Incarto n.
16.2014.2

Lugano

18 febbraio 2014/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 3 gennaio 2014 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione emessa l'11 dicembre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa n. SE.2013.398 (locazione) promossa con petizione 22 ottobre 2013 da

 

 

 

 CO 1  e

 CO 2 ;

 

 

 

 

 

                                         premesso che dal 1° dicembre 2011 al 26 gennaio 2013 CO 1 e CO 2 hanno locato a RE 1 un appartamento e un parcheggio a __________ di loro proprietà per fr. 2370.–;

 

rammentato che con sentenza dell'11 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto la petizione introdotta il 22 ottobre 2013 da CO 1 e CO 2 condannando RE 1 a pagare loro l'importo di fr. 8006.–, corrispondente alle pigioni per i mesi da novembre 2012 a gennaio 2013 (fr. 7110.–) e al conguaglio per le spese accessorie dell'anno 2012 (fr. 896.–);

 

ricordato che contro il predetto giudizio RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 3 gennaio 2014 in cui postula l'annullamento della decisione impugnata;

 

constatato che con ordinanza del 15 gennaio 2014 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 31 gennaio 2014, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 950.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti __________;

 

preso atto che la reclamante non ha ritirato il plico raccomandato contenente la menzionata ordinanza (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e di conseguenza non ha effettuato entro la scadenza fissata alcun versamento, con ordinanza del 3 febbraio 2014 le è stato impartito un ultimo termine fino al 14 febbraio 2014 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

 

                                         considerato che pure il plico raccomandato contenente quest' ultima ordinanza è stato ritornato dalla posta al Tribunale d'appello siccome “non ritirato” (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento alcuno;

 

                                         osservato che per l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC in caso di invio postale raccomandato non ritirato la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione e che tale disposizione, valida anche quando il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii, trova giustificazione nell' obbligo che incombe alle parti a un procedimento di adoperarsi affinché possano essere loro intimati gli atti giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (DTF 138 III 227, consid. 3.1 con riferimenti);

 

ritenuto che la reclamante, doveva manifestamente attendersi l'intimazione di atti giudiziari e doveva prendere quindi tutte le precauzioni per ricevere i documenti processuali a lei destinati (cfr. DTF 134 V 52 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_122/2009 del 9 aprile 2009 in: RtiD II-2009 pag. 132);

 

accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

 

                                         posto che l'irricevibilità del reclamo comporta l'addebito delle spese processuali alla reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC);

 

stabilito inoltre che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, a cui il reclamo non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

 

 

decide:                    1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.