|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
|
vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 12 giugno 2014 presentato dall'
|
|
CO 1; |
||
|
|
|
|
|
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 14 aprile 2011 la ditta individuale CO 1 ha venduto a RE 1 un robot tosaerba e il 18 aprile 2011 ha emesso una fattura di complessivi fr. 4750.– (fr. 3800.– per l'apparecchio, fr. 300.– per la sua copertura, fr. 400.– per la “posa prima parte giardino superiore” e fr. 250.– per la “posa seconda parte giardino”). L'8 settembre 2011 CO 1 ha sollecitato il pagamento di fr. 3600.–, corrispondenti alla citata fattura di fr. 4750.–, oltre fr. 50.– per spese ma dedotti fr. 1200.– ottenuti dalla vendita di un trattorino tosaerba usato, consegnatogli in conto vendita dal compratore. Visto il mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare il 27 settembre 2011 a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 3600.– oltre interessi e spese esecutive, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Il 29 settembre 2011 RE 1, dolendosi del malfunzionamento del robot tosaerba e della sua inadeguatezza alla tipologia del suo prato, così come del consumo di “ben tre scatole di lame taglia erba”, ha scritto a CO 1 proponendogli di comporre la lite con il pagamento di fr. 2000.– e il ritiro del PE, senza esito.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 18 aprile 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di fr. 3600.– oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2011. Nella sua risposta del 6 giugno 2012 il convenuto ha proposto di respingere la petizione, ritenendo l'attore completamente tacitato dall'importo, da lui trattenuto, di fr. 1200.– ricavato della vendita del trattorino tosaerba. Replicando il 19 giugno 2012 l'attore ha confermato le sue domande. Duplicando il 4 luglio 2012 il convenuto ha riaffermato la sua posizione.
C. Statuendo il 18 settembre 2012 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato il convenuto a pagare fr. 3600.– oltre interessi e spese, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al predetto precetto esecutivo. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 300.–. Adita dal convenuto, questa Camera con decisione del 14 giugno 2013 ha accertato una violazione del diritto di essere sentito, ha annullato il giudizio impugnato e ha rinviato gli atti al primo giudice per una nuova decisione (inc. 16.2012.43).
D. Ripristinata la litispendenza
davanti al Giudice di pace, al dibattimento finale del 23 ottobre 2013, le
parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
Statuendo nuovamente il 14 maggio 2014 il Giudice di pace ha
obbligato il convenuto a versare all'attore
fr. 3600.– oltre interessi del 5% dal 13 settembre 2011 e ha rigettato in via
definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a
rifondere alla controparte un'indennità di fr. 300.–.
E. Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 giugno 2014, postulandone, in via principale, la riforma nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata, l'annullamento con rinvio della causa al Giudice di pace. Nelle sue osservazioni del 25 settembre 2014 CO 1 e si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice del convenuto il 15 maggio 2014, sicché il reclamo, consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 12 giugno 2014, è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Il reclamante censura la violazione del diritto di essere sentito nella forma del diritto a una decisione motivata, ritenendo che il rinvio effettuato dal Giudice di pace alle considerazioni da lui espresse nella decisione del 18 settembre 2012 non costituisca una motivazione sufficiente. A suo dire, inoltre, il fatto che la sopraccitata sentenza è stata annullata rende il rinvio operato dal primo giudice privo di senso.
a) Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità giudicante l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Scopo di tale obbligo è, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi espressamente su ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 141 III 41 consid. 3.2.4; 138 I 237 consid. 5.1 con rinvii; sentenza 2C_556/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 3.2). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (sentenza del Tribunale federale 2C_505/2009 del 29 marzo 2010, consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti.
b) In concreto, la formulazione usata nella decisione impugnata per rinviare alla motivazione della decisione del 18 settembre 2012 non costituisce un esempio di chiarezza (“[…] dal verbale di cui sopra si apprende che le parti si rimettono alle proprie posizioni esposte in prima fase; che alle stesse non sono state apportate altre argomentazioni che si ritengano possano modificare quanto già espresso con il primo giudizio; per quanto sopra si ritiene considerare le argomentazioni già apportate a sostegno della domanda che viene conseguentemente confermata e accettata”). Tuttavia, lo stesso reclamante riconosce di avere capito che il Giudice di pace ha accolto la petizione, rinviando alle motivazioni contenute nel suo precedente giudizio. E l'art. 29 Cost. non esige che i motivi alla base di un giudizio si trovino necessariamente nella decisione impugnata: basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda (DTF 113 II 205 consid. 2; Rep. 1990, pag. 170). In tali circostanze, il reclamante, che non contesta di avere a disposizione la decisione del 18 settembre 2012, non può ragionevolmente pretendere che il solo fatto che il giudizio impugnato rimandi alla motivazione di questa decisione sia un fattore che non gli permetta di capire le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della petizione e di presentare, come peraltro ha esperito, il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa. La censura di difetto di motivazione si rivela quindi priva di pertinenza e come tale va respinta.
4. Il Giudice di pace ha accolto la petizione, come detto, rinviando alle motivazioni contenute nella decisione del 18 settembre 2012, rilevando che i difetti riscontrati dal convenuto nel robot tosaerba da lui acquistato non giustificano una riduzione del prezzo di compravendita giacché la notifica degli stessi era tardiva, essendo stati segnalati all'attore cinque mesi dopo l'acquisto. Inoltre, per il primo giudice, la censura sollevata dal convenuto di inadempienza del mandato da parte dell'attore era infondata, poiché questi aveva invano cercato di contattare telefonicamente il convenuto prima di vendere il trattorino tosaerba a fr. 1200.– e la vendita a questo prezzo era nell'interesse del convenuto.
5. Il reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere omesso di istruire la causa e di non avere disposto l'interrogatorio o la deposizione delle parti come da lui richiesto. Ora, è indubbio che nel suo memoriale del 6 giugno 2012 il convenuto aveva preannunciato la richiesta di assumere tali prove. Tuttavia non risulta che all'udienza di discussione del 23 ottobre 2013 egli abbia offerto definitivamente le stesse, tanto più che sottoscrivendo senza riserve il relativo verbale, sul quale è espressamente indicata la chiusura dell'istruttoria (“il giudice emetterà la decisione finale”), si deve ritenere che il reclamante vi avesse rinunciato. Non può quindi rimproverare al primo giudice, adesso, di non avere proceduto nel senso da lui auspicato. Né incombeva al Giudice di pace indagare d'ufficio in una causa retta dal principio attitatorio. In circostanze del genere, egli non può dunque muovere rimostranze senza offendere il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.2).
6. Quanto alla doglianza sulla faziosità del Giudice di pace, è vero che il primo giudice, in risposta al rimprovero mossogli dal convenuto di avere concesso all'attore un termine per presentare osservazioni alla sua duplica, ha indicato che il secondo scambio di scritti tra le parti (art. 225 CPC) non ha “portato nulla di nuovo alla causa che pare chiara in tutti i suoi aspetti già dalla conciliazione” (decisione del 18 settembre 2012, pag. 3). Questa frase, fors'anche infelice, non significa ancora che il primo giudice abbia deciso la vertenza sulla base di convinzioni da lui maturate in sede di conciliazione. Del resto, da questa sua asserzione il reclamante non trae alcuna conclusione, di modo che sulla questione non occorre dilungarsi.
7. Il reclamante rimprovera al Giudice di pace di non avere considerato che la controparte non ha provato di avergli consegnato le istruzioni del robot tosaerba, di avere ricavato dalla vendita del trattorino tosaerba fr. 1200.–, di avere effettuato un intervento sul trattorino tosaerba prima di venderlo, né di essersi trovato in difficoltà economiche a causa del mancato pagamento della fattura inviatagli. Se non che, non è dato di capire come queste circostanze possano giustificare il rifiuto del reclamante di pagare il prezzo pattuito dell'oggetto acquistato. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), in proposito al riguardo non giova quindi attardarsi.
8. Il reclamante contesta di avere notificato tardivamente i difetti da lui riscontrati, rilevando di avere già spiegato nella risposta di essersi lamentato in più occasioni del malfunzionamento dell'apparecchio acquistato.
a) Per l'art. 201 cpv. 1 CO il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta, tosto che l'ordinario andamento degli affari lo consenta, e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, dargliene subito notizia. Diversamente la cosa si ritiene accettata purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l'ordinario esame (art. 201 cpv. 2 CO), mentre ove tali difetti si scoprano più tardi, dev'esserne data notizia subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi (cpv. 3). Non basta un'indicazione generica che la cosa è difettosa, ma occorre che ogni singolo difetto che si intende fare valere sia indicato in modo esatto, così da consentire al venditore la conoscenza dei singoli difetti e della volontà del compratore di farli valere, cioè di non accettare la cosa come fu consegnata (Tercier, Les contrats spéciaux, 4a edizione, n. 790; Rep. 1979 pag. 312).
b) Nella fattispecie, il convenuto ha sì asserito di avere “in più occasioni lamentato all'attore e da ultimo stigmatizzato nella lettera” del 29 settembre 2011 l'inadeguatezza del robot tosaerba alla tipologia del suo prato (cfr. risposta, pag. 3 in alto). Resta il fatto che senza riscontri, tale asserzione non basta a provare la tempestività della notifica dei pretesi difetti. Dagli atti si evince unicamente che il 29 settembre 2011 il compratore si è rivolto al venditore lamentandosi che “da giugno l'apparecchio ha avuto costanti malfunzionamenti e ultimamente si è anche danneggiato in modo grave il disco lame oltre a consumare ben tre scatole di lame taglia erba” (doc. B). Per tacere del fatto che nemmeno in questa lettera l'interessato sostiene di avere in precedenza notificato difetti dell'apparecchio, dalla stessa risulta che la scoperta dei difetti risale al mese di giugno del 2011. In tali circostanze, ammesso e non concesso che il danneggiamento e il consumo delle lame possa definirsi un difetto, l'accertamento del Giudice di pace secondo cui la notifica è stata intempestiva resiste alla critica.
c) Infine non consta – né il reclamante ha provato – che il venditore lo abbia intenzionalmente ingannato sulle capacità tecniche dell'apparecchio e sull'idoneità dello stesso al suo prato, ciò che gli avrebbe impedito di invocare la limitazione dell'obbligo di garanzia per omessa o tardiva notificazione (art. 203 CO). Anche al riguardo il reclamo si rivela infondato.
9. Il reclamante si duole dell'errata applicazione dell'art. 397 cpv. 2 CO da parte del Giudice di pace. Egli ribadisce di avere precisato a CO 1 che il prezzo di vendita del suo trattorino tosaerba usato avrebbe dovuto aggirarsi attorno ai fr. 1800.–, ma siccome questi l'ha venduto a fr. 1200.– senza il suo consenso, egli non ha eseguito il mandato secondo le istruzioni, di modo che il mandatario deve assumersi il pregiudizio che ne è derivato. Se non che, così argomentando il reclamante non si confronta, nemmeno di scorcio, con l'accertamento del primo giudice secondo cui “il trattorino tosaerba, fabbricato nel 1999, valeva da nuovo fr. 2950.– e quando è stato venduto nel 2011, calcolando un deprezzamento del 35%, avrebbe potuto valere fr. 1800.– solo se fosse stato completo, ma siccome il cofano del motore del valore di fr. 748.– mancava, il prezzo di fr. 1200.– appare giusto e nell'interesse del convenuto”. Anche sotto questo profilo il reclamo è destinato all'insuccesso.
10. Da ultimo, il reclamante rimprovera
al Giudice di pace di avere riconosciuto al convenuto un'indennità di
inconvenienza di
fr. 300.– da lui neppure richiesta. Ora, per l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC a una
parte non rappresentata professionalmente in giudizio può essere assegnata un'adeguata
indennità d'inconvenienza in casi motivati. La decisione al riguardo deve poi
essere motivata (sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012,
consid. 3.3 pubblicata in: RSPC 2012 pag. 304). Nella fattispecie, l'attore nemmeno
ha formulato una richiesta in tal senso di modo che nulla può essergli
riconosciuto (DTF 139 III 334 consid. 4.3). Ne segue che su
questo punto il reclamo si rivela fondato e la decisione
impugnata va riformata nel senso che all'attore non è riconosciuta alcuna
indennità d'inconvenienza.
11. Le spese giudiziarie seguirebbero la vicendevole soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Ritenuto l'esigua quota di soccombenza di CO 1, si giustifica di rinunciare a prelevare la quota di oneri processuali a suo carico e di ridurre sensibilmente quella a carico del reclamante. Non si pone problema di indennità per questa sede, il resistente non avendo formulato alcuna domanda al proposito.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato e così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.–, anticipate dall'attore, sono poste a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.
Per il resto, il reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese giudiziarie ridotte di complessivi fr. 400.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
|
|
–; –.
|
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.