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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 26 novembre 2014 presentato da
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CO 1 |
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 23 maggio 2005 RE 1 è stata assunta come impiegata di commercio dalla società CO 1 con uno stipendio lordo di fr. 3600.– per tredici mensilità. Il 29 marzo 2012 RE 1 è diventata madre di una bambina. Il 23 luglio 2012 la datrice di lavoro ha notificato alla dipendente la disdetta del contratto di lavoro per il successivo 30 settembre, informandola di volerle assegnare “una buonuscita di fr. 5000.–”. Ritenendo di essere stata licenziata a causa della sua gravidanza, la lavoratrice ha contestato, il 31 luglio 2012, il licenziamento. Il 6 agosto successivo la datrice di lavoro ha confermato il provvedimento e, giudicando offensivo lo scritto della dipendente, ha revocato la “buonuscita” promessale.
B. Il 7 marzo 2013 RE 1 ha fatto notificare alla CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2012 indicando quale titolo di credito “mancato pagamento buonuscita come da missiva 23.07.2012”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Adito da RE 1, con decisione del 14 agosto 2013 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha rigettato provvisoriamente l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 100.– a titolo di indennità.
C. Con petizione del 10 settembre 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 5000.–. All'udienza del 27 novembre 2013 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 27 ottobre 2014 il Giudice di pace ha accolto la petizione. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dello Stato, compensate le indennità.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 novembre 2014, chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato e la reiezione della petizione. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2015 CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 29 ottobre 2014, sicché il reclamo, introdotto il 26 novembre 2014 è senz'altro tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, rammentato le incombenze probatorie nell'azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), ha accertato che il 23 luglio 2012 la datrice di lavoro aveva comunicato alla dipendente la volontà di assegnarle un bonus di fr. 5000.–, perché ne aveva apprezzato il suo operato nel corso degli anni 2005/2012, salvo poi revocare in seguito tale “buonuscita”. A suo parere, le doti e le capacità della dipendente, non erano annullate per il solo fatto che essa, invocando i propri diritti, aveva contestato la disdetta del rapporto di lavoro e “pertanto quanto concessole in più non dovrebbe essere influenzato e annullato”. Tuttavia – egli ha soggiunto – diversamente dall'assegnazione di un'indennità di partenza ai sensi dell'art. 339b CO, nella fattispecie, la convenuta non può avanzare alcuna pretesa, giacché la decisione di assegnarle una buonuscita, essendo un gesto non dovuto e indipendente da eventuali accordi contrattuali o da usi, poteva essere revocata dall'attrice. Donde l'accoglimento della petizione.
4. La reclamante riconosce che il versamento di una gratifica non era stato concordato contrattualmente, ma sostiene che con la lettera del 23 luglio 2012 la datrice di lavoro si è impegnata a pagarle una gratifica di fr. 5000.–, senza subordinarne il pagamento a nessuna condizione. E siccome tale impegno costituisce un atto formatore unilaterale di volontà, il quale, in virtù della teoria della ricezione, esplica i suoi effetti quando entra nella sfera di influenza del destinatario, vale a dire, in concreto, con la ricezione della raccomandata, l'attrice non poteva revocare unilateralmente la gratifica promessale.
a) Indipendentemente dalla denominazione usata in concreto (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 2 ad art. 322d), ogni retribuzione straordinaria, in aggiunta al salario, versata al lavoratore in determinate occasioni che possono essere ricorrenti – come Natale, Capodanno – o uniche, come un giubileo dell'azienda, un compleanno particolare del datore di lavoro o del lavoratore, è considerata una gratifica ai sensi dell'art. 322d CO, (Brühwiler, op. cit. loc. cit.; Staehelin in: Zürcher Kommentar, 4ª edizione, n. 2 e 5 ad art. 322d CO). Essa può essere pattuita (rispettivamente può costituire un uso ricorrente da parte del datore di lavoro) e quindi rivestire carattere obbligatorio, o essere facoltativa: in questo caso non sussiste un relativo diritto del lavoratore (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 322d; Rehbinder in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 4 ad art. 322d CO; CCC sentenza inc. 16.2001.98 del 6 maggio 2002, consid. 5). In ogni caso, quanto il datore di lavoro promette una gratifica è tenuto a versarla (sentenza C/4033/99-9 del Tribunale dei probiviri di Ginevra del 17 maggio 1999, riassunta nella banca dati Assistalex 1999 n. 6272 in: www.swisslex.ch), a meno che il lavoratore violi gravemente i suoi obblighi contrattuali, ciò che può giustificare una riduzione o persino una soppressione (DTF 136 III 313 consid. da 2.1 a 2.3; Aubert in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 6 ad art. 322d).
b) In concreto, il 23 luglio 2012 la datrice di lavoro ha trasmesso alla dipendente quanto segue:
“Gentile signora RE 1,
Come già comunicatole (…) le confermiamo la cessazione del rapporto di lavoro per il 30.09.2012. Pertanto la presente vale come disdetta del contratto di lavoro (…).
Nel corso del nostro rapporto di lavoro 2005-2012 abbiamo avuto modo di apprezzare le sue capacità, la disponibilità e l'attitudine al lavoro indipendente. A tale proposito le comunichiamo che, oltre alla liquidazione di legge (13ma), le sarà retribuita una buonuscita di fr. 5000.–. (…)”
La datrice di lavoro ha pertanto promesso alla lavoratrice una gratifica di fr. 5000.–, ciò che implica che essa era tenuta a versarle tale importo, a meno che la lavoratrice avesse violato i propri obblighi contrattuali. Nella fattispecie, l'attrice ha sostenuto di avere revocato il “bonus/gratifica” promesso alla dipendente a causa “delle gravi accuse e degli altrettanto gravi insulti perpetrati dalla sua rappresentante” nello scritto del 31 luglio 2012 (istanza di disconoscimento di debito, pag. 3). Se non che, il fatto che in quest'ultimo scritto la dipendente, tramite la sua rappresentante, si sia opposta al licenziamento, ritenendolo ingiustificato, perché “dato al rientro del congedo maternità e durante le vacanze residue” e perché “l'unico rimprovero che le è stato mosso è quello di avere avuto una bambina” e abbia preannunciato la sua intenzione di voler intentare una causa giudiziaria, può fors'anche aver causato qualche risentimento per __________, direttore della CO 1, ma non costituisce una violazione oggettiva di un obbligo contrattuale della dipendente, in particolare non può ritenersi lesivo dei doveri di diligenza e fedeltà verso il datore di lavoro (art. 321a cpv. 1 CO). In tali circostanze, i motivi addotti dalla datrice di lavoro non giustificavano la soppressione della gratifica, la quale è pertanto dovuta. Frutto di un'errata applicazione dell'art. 322d CO, il reclamo deve di conseguenza essere accolto.
5. Accogliendo il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CO, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso che la petizione dev'essere respinta e di conseguenza il rigetto dell'opposizione interposta dalla reclamante al PE n. __________ dell'UEF di Lugano è definitivo. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). CO 1 rifonderà alla reclamante un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico dello Stato del Cantone Ticino. L'attrice rifonderà alla convenuta fr. 750.– per ripetibili.
II. Non si prelevano spese processuali. La resistente rifonderà alla reclamante fr. 300.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. dott. .
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.