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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire sul reclamo 7 luglio 2014 presentato da
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RE 1
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contro la decisione del 4 giugno 2014 del Giudice di pace del circolo della Rovana nella causa n. 01/2014 (risarcimento danni) promossa con istanza del 22 gennaio 2014 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 21 giugno 2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha obbligato CO 1 e CO 2 a versare all'arch. RE 1 fr. 18 795.68 oltre interessi per prestazioni professionali effettuate in loro favore. Tale importo comprendeva, tra l'altro, anche fr. 2100.– relativi all'allestimento di un modellino dello stabile progettato (inc. OA.2007.97).
B. Il 10 ottobre 2012 RE 1, che si era recato alla Pretura di Locarno per ritirare i documenti di tale causa, ha ricevuto dal Segretario assessore il citato modellino. CO 1, presentatosi anch'egli in Pretura per ritirare il medesimo modellino, è stato informato che lo stesso era stato consegnato ad altri. CO 1 ha chiesto all'arch. RE 1 la restituzione del modellino rispettivamente il pagamento di fr. 2259.60. Non ottenendo quanto richiesto, il 7 febbraio 2013 CO 1 e CO 2 hanno fatto notificare al professionista il precetto esecutivo n. __________ per fr. 2259.60 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2013 al quale
l'escusso ha interposto opposizione.
D. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 22 gennaio 2014 CO 1 e CO 2 hanno convenuto RE 1 davanti alla Giudice di pace del circolo della Rovana per ottenere il pagamento di fr. 2259.60 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 e alle spese esecutive. Invitato a presentare osservazioni, nel suo memoriale del 20 febbraio 2014 il convenuto ha proposto di respingere la petizione, notificando delle prove. All'udienza del 27 marzo 2014, indetta per la discussione, le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni.
E. Statuendo il 4 giugno 2014 la Giudice di pace ha accolto la petizione e ha obbligato il convenuto a versare agli attori fr. 2259.60 più interessi al 5% dal 1° febbraio 2013, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere agli attori un'indennità di fr. 50.–.
F. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto di fronte a questa Camera con un reclamo del 5 luglio 2014 con cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di respingere la petizione. Nelle loro osservazioni del 15 marzo 2016 CO 1 e CO 2 si sono rimessi al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 6 giugno 2014. Introdotto il 5 luglio 2014 il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore.
2. La Giudice di pace ha accolto la petizione rilevando come RE 1, che ha confermato di aver ritirato il modellino, doveva sapere che tale oggetto spettava ai coniugi CO 1 e doveva di conseguenza rifiutarsi di ritirarlo oppure lasciarlo in deposito presso lo studio legale del suo patrocinatore. A suo parere, quindi, egli deve risarcire il danno cagionato in virtù degli art. 41 CO.
4. Il reclamante rimprovera preliminarmente al primo giudice di non aver preso in considerazione le prove da lui offerte. Tale censura deve essere esaminata in primo luogo. Il diritto di essere sentito è infatti una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui lesione implica – per principio – l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con rinvio).
a) L'art. 8 CC conferisce alla parte cui incombe l'onere della prova il diritto di dimostrare quanto allega, sempre che si tratti di allegazioni giuridicamente rilevanti e che le prove siano state notificate tempestivamente nelle forme prescritte (DTF 134 I 148 consid. 5.3). Tale diritto è concretizzato all'art. 152 cpv. 1 CPC per il quale ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Di per sé, il giudice può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile esito non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 140 I 299 consid. 6.3.1 con riferimenti). Se intende rifiutare le prove offerte, l'autorità deve di principio spiegare i motivi per cui esse risultano inidonee o superflue (sentenza del Tribunale federale 5P.181/2002 del 1° luglio 2002 consid. 4b con rinvio a DTF 119 Ib 505 consid. 5b/bb) con riferimenti). Analogo principio vigeva sotto il cessato ordinamento processuale ticinese (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 e 12 ad art. 327).
b) Dagli atti risulta che nelle osservazioni del 20 febbraio 2014 il convenuto aveva postulato l'audizione di quattro testi, così come aveva offerto la propria deposizione. All'udienza del 27 marzo 2014 egli non consta avere definitivamente offerto l'assunzione di tali prove, ma nemmeno risulta una sua rinuncia, tant'è che si è integralmente confermato nelle sue osservazioni (verbale, pag. 2, in fine). Il Giudice di pace ha deciso l'azione sulla base degli atti, ciò che di per sé è lecito, ma non la dispensava dallo statuire sulle prove offerte, ciò che non ha fatto né durante l'udienza, e nemmeno nella decisione finale. Ne segue che sorvolando sulle deposizioni offerte, essa ha commesso un diniego formale di giustizia. Il che impone di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al primo giudice, perché statuisca sull'escussione dei testi e giudichi di nuovo. Non incombe a questa Camera trattare il caso per la prima volta essa medesima come un'autorità di prima istanza.
5. L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
6. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di indennità al reclamante, la redazione del rimedio giuridico non avendo con ogni verosimiglianza causato spese di rilievo né gli opponenti possono essere ritenuti soccombenti (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Giudice di pace, perché si pronunci sull'ammissibilità delle prove offerte e statuisca di nuovo.
2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Rovana.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.