Incarto n.
16.2014.16

Lugano

15 aprile 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 31 marzo 2014 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la decisione emessa il 4 marzo 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa inc. 86/A/13/Co (contratto d'appalto) promossa con istanza del 12 dicembre 2013 da

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 18 aprile 2013 RE 1 si è rivolto a CO 1, titolare della ditta individuale __________, incaricandolo di eseguire sul suo furgone __________ i lavori necessari per superare il collaudo di immatricolazione. Il garagista ha preventivato verbalmente un costo di fr. 1300.–/1400.–. Per le sue prestazioni, il 23 maggio 2013 CO 1 ha inviato al committente una fattura di fr. 2258.40 e il 2 agosto 2013 gli ha chiesto il pagamento di fr. 70.– per la tassa di collaudo e di fr. 80.– per il carburante immesso nel veicolo, per un costo totale di fr. 2408.40. RE 1, ritenendo l'ammontare della fattura ingiustificato, poiché eccedente il prezzo pattuito, ha pagato fr. 1300.–, fr. 150.– per la tassa di collaudo e il carburante, così come fr. 350.– per sua “buona volontà”. In seguito al rifiuto di pagare il saldo, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

 

                            B.  Con istanza del 12 dicembre 2013 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, chiedendogli di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 608.40 oltre interessi al 4% dal 20 agosto 2013, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 12 febbraio 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa. Il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, mentre l'istante, che ha confermato le sue domande, ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia.

 

                            C.  Statuendo il 4 marzo 2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 608.40 oltre interessi al 4% dal 20 agosto 2013 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al predetto precetto esecutivo. La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 100.–.

 

                            D.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2014, chiedendone l'annullamento. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 5 marzo 2014, sicché il reclamo, introdotto il 31 marzo 2014, è senz'altro tempestivo.

 

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in odo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

 

                             3.  Nella decisione impugnata il Giudice di pace, accertata l'esistenza di un preventivo di fr. 1300.–/1400.– e di un costo complessivo fatturato di fr. 2408.40 (fattura di fr. 2258.40 più fr. 150.– di tassa di collaudo e di benzina), ha considerato che in caso di superamento del preventivo è ammesso un margine di tolleranza del 10% e che ulteriori sorpassi devono essere sottoposti ad accettazione. Tuttavia, ha soggiunto, in determinati casi è possibile accordare un margine di tolleranza superiore al 10%, ad esempio qualora vi sia “una scadenza improrogabile (un termine dato dal proprietario o una data di collaudo)” oppure se un intervento basilare, non previsto in fase di preventivo, “risulti importante ai fini di collaudo e dell'uso del veicolo”. Premesso ciò, il Giudice di pace ha constatato che nella fattispecie il sorpasso del preventivo era stato causato dalla sostituzione dell'alternatore (fr. 475.–), senza la quale il lavoro già eseguito non avrebbe avuto senso e ha ritenuto che avendo l'istante fatturato la manodopera per soli fr. 360.–, “non si può neanche dedurre che l'intervento straordinario sia stato fatto per aumentarne le proprie prestazioni orarie”.

 

                             4.  RE 1 sostiene che il Giudice di pace ha bensì accertato correttamente la pattuizione di una mercede a corpo, ma ha poi erroneamente considerato che vi siano state circostanze straordinarie impreviste ai sensi dell'art. 373 cpv. 2 CO che darebbero diritto all'istante di ottenere la totalità della mercede richiesta. A suo dire, non possano essere considerate “circostanze straordinarie” né la necessità di sostituire l'alternatore né l'appuntamento per il collaudo per l'immatricolazione. Il reclamante rimprovera, inoltre, al primo giudice di non avere considerato che la controparte non ha rispettato l'obbligo di informarlo del superamento del preventivo e di non avere ritenuto che l'importo di
fr. 500.– da lui versato all'istante in aggiunta ai fr. 1300.– pattuiti, tiene già abbondantemente conto di un margine di tolleranza del 10%. Egli rileva infine che nella fattura del 23 maggio 2013 il costo complessivo fatturato dall'istante per la mano d'opera non è di soli fr. 360.–, ma di fr. 660.–.

 

                        5.  a)  Un contratto concernente interventi di revisione e riparazione di un veicolo a motore costituisce un contratto d'appalto retto dagli art. 363 e segg. CO (DTF 113 II 421 consid. 1 con riferimenti). Ora, un contratto del genere conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è stabilita preventivamente o che lo è solo in via approssimativa (art. 374 CO). Secondo l'art. 373 cpv. 1 CO se la mercede dell'opera è stata fissata a corpo (prezzo fisso o forfetario), l'appaltatore è tenuto a eseguire l'opera per l'importo previsto. Salvo circostanze straordinarie e imprevedibili (art. 373 cpv. 2 CO), l'appaltatore sopporta il rischio del prezzo (sentenza del Tribunale federale 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 3.1). Per contro, se le parti convengono dei prezzi effettivi (“secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore”: art. 374 CO), questo rischio è posto a carico del committente. La stipulazione di una mercede a corpo non richiede una forma particolare e può essere pattuita anche per atti concludenti; essa non è però presunta e la parte che sostiene un accordo in tal senso deve recarne la prova (Chaix in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 34 ad art. 373; Gauch, Der Werkvertrag, 5a edizione, n. 1014). In difetto di particolari pattuizioni o in caso di dubbio, la mercede deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore, l'art. 374 CO avendo carattere suppletivo rispetto all'art. 373 CO (sentenza del Tribunale federale 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 3.1; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 374; Gauch, op. cit., n. 1014).

 

                                  b)  Tra il prezzo forfettario (art. 373 CO) e quello secondo il valore (art. 374 CO) esiste una categoria intermedia, ovvero quella in cui le parti non si sono accordate soltanto su una semplice stima sommaria dei costi non vincolante (art. 374 CO), ma su di una stima dei costi più precisa che comporta effetti giuridici accresciuti: si tratta segnatamente del preventivo approssimativo (“computo approssimativo”) previsto dall'art. 375 CO e del prezzo approssimativo che fissa un importo minimo e uno massimo (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 374). In entrambi i casi, la mercede va poi determinata secondo il valore del lavoro, fermo restando che nel primo il committente deve tollerare un certo superamento del preventivo ma non in maniera eccessiva, mentre nel secondo, la mercede deve essere comunque compresa entro i limiti fissati. Sapere se ci si trova confrontati con l'uno o l'altro caso, è una questione di interpretazione della volontà delle parti, posto che in caso di dubbio va ammessa la soluzione più favorevole al committente (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 374 con rinvio a Gauch, op. cit., n. 941).

 

                             6.  In concreto, il Giudice di pace ha accertato che l'istante aveva “allestito verbalmente un preventivo di spesa di fr. 1300/1400.–”, ma non ha stabilito il tipo di mercede pattuito le parti. Per il reclamante si trattava per contro di una “spesa” di fr. 1300/1400.–. Se non che, per tacere del fatto che la sua affermazione è apodittica, così argomentando l'interessato si limita a contrapporre la propria versione senza però dimostrare che l'accertamento del primo giudice, secondo cui le parti si siano intese solo su un preventivo approssimativo, è arbitraria ovvero manifestamente insostenibile. In circostanze del genere, la mercede andava determinata in ultima analisi secondo il valore del lavoro (art. 374 CO), fermo restando che un sorpasso del preventivo non superiore al 10% è di regola considerato tollerabile a condizione che non sia eccessivo (DTF 115 II 462 consid. 3b; sentenze del Tribunale federale 4A_577/2008 del 31 marzo 2009 consid. 3.1 e 4A_302/2014 del 6 febbraio 2015 consid. 3.1; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 375 e Gauch, op. cit., n. 985). Nella fattispecie, l'ammontare della fattura finale (di fr. 2258.40) rappresenta un aumento di circa il 60% del preventivo (di fr. 1300.–/ 1400.–), ciò che configura, a non averne dubbio, un superamento del preventivo non più tollerabile e senz'altro eccessivo ai sensi dell'art. 375 CO.

 

                             7.  Il reclamante rimprovera all'istante di avere violato il suo dovere d'informazione in caso di sorpasso eccessivo del preventivo e sembra chiedere a tal titolo un risarcimento danni, che compenserebbe la pretesa dell'appaltatore che va al di là dell'importo da lui già versato. A suo dire, il fatto che l'istante non l'ha avvisato della necessità di sostituire l'alternatore o altri pezzi non inclusi nel preventivo, non gli ha consentito di cercare dei pezzi “più a buon mercato, magari d'occasione”. In definitiva, chiede di limitare la pretesa del garagista all'importo del preventivo di fr. 1300.– aumentato di fr. 350.–, per complessivi fr. 1650.–.

 

                                  a)   Ora, che in caso di sorpasso eccessivo del preventivo l'appaltatore ha l'obbligo di informare senza indugio il committente è indubbio (art. 364 cpv. 1 CO; Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 364). Se viola quest'obbligazione, l'appaltatore deve risarcire il danno subìto dal committente, che non ha potuto esercitare prima il suo diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 375 cpv. 1 CO o di prendere altre disposizioni per limitare i costi; il committente deve essere messo nella situazione in cui sarebbe stato se fosse stato informato per tempo (sentenze del Tribunale federale 4A_302/2014 del 6 febbraio 2015 consid. 3.1 in fine; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 375 e Gauch, op. cit., n. 1007 e 1008). D'altro canto, un superamento del preventivo dovuto a circostanze straordinarie ai sensi dell'art. 373 cpv. 2 CO non è mai eccessivo ai sensi dell'art. 375 CO e in tal caso la mercede può essere aumentata in applicazione analogica dell'art. 373 cpv. 2 CO (sentenze del Tribunale federale 4A_15/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.3; Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 375).

 

                                  b) Nella fattispecie, CO 1 ha sostenuto di avere “tentato di raggiungere il cliente telefonicamente ma senza successo” (verbale del 12 febbraio 2014). L'allegazione, contestata dal convenuto, non è supportata da alcuna prova e non permette di ritenere che l'appaltatore abbia rispettato il suo dovere di diligenza. Quanto all'esistenza di circostanze straordinarie ci si può chiedere se la necessità di eseguire “maggiori interventi” rispetto a quelli preventivati, tra cui la sostituzione dell'alternatore, fosse davvero imprevedibile per un meccanico competente e diligente. Il quesito può ad ogni modo rimanere aperto, poiché un'eventuale applicazione dell'art. 373 cpv. 2 CO per analogia è esclusa già solo per il fatto che l'istante, venendo meno al proprio obbligo di informazione, non ha avvisato il committente della necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quelli preventivati (art. 365 cpv. 3 CO; Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 373).

 

                                       Non si disconosce che il veicolo doveva essere sottoposto al collaudo, ma contrariamente all'opinione del primo giudice, la data prevista per il collaudo non è improrogabile, ma può essere posticipata via internet o su semplice richiesta, anche verbale”. Certo, per gli spostamenti richiesti nei tre giorni lavorativi precedenti la data fissata, viene riscossa l'intera tassa di collaudo (ammontante nel 2013 a fr. 70.–), ma in concreto, per tacere del fatto che l'istante non ha dimostrato che non avrebbe potuto spostare la data del collaudo, il pagamento di fr. 70.– non giustificava la violazione del suo obbligo di informare il cliente della necessità di effettuare maggiori interventi rispetto a quelli preventivati.

 

                                  c)   RE 1 non postula un risarcimento dei danni dovuto alla violazione dell'obbligo di diligenza, ma sostanzialmente una riduzione della mercede. Ora, in caso di superamento eccessivo del preventivo il committente ha diritto di recedere dal contratto (art. 375 cpv. 1 CO) oppure di ottenere una riduzione congrua della mercede se si tratta di costruzioni erette sul suo fondo (art. 375 cpv. 2 CO; sentenza del Tribunale federale 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 3.1). Quest'ultima evenienza si applica anche in caso di riparazione di autovetture (Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 375 e Gauch, op. cit., n. 993). In concreto, il reclamante chiedendo di pagare solo l'importo del preventivo di fr. 1300.– aumentato di fr. 350.–, fa valere una riduzione della mercede ai sensi dell'art. 375 cpv. 2 CO.

 

                                 d)  Ora, l'ammontare della riduzione della mercede dev'essere stabilito dal giudice secondo equità (art. 4 CC). Di regola, la mercede va ridotta della metà della somma eccedente il mar­gine di tolleranza (DTF 115 II 462 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 4A_15/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.1; Chaix, op. cit., n. 29 ad 375 e Gauch, op. cit., n. 979). In concreto, a fronte di una fattura finale di fr. 2258.40, il convenuto ha versato all'istante fr. 1650.– (più ulteriori fr. 150.– per la benzina e la tassa di collaudo anticipate dall'istante). Tenuto conto di un margine di tolleranza usuale del 10% (di 1400.–), ossia di fr. 140.–, secondo la sopraccitata proporzione, l'istante deve prendere a suo carico la metà della somma eccedente il mar­gine di tolleranza (metà di 2258.40 - [1400.– + 140.–]), ossia fr. 359.20 e il convenuto deve pagare in totale fr. 1899.20. Considerato, che il reclamante ha già pagato fr. 1650.–, egli deve pagare all'istante fr. 250.– arrotondati.

 

                             8.  Il reclamante rimprovera infine al Giudice di pace di avere riconosciuto all'istante un'indennità di inconvenienza, sebbene l'art. 113 cpv. 1 prima frase CPC vieti di assegnare ripetibili nella procedura di conciliazione. Ora, questo disposto non impedisce all'autorità di conciliazione che emana una decisione di merito ai sensi dell'art. 212 CPC, di assegnare ripetibili per la procedura di conciliazione (CCR, sentenza inc. 16.2014.58 del 16 settembre 2015, consid. 3). Per l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC però a una parte non rappresentata professionalmente in giudizio può essere assegnata un'adeguata indennità d'inconvenienza solo in casi motivati, per esempio qualora la stesura dell'istanza abbia cagionato particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno, ciò che non è il caso in concreto.

 

                             9.  Accogliendo parzialmente il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso che l'istanza è accolta limitatamente a fr. 250.– oltre interessi del 4% dal 20 agosto 2013, data di per sé non contestata dal reclamante.

 

                           10.  Le spese giudiziarie seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene la riduzione della mercede, ma non nella misura richiesta, e la soppressione dell'indennità d'inconvenienza. Gli oneri andrebbero posti così per la maggior parte a carico di CO 1, il quale, tuttavia, non ha proposto di respingere il reclamo. Non potendo essere ritenuto soccombente (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine), egli non può essere tenuto ad assumere costi né a rifondere indennità. In simili condizioni, tanto vale rinunciare a prelevare la (ridotta) quota di spese che andrebbe a carico del reclamante. L'esito del reclamo impone altresì una modifica del pronunciato di prima sede, nel senso che, visto il vicendevole grado di soccombenza, gli oneri processuali vanno posti per tre quinti a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                  I.  Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.   L'istanza è parzialmente accolta. RE 1 è condannato a pagare a CO 1 fr. 250.– oltre interessi al 4% dal 20 agosto 2013.

                                         Conseguentemente l'opposizione interposta al PE __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano è respinta in via definitiva limitatamente a fr. 250.– oltre interessi al 4% dal 20 agosto 2013.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico per 3/5, mentre per la rimanenza è a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.

 

                             II.  Non si riscuotono spese processuali né si assegnano indennità.

 

                            III.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                   Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.