ha indicato che “il pagamento da lei effettuato al dott. __________ non è affatto un riconoscimento di responsabilità, ma ben altro”, tuttavia davanti al primo giudice, essa nulla ha indicato al riguardo. Quanto al fatto che essa voleva unicamente aiutare l'istante “viste le sue gravi difficoltà e per lenire la sua grande agitazione”, tali argomentazioni, mai addotte in prima sede, sono nuove e come tali inammissibili in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                  d)  Visto quanto precede, la conclusione del primo giudice secondo cui il gatto dell'istante era stato ferito a causa del comportamento, foss'anche indiretto, del cane della convenuta e che RE 1 aveva riconosciuto la propria responsabilità per l'agire del proprio animale, contestando unicamente l'ammontare della fattura del veterinario, non appare manifestamente insostenibile. Sulla base delle circostanze di fatto testé riassunte si può così ammettere il rapporto di causalità tra l'agire del cane della convenuta e il danno patito dall'istante anche perché rientra nell'ordinario corso delle cose che un'aggressione compiuta da un cane a un gatto possa causare il ferimento di quest'ultimo. E siccome la convenuta non ha dimostrato di avere sorvegliato il suo animale con tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, ma ha finanche ammesso che nell'aprire il bagagliaio della propria autovettura il cane le è sfuggito, non si può ritenere che essa abbia apportato la prova liberatoria. La sua responsabilità deve pertanto essere ammessa. Ciò posto, il reclamo, che non ha evidenziato un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto, deve essere respinto.

 

                             7.  Le spese seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare all'opponente un'indennità di inconvenienza, non avendone la stessa fatto richiesta conformemente all'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

 

                      

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

 

                             2.  Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.