Incarto n.
16.2014.14

Lugano

21 ottobre 2015/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo dell'11 marzo 2014 presentato da

 

 

RE 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro la decisione emessa il 19 febbraio 2014 dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 9/Conc/14 (risarcimento danni) promossa con istanza del 10 gennaio 2014 da

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Con decreto d'accusa del 16 agosto 2011, passato in giudicato, la Procuratrice pubblica __________ ha riconosciuto RE 1 colpevole di ingiuria per avere il 30 giugno 2009 presso il ristorante __________ di __________ offeso l'onore di CO 1, proferendo nei suoi confronti la frase “l'unica cosa che sai fare è rubare”. Per le pretese di natura civile l'accusatore privato è stato rinviato al foro civile. CO 1, dopo avere il 2 ottobre 2013 invano sollecitato il pagamento di fr. 500.– per le spese legali e di fr. 400.– per il torto morale, ha fatto notificare a RE 1, l'11 dicembre 2013, il PE n. __________ dell'UEF di Locarno per l'incasso di fr. 900.– oltre interessi del 7% dal 12 ottobre 2013, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

 

                            B.  Il 10 gennaio 2014 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo del Gambarogno, chiedendogli di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto ad ottenere il pagamento di fr. 900.– più interessi e il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 19 febbraio 2014 l'istante, unico comparente, ha confermato le sue domande e ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia. Statuendo il 19 febbraio 2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a pagare all'istante fr. 900.– oltre accessori e rigettando in via definitiva l'opposizione al menzionato PE.

                               

                            C.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2014, postulandone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere l'istanza. Invitato a formulare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto il 20 febbraio 2014, sicché il reclamo, introdotto l'11 marzo 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.

 

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

 

                             3.  Il Giudice di pace, tenuto conto che “i fatti sono avvenuti in luogo pubblico” e del “dispendio di tempo sopportato dall'attore nella procedura”, ha ritenuto la pretesa legittima e adeguata alle circostanze “essendo comprensiva di tutto”. Il reclamante giustifica anzitutto l'assenza all'udienza di conciliazione perché “l'istanza non contiene allegati né è stata in alcun modo motivata”. Se non che, a prescindere dal fatto che il reclamante non trae alcuna conclusione giuridica dalla sua asserzione, la procedura di conciliazione ha natura informale di modo che l'istanza, senza particolare motivazione, deve solo indicare la controparte, la domanda e l'oggetto litigioso (art. 202 cpv. 2 CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 923 seg.). Ciò che in concreto risulta essere il caso dell'istanza presentata da CO 1 tramite il modulo messo a disposizione dall'autorità (art. 440 cpv. 2 CPC). Eventuali carenze formali avrebbero dovute essere sollevate davanti al Giudice di pace, il quale se del caso avrebbe poi potuto accordare all'istante un breve termine per emendare l'atto (art. 132 CPC). I motivi addotti dal reclamante non giustificavano pertanto l'assenza all'udienza di conciliazione, donde la sua preclusione. E la citazione conteneva le avvertenze della mancata comparizione del convenuto (art. 206 CPC), segnatamente la possibilità per il Giudice di pace di decidere la controversia in virtù dell'art. 212 CPC (art. 206 cpv. 2 CPC). Al riguardo non giova quindi attardarsi.

 

                             4.  Il reclamante lamenta una violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione impugnata non permettendogli di capire a quale “luogo pubblico” e a quale “procedura” il Giudice di pace si sia riferito.

 

                             a)  Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità giudicante l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati dalle parti; è, infatti, sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento. Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (sentenza del Tribunale federale 2C_505/2009 del 29 marzo 2010, consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (DTF 139 IV 183 consid. 2.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 2C_1022/ 2013 del 25 marzo 2014, consid. 4.3.2 con riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2013.11 del 31 luglio 2014, consid. 3a).

 

                             b)  In concreto, lo stesso reclamante ammette che “per deduzione […] può considerare che la rivendicazione dell'istante sia riferita al decreto d'accusa 16 agosto 2011 del PP __________”. In tali circostanze, egli non può ragionevolmente pretendere non avere compreso che la “procedura” citata dal Giudice di pace è il procedimento penale conclusosi con il predetto decreto d'accusa nei suoi confronti e che il “luogo pubblico” è il ristorante __________, dove sono avvenuti i fatti posti alla base della condanna per ingiuria. La censura di difetto di motivazione si rivela quindi priva di pertinenza e come tale va respinta.

 

                                5.     Il reclamante sostiene che la pretesa dell'istante è prescritta, poiché i fatti menzionati nel decreto d'accusa sono avvenuti il 30 giugno 2009. A suo parere, la richiesta di risarcimento è pure infondata perché non suffragata da alcuna prova e il Giudice di pace avrebbe potuto al più riconoscere alla controparte un torto morale simbolico di fr. 1.–. Così argomentando, l'interessato dimentica di non essersi presentato davanti al primo giudice, ciò che ha comportato la sua preclusione. E in tal caso i fatti addotti dalla parte attrice, non essendo contestati, non necessitano di prova e vanno ritenuti assodati (cfr. Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 9 e n. 11 ad art. 223; Trezzini, op. cit., pag. 998), salvo ove sussistano notevoli dubbi circa l'esposto fattuale dell'attore (art. 153 cpv. 2 CPC). Ciò che per il Giudice di pace non era il caso. Ne discende che il reclamo vede la sua sorte segnata.

 

                             6.  Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità all'istante, il quale ha rinunciato a presentare osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                             2.  Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.

 

                             3.  Notificazione a:

 

– avv.;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.