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Incarto n. |
Lugano 17 febbraio 2016/jh
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 12 dicembre 2014 presentato da
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RE 1
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contro la decisione emessa il 25 novembre 2014 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa n. 28/2014 (contratto di carta di credito) promossa con istanza del 20 giugno 2014 dalla |
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CO 1
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esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 18 aprile 2010 la società V__________ ha rilasciato alla __________ SA una carta di credito __________, destinata a essere utilizzata dall'allora amministratore unico RE 1. L'8 novembre 2013 la V__________, preso atto del fallimento di __________ SA avvenuto il 13 giugno 2013, ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 2070.– oltre interessi del 14% dal 1° marzo 2012, indicando quale titolo di credito “Solidarhaftung aus Konto __________ Firma __________ SA, __________”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Con istanza di conciliazione del 5 maggio 2014 la “CO 1” si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Agno per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 2070.– oltre interessi e spese esecutive. All'udienza del 18 giugno 2014 è comparso soltanto il convenuto. Preso atto dell'ingiustificata assenza dell'istante, con decisione del 30 giugno 2014 il Giudice di pace ha considerato ritirata l'istanza di conciliazione e ha stralciato dal ruolo la procedura (inc. n. 22/2014).
C. Il 20 giugno 2014 la “CO 1” si è nuovamente rivolta al medesimo Giudice di pace con una nuova istanza di conciliazione, chiedendo di convocare un'udienza di conciliazione volta a ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 2070.– oltre interessi al 14% dal 1° marzo 2012 e fr. 73.– per “spese di esecuzione e processuali”, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE e instando, in caso di mancata conciliazione, per la formulazione di una proposta di giudizio sulla base dall'art. 210 CPC. Con osservazioni spontanee del 15 novembre 2008 (recte: 29 agosto 2014) il convenuto ha sollevato l'eccezione di res iudicata e ha chiesto di respingere l'istanza. All'udienza del 24 settembre 2014, indetta per la conciliazione, il convenuto non è comparso, mentre l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 2000.– e chiesto l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC.
D. Statuendo il 25 novembre 2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a pagare all'istante fr. 2000.– oltre interessi al 14% dal 1° marzo 2012, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 50.– di ripetibili.
E. Contro la predetta decisione RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2014, chiedendone l'annullamento con conseguente definitivo stralcio dai ruoli della procedura e “ordine all'UEF di Lugano di cancellare [il PE n. __________] e non dar conoscenza a chicchessia”. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2015 la “CO 1” ha concluso per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 14 febbraio 2015 il reclamante ha ribadito le sue contestazioni, mentre l'opponente ha riaffermato il suo punto di vista con una duplica spontanea del 2 marzo 2015.
Il 4 gennaio 2016 il presidente di questa Camera ha invitato le parti ad esprimersi sulla legittimazione attiva dell'istante. Il 7 gennaio 2016 il convenuto ha rilevato che la “CO 1” e la “V__________” sono due società distinte, sicché la prima non può rappresentare la seconda. Il 14 gennaio 2016 l'istante ha dichiarato che la designazione della propria ragione sociale in “CO 1” è dovuto a un errore e ne ha chiesto la rettifica in V__________.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 26 novembre 2014 sicché il reclamo, introdotto il 12 dicembre 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.
2. Legittimato a introdurre un'azione volta al pagamento di una somma di denaro è il creditore. In concreto, è pacifico che la carta di credito rilasciata alla __________ SA è stata emessa dalla V__________, la quale ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 2070.– oltre interessi del 14% dal 1° marzo 2012. Per contro l'istanza di conciliazione del 20 giugno 2014 è stata presentata dalla “CO 1”.
Chiamata ad esprimersi sulla propria legittimazione attiva, l'istante ha indicato che l'indicazione di “CO 1” è dovuta a una svista del proprio patrocinatore, il quale ha inserito nel suo sistema informatico il nome del gruppo di cui la V__________ fa parte. A suo avviso, l'errata designazione può essere sanata mediante rettifica, giacché la sua reale identità era ben chiara, il convenuto potendola del resto evincere anche da diversi documenti da lei prodotti in causa. Da parte sua il convenuto rileva come la CO 1 e la V__________ siano società diverse, con personalità giuridiche differenti, di modo che la prima non può rappresentare la seconda in quanto non è una sua filiale. In tali circostanze, si pone così la questione di sapere se l'errata designazione della parte possa essere rettificata o se l'istanza debba essere respinta per carente legittimazione attiva.
Ora, è indubbio che il “CO 1”, costituito dalla capofila A__________ e comprendente tra l'altro la V__________, è un'entità sprovvista della personalità giuridica e quindi della capacità di essere parte a un procedimento giudiziario. Premesso ciò, in concreto, dagli atti risulta che l'istanza per il tentativo di conciliazione è stata presentata dalla “CO 1” ma che la procura del 16 aprile 2014 annessa alla stessa è stata rilasciata da __________ K__________ (membro della direzione) e da __________ N__________ (con procura collettiva a due) della V__________, __________ (doc. E). L'istante ha fondato la sua pretesa sul contratto di carta di credito tra V__________ e __________ SA (doc. A), ha allegato all'istanza le condizioni generali della V__________ (doc. B), la fattura del 12 marzo 2012 emessa da V__________ (doc. C), e il precetto esecutivo fatto notificare l'8 novembre 2013 dalla V__________ (doc. D).
Nelle siffatte circostanze, in assenza di vere alternative in merito a un soggetto munito di capacità di essere parte, non poteva sussistere dubbio alcuno sul fatto che la reale parte istante non fosse la “CO 1”, bensì la V__________. Non potendoci essere confusione in merito all'istante, né il convenuto lo sostiene, la correzione richiesta non comporta nessuna possibilità di confusione e nemmeno risulta pregiudicare qualsivoglia interesse della controparte. Negare la rettifica invocata della parte istante costituisce un formalismo eccessivo, che si realizza quando la stretta applicazione delle norme di procedura non si giustifica da nessun interesse degno di protezione, diviene fine a se stessa, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_241/2015 del 3 luglio 2015, consid. 5 con riferimenti). Ne segue che la denominazione della parte istante “nel rubrum” va corretta senza ulteriori formalità.
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
4. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che il punto 4.1 delle condizioni generali per l'utilizzo della carta di credito prevede che “la ditta e il titolare rispondono in solido e illimitatamente di tutti gli obblighi risultanti dall'uso della carta. Il titolare non risponde tuttavia delle spese aziendali, ma è tenuto a documentare che si tratti effettivamente di spese aziendali. La società emittente decide secondo il proprio arbitrio se tale documentazione è sufficiente.” Egli ha considerato che il convenuto non aveva dimostrato di avere utilizzato la carta di credito unicamente per le spese aziendali della fallita __________ SA, in particolare per quanto riguarda i due prelevamenti di fr. 1000.– da lui effettuati rispettivamente il 29 febbraio 2012 e il 1° marzo 2012. Ciò posto, il primo giudice ha accolto l'istanza.
5. Preliminarmente RE 1 “chiede formalmente la ricusa” del Giudice di pace del circolo di Agno (reclamo, pag. 1), salvo poi rilevare nella replica spontanea di “non avere mai inteso ricusare il primo giudice” (replica, pag. 2). Sulla questione non occorre dunque dilungarsi oltre.
6. Il reclamante rimprovera al Giudice di pace di non avere esaminato l'eccezione di res iudicata da lui sollevata nel suo memoriale del 15 novembre 2008 (recte 29 agosto 2014). Egli ritiene che l'istante non poteva ripresentare un'istanza di conciliazione identica a quella oggetto del decreto di stralcio del 30 giugno 2014 (inc. 22/2014), “se non come revisione, appello o reclamo entro i termini previsti, ciò che non è stato fatto dalla parte istante”. A torto. Secondo l'art. 206 cpv. 1 CPC se l'attore ingiustificatamente non compare all'udienza, l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto. Non trattandosi di un caso di desistenza dell'attore (art. 208 cpv. 2 CPC), quest'ultimo può riproporre una nuova istanza di conciliazione (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 206 CPC; Infanger in: Basler Kommentar ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 206 CPC). Sotto questo profilo, la mancata comparsa senza giustificazione del richiedente non genera effetto di res iudicata “siccome l'onere di continuare il processo sorge unicamente dinanzi al giudice di merito” (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 932).
7. Il reclamante ribadisce “l'irregolarità del petitum, non potendo essere richiesto il rigetto definitivo dell'opposizione in assenza di una sentenza di merito condannatoria cresciuta in giudicato”.
Ora, è vero che la mancanza di un riconoscimento di debito osta al rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Resta il fatto che in concreto l'istante non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare al reclamante l'8 novembre 2013 (cfr. art. 251 lett. a CPC), la quale non sottostà all'obbligo della conciliazione (art. 198 lett. a CPC), ma un'azione creditoria, preceduta da un tentativo di conciliazione, volta all'accertamento del suo credito che conferisce autorità di cosa giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione. E sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al primo giudice che, dopo avere accertato il credito dell'istante, ovvero che la pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione al noto PE (CCR, sentenza inc. 16.2013.25 dell'11 settembre 2013, consid. 4).
8. Il reclamante contesta la sua legittimazione passiva, osservando che la carta di credito era intestata alla __________ SA e che i due prelevamenti di fr. 1000.– da lui effettuati erano destinati a spese aziendali, ovvero pagare gli stipendi arretrati del personale, ciò che esclude la sua responsabilità solidale come previsto dalle condizioni generali. Se non che, per dimostrare quest'ultima affermazione, nuova, egli si avvale di un conteggio di salario del 3 marzo 2012 che, prodotto unicamente in questa sede, è inammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 2 ad art. 326). Ne segue che la conclusione del Giudice di pace, secondo cui il convenuto è tenuto a rispondere solidamente con la __________ SA in virtù della clausola 4.1 delle condizioni generali, poiché non aveva provato che gli importi da lui prelevati con la carta di credito sono stati effettivamente utilizzati per spese aziendali, non può dirsi il risultato di un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto. Infondato, il reclamo deve essere respinto.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, essa non può essere accolta. A prescindere dall'indigenza, il reclamo appariva sin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. L'istanza di gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili.
4. Notificazione a:
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–; – avv..
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.