Incarto n.
16.2014.48

16.2014.51

Lugano

1 febbraio 2016/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 7 ottobre 2014 presentato da

 

RE 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

contro la decisione emessa l'8 settembre 2014 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa E14-032 (contratto di viaggio) promossa con istanza del 2 maggio 2014 (recte: del 4 giugno 2014) nei confronti di

 

 

 

 

 

CO 1

 

così come sul reclamo dell'8 ottobre 2014 presentato da CO 1 contro la medesima decisione;

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 6 maggio 2013 RE 1 ha prenotato presso l'agenzia __________ di CO 1 una vacanza dal 29 giugno al 21 luglio 2013 al costo di fr. 2311.– comprendente il viaggio in torpedone e il pernottamento in camera singola con pensione completa all'Hotel __________ ad __________. Il 22 giugno 2013 la cliente ha versato il prezzo pattuito. La sera prima della partenza RE 1 ha comunicato all'agenzia di viaggio l'impossibilità di partire per la vacanza a causa di malattia, chiedendo la restituzione di quanto versato. CO 1 non ha dato seguito alla richiesta. RE 1 si è così rivolta alla sua compagnia di assicurazioni viaggio __________ AG, la quale però ha negato il rimborso.

 

                            B.  Con istanza del 2 maggio 2014 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso, chiedendo di convocare la __________ AG a un tentativo di conciliazione volto a ottenere fr. 2311.– oltre interessi al 5% dal 2 maggio 2014. All'udienza del 4 giugno 2014 le parti hanno raggiunto un'intesa in virtù della quale la convenuta si è impegnata a versare all'istante fr. 400.–. Constatato che l'istante aveva chiesto di citare in giudizio CO 1, il Giudice di pace ha sospeso l'udienza e “convocherà il signor CO 1 per la successiva citazione”.

 

                            C.  All'udienza di conciliazione del 20 agosto 2014, volta al pagamento di fr. 1911.–, CO 1 si è rifiutato di riconoscere la pretesa avversaria, mentre RE 1 ha chiesto l'emanazione di una decisione. Statuendo l'8 settembre 2014 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza, obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 955.– e ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                            D.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 ottobre 2014 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere la sua istanza, limitatamente a fr. 1511.– oltre interessi del 5% dal 2 maggio 2014. L'8 ottobre 2014 CO 1 ha interposto a sua volta reclamo contro la decisione del Giudice di pace, postulando l'integrale reiezione dell'istanza. Nelle loro rispettive osservazioni del 21 novembre 2014, le parti hanno concluso per il rigetto del reclamo avversario.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sul medesimo oggetto. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

 

                             2.  Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alle parti al più presto il 9 settembre 2014. Introdotti il 7 e l'8 ottobre 2014 i reclami sono pertanto entrambi tempestivi.

 

                             3.  Nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la documentazione allegata da CO 1 al suo reclamo (lettera del 6 luglio 2013 da RE 1 a CO 1 [doc. 8] e scambio di e-mail del 25 e 26 luglio 2013 tra CO 1 a Hotel __________ di __________ [doc. 9]), così come alle osservazioni al reclamo avversario (copia delle condizioni generali 2014 della __________ SA; copia della fattura del noleggio del pulmann emessa il 10 giugno 2013 dalla __________ Sagl; elenco dei clienti per cui CO 1 ha riservato un soggiorno presso l'Hotel __________ di __________ con le rispettive provvigioni da lui percepite; e-mail del 12 novembre 2014 inviata da CO 1 all'Hotel __________ di __________) non presentata al primo giudice non è ricevibile.

 

                             4.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

 

                             5.  Il Giudice di pace ha accertato che secondo le condizioni generali del contratto di viaggio concluso tra le parti, il consumatore è tenuto a pagare la totalità dei costi qualora egli annulli, come nella fattispecie, il viaggio all'ultimo momento. Per il primo giudice, i costi a carico del cliente sono tuttavia soltanto quelli “effettivi sopportati e comprovati dalla ditta di viaggio”. Ciò premesso, egli ha considerato da un lato che il convenuto non aveva dimostrato di avere pagato all'Hotel il soggiorno prenotato per l'istante e, dall'altro che lo stesso aveva “sicuramente avuto dei disagi ed un mancato guadagno per la rinuncia dell'ultimo momento in seguito a malattia” dell'istante. Il primo giudice ha così deciso in equità, riconoscendo all'istante fr. 955.–.

 

                              I.  Sul reclamo di RE 1

 

                             6.  La reclamante censura il fatto che la procedura di conciliazione tra lei e l'assicurazione __________ SA è stata sospesa il 4 giugno 2014 dal Giudice di pace, anziché essere chiusa per intervenuto accordo tra le parti. Essa si duole altresì del fatto che il primo giudice ha citato la medesima compagnia d'assicurazioni a comparire all'udienza del 20 giugno 2014.

 

                                  a)  Un'istanza di conciliazione, oltre che per iscritto, può essere proposta oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l'autorità di conciliazione (art. 202 cpv. 1 CPC). La procedura di conciliazione, se le parti giungono a un'intesa, è chiusa con la conciliazione (art. 208 CPC). In tal caso, l'autorità di conciliazione verbalizza la transazione, l'acquiescenza o la desistenza incondizionata e le parti sottoscrivono e ricevono il verbale (art. 208 cpv.1 CPC). La transazione, l'acquiescenza o la desistenza incondizionata hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato (cpv. 2).

 

                                  b)  In concreto, la procedura adottata dal primo giudice non è invero un esempio di chiarezza. In effetti con la verbalizzazione della transazione raggiunta il 4 giugno 2014 tra RE 1 e la __________ SA la procedura di conciliazione si è conclusa, ciò che comportava la chiusura della stessa. Perché l'udienza sia stata sospesa non è dato di capire. Né lo è perché sulle citazioni alla successiva udienza di conciliazione figura ancora la __________ SA. Resta il fatto che dalla sua censura la reclamante non trae alcuna conclusione. Non consta, né è preteso che essa abbia subìto un pregiudizio che impone l'annullamento della decisione per questioni formali. Sotto questo profilo il reclamo si rivela così privo di consistenza.

 

                             7.  Secondo RE 1 la decisione impugnata è “assolutamente incomprensibile, arbitraria e contradditoria”. Essa rimprovera al Giudice di pace di avere invero accertato che il convenuto non aveva dimostrato di avere pagato l'albergo prenotato, ma di avergli nondimeno riconosciuto “un disagio/perdita di guadagno” pari a fr. 955.–. A suo parere, il primo giudice avrebbe dovuto tutt'al più riconoscere alla controparte fr. 400.–, corrispondente a quanto rimborsatole dalla sua assicurazione, e accordarle l'importo di fr. 1511.–, “che sommato alla somma di fr. 400.– già accreditata dall'assicurazione la porterebbe a vedersi riconosciuto l'intero importo da lei richiesto di fr. 1911.–”.

 

                                  Ora, è vero che a prima vista la decisione impugnata appare contraddittoria, il primo giudice avendo dapprima rimproverato al convenuto di non avere dimostrato il "disagio/mancato guadagno” salvo poi riconoscergli un'indennità sulla base di un giudizio di equità. Se non che, per il giudice una tale facoltà non significa statuire a beneplacito, lasciandosi guidare dalla sua coscienza o dal proprio sentimento di equità personale. Egli deve fondare la sua decisione applicando il diritto, sulla base di elementi oggettivi e può far capo al suo apprezzamento laddove ciò è previsto dalla legge (art. 4 CC). E in concreto appare dubbio che sulla scorta della motivazione addotta dal primo giudice ci fosse spazio a un giudizio di equità. Resta il fatto che, come si vedrà in esito al reclamo di CO 1, l'interpretazione del primo giudice delle condizioni generali dell'agenzia di viaggio è arbitraria. Nondimeno, a fronte di una clausola contrattuale che prevede in caso di rinuncia all'ultimo momento una penale corrispondente all'assunzione della totalità dei costi, la reclamante non indica in virtù di quale base legale essa rivendica la restituzione di tutto quanto versato al convenuto. Per di più, nella precedente procedura promossa contro la compagnia d'assicurazione, RE 1 stessa sosteneva che il contratto di viaggio tutto compreso in essere tra l'istante e CO 1 non prevede alcun obbligo per CO 1 di rimborsare il prezzo pagato a quella cliente che annulla la vacanza il giorno prima della partenza (istanza di conciliazione del 2 maggio 2014, pag. 3 in basso). Ne segue che il reclamo è destinato all''insuccesso.

 

                             8.  La reclamante, infine, rimprovera al Giudice di pace di non essersi pronunciato sugli interessi moratori da lei richiesti. Se non che, dal verbale del 20 agosto 2014, da lei sottoscritto senza nulla eccepire, risulta che l'oggetto della sua domanda era unicamente il rimborso di fr. 1911.–. Nuova, la domanda si rivela irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Ciò posto il reclamo dell'istante, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.

 

                             II.  Sul reclamo di CO 1

 

                             9.  Il convenuto ribadisce che in base alle condizioni generali del contratto di viaggio, l'istante deve pagare l'intero prezzo pattuito e non ha diritto a nessun rimborso. A suo dire, la prenotazione della camera d'albergo non è stata mai annullata perché, come dimostra la lettera del 22 giugno 2013, prima della data della partenza la cliente aveva espresso la volontà di annullare la vacanza per ottenere la restituzione dei soldi e che, avendole spiegato che la rinuncia al viaggio non le dava diritto al rimborso del prezzo pagato, non era ben chiaro se sarebbe partita oppure no, tant'è che il giorno della partenza col torpedone, l'autista l'ha aspettata. Solo successivamente, la cliente avrebbe presentato i certificati medici. Soggiunge che alla cliente è stato proposto di partecipare almeno in parte alla vacanza, ma che la cliente si è rifiutata di raggiungere in treno l'albergo.

 

                                  a)   Al contratto di viaggio “tutto compreso” si applicano le disposizioni della legge federale concernente i viaggi “tutto compreso” del 18 giugno 1993 (RS 944.3) entrata in vigore il 1° luglio 1994, completate dalle norme del codice delle obbligazioni. Per quanto riguarda la possibilità offerta al consumatore di annullare il viaggio prima della partenza, la legge federale concernente i viaggi “tutto compreso” non prevede alcuna norma specifica. La maggior parte dei contratti di viaggio fissano delle indennità forfettarie di recesso (penali) di importo crescente via via che ci si avvicina alla data prevista per la partenza (Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4a edizione, pag. 995 n. 6578).

 

                                  b)  In concreto, le condizioni generali del contratto di viaggio concluso tra le parti, annesse alla cartolina di conferma e di prenotazione (doc. 3), prevedono che in caso di rinuncia o l'annullamento del viaggio da parte del cliente ... verranno richieste le seguenti penali: N.1, N. 2, N. 3 altre come sotto indicate... dopo tale termine [13° giorno precedente il viaggio] il cliente si assumerà la totalità dei costi (doc. F). E nella fattispecie è incontestato che RE 1 ha annullato il viaggio il giorno precedente della partenza, sicché l'agenzia viaggi si è tenuta fr. 2311.– corrispondenti al costo complessivo del viaggio.

 

                                  c)   Le condizioni generali di un contratto vanno interpretate come le altre clausole contrattuali (DTF 135 III 412 consid. 3.2). In presenza di divergenze sul contenuto di una clausola contrattuale il giudice deve dapprima determinare la reale e comune volontà delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le stesse hanno utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO). Qualora – come nella fattispecie – non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti, la loro volontà (presunta) è determinata interpretando le loro dichiarazioni oggettivamente secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nella situazione concreta (DTF 136 III 186 consid. 3.2.1, con rinvio).

 

                                  d)  Nella fattispecie, il tenore letterale della clausola in questione non può prestarsi a fraintendimenti di sorta. Considerate le clausole precedenti, quanto previsto consiste in una pena convenzionale pari al costo integrale del viaggio. È vero che la presenza di un testo chiaro non esclude di per sé la possibilità di ricorrere ad altri criteri d'interpretazione. Nondimeno, in concreto non si può dire che dalle altre condizioni menzionate dal contratto, dallo scopo perseguito dalle parti oppure ancora da altre circostanze, il testo della menzionata clausola non restituisce con esattezza il senso dell'accordo (DTF 135 III 302 consid. 5.2). Del resto, simili clausole sono usuali e lecite nel settore dei viaggi (Werro/Schafer, Le droit du consommateur de mettre fin au contrat de voyage à forfait in: Collezione Assista, Ginevra 1998, pag. 758; Dallèves, Le contrat de voyage in: XIV Journée Juridique, Ginevra 1975, pag. 19). Nulla dal testo permette di dedurre che in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente, l'agenzia viaggi ha diritto unicamente ai costi effettivamente sopportati e comprovati”. Né, del resto, nemmeno l'istante ha preteso ciò. Ne segue che l'interpretazione del primo giudice è arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

 

                           10.  Resta il fatto che, per essere annullata, una decisione deve essere arbitraria non solo nella sua motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 141 I 49 consid. 3.4 con riferimenti). In concreto, l'indennità dovuta per la rinuncia al viaggio può essere considerata pattuita alla stregua di una clausola penale ai sensi dell'art. 163 CO (Werro/Schafer, op. cit., pag 760). E per l'art. 163 cpv. 3 CO il giudice deve ridurre secondo il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive. Trattandosi di una norma di ordine pubblico, il giudice deve applicarla anche se il debitore non ha espressamente chiesto la riduzione. Per ossequiare al proprio potere di apprezzamento il giudice deve esaminare i criteri di proporzionalità, rispettivamente quelli di eccessività (e in tal caso ordinare una riduzione), giudicando secondo diritto ed equità, a norma dell'art. 4 CC. Una riduzione della pena si giustifica in particolare quando si è in presenza di una crassa sproporzione tra l'importo pattuito e l'interesse del creditore a mantenere la totalità della sua pretesa, il quale va esaminato concretamente al momento in cui è avvenuta la violazione contrattuale. Per giudicare il carattere eccessivo della pena convenzionale, non bisogna ragionare in modo astratto, ma, al contrario, bisogna valutare tutte le circostanze concrete della fattispecie. Va inoltre considerata la natura e la durata del contratto, la gravità della colpa e della violazione contrattuale, la situazione economica delle parti con particolare riguardo per quella del debitore (DTF 133 III 209 consid. 5.2 con riferimenti; II CCA, sentenza inc. 12.2013.35 del 26 aprile 2013, consid. 3 con riferimenti).

 

                                  Nella fattispecie, il primo giudice ha di fatto ridotto l'indennità dovuta all'agenzia di viaggi per la rinuncia al viaggio facendo capo al suo prudente criterio e rimproverando al convenuto di non avere dimostrato di avere pagato la camera dell'albergo. Si può ragionevolmente ritenere che egli abbia ritenuto esservi una manifesta sproporzione tra l'ammontare della pena, corrispondente all'intero costo del viaggio, e i costi effettivi dovuti all'annullamento dello stesso. Certo, il reclamante sostiene di non avere annullato la riservazione all'albergo ma, siccome egli non contesta di non avere dimostrato di avere pagato l'albergatore, ciò non basta per ritenere manifestamente insostenibile l'accertamento del primo giudice. Posto ciò e ritenuto che il reclamante nemmeno pretende che il primo giudice abbia abusato del suo potere di apprezzamento, nell'esito, la decisione impugnata resiste alla critica. Il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.

 

                            III.  Sulle spese e le ripetibili

 

                           11.  Le spese giudiziarie di entrambi i reclami seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1 rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni al reclamo per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto alle osservazioni presentate da CO 1 al reclamo di RE 1, esse non giustificano il riconoscimento di un'indennità di inconvenienza, non risultando che l'interessato abbia affrontato perdite di guadagno o esborsi di rilievo. Non sussistono quindi in concreto gli estremi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  Le cause inc. 16.2014.48 e 16.2014.51 sono congiunte.

 

                             2.  I reclami sono respinti.

 

                             3.  Le spese processuali del reclamo di RE 1, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico della reclamante.

 

                             4.  Le spese processuali del reclamo di CO 1, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili.

                             5.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.