Incarto n.
16.2014.57

Lugano

19 agosto 2015/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 28 ottobre 2014 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la decisione emessa il 10 ottobre 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 55A14CO (appalto) promossa con istanza del 8 luglio 2014 dal

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                      che con istanza del 4 giugno 2014 il CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest un tentativo di conciliazione per convenire in giudizio RE 1 e obbligarlo a versare fr. 415.50 oltre interessi al 5% dal 6 dicembre 2013 per lavori eseguiti su una vettura __________ appartenente al convenuto;

 

                                   che all'udienza del 1° ottobre 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa, il convenuto contestando il fondamento dell'azione;

 

                                   che in quell'occasione l'istante ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia;

 

                                  che con decisione del 10 ottobre 2014 il Giudice di pace in parziale accoglimento dell'istanza ha condannato il convenuto a pagare fr. 261.50 oltre interessi al 5% dall'8 marzo 2014, senza prelevare spese e senza assegnare indennità;

 

                                  che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2014, postulandone l'annullamento;

 

                                  che nelle sue osservazioni del 18 dicembre 2014 il CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo;

 

                                 

e considerando

 

in diritto:                    che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                  che il reclamante rimprovera al primo giudice di non avere indicato nella citazione all'udienza di conciliazione che “voleva decider subito” impedendogli così di documentarsi “per preparare adeguatamente le prove da addurre”;

 

                                  che per l'art. 209 cpv. 1 CPC se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire;

 

                                  che la medesima autorità può però sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 cpv. 1 CPC) o, ancora, se così richiesta, emanare una decisione nel merito in caso di controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC), scelta quest'ultima adottata dal Giudice di pace;

 

                                  che la richiesta dell'attore di decidere dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del genere;

 

                                  che, nondimeno, la richiesta può anche essere formulata successivamente, segnatamente all'udienza (RtiD II–2014 pag. 871 consid. 4a);

 

                                  che, in concreto, l'istanza di conciliazione non conteneva una richiesta al Giudice di pace di decidere qualora la conciliazione fosse fallita, ma una tale richiesta è stata formulata dall'istante all'udienza del 1° ottobre 2014;

 

                                  che sebbene nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta non sia stata resa attenta della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere anche all'udienza, il convenuto, preso atto dell'intenzione del Giudice di pace di procedere all'emanazione della decisione (cfr. verbale del 1° ottobre 2014: “il Giudice emetterà la decisione” in grassetto), nulla ha eccepito;

 

                                  che, premesso ciò, sottoscrivendo senza riserva il relativo verbale il reclamante non può eccepire la pretesa irregolarità per la prima volta in questa sede (art. 52 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.2; 126 III 253 consid. 3c);

 

                                  che, pertanto, procedendo all'emanazione del giudizio dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice di pace non ha violato il diritto di essere sentito del convenuto;

 

                                  che, nel merito, il reclamante rimprovera al primo giudice di aver accolto l'istanza ritenendo provata la pretesa dell'istante nonostante la stessa non sia suffragata da alcun riscontro probatorio (“le prove portate non dimostrano niente”);

 

                                  che, così argomentando, il reclamante non si confronta con l'argomentazione del primo giudice secondo cui egli sapeva di avere acquistato una vettura senza garanzia e che l'intervento dell'istante (sostituzione di due pezzi di meccanica-elettronica) era un lavoro imprevisto “essendo la vettura passata al collaudo”;

 

                                  che, per altro, il reclamante non pretende che il venditore gli abbia dissimulato dolosamente i difetti della cosa (art. 199 CO) ma ammette finanche la necessità dell'intervento: “i sensori del motore, sensore fase e sensore posizioni andavano sostituiti in quanto difettosi” (doc. 4);

 

                                  che nelle circostanze siffatte, la conclusione del primo giudice non può ritenersi arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;                                                     

                                  che, pertanto, non avendo evidenziato una manifesta errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del diritto sostanziale, il reclamo deve esser respinto;

 

                                  che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC);

 

                                  che non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza al resistente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nemmeno richiesta;

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.