Incarto n.
16.2015.16

Lugano

23 maggio 2017/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 27 gennaio 2015 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la decisione emessa il 19 gennaio 2015 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa E14-055 (contratto d'appalto) promossa con istanza del 25 novembre 2014 da

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 10 novembre 2010 la CO 1, che gestisce un cantiere nautico a __________, ha trasmesso a RE 1 una fattura di fr. 180.55 per la revisione dello sterzo della sua imbarcazione. Il 25 maggio 2011 la ditta ha inviato al cliente un'altra fattura di complessivi fr. 4843.85 per i lavori di svernamento e per quelli necessari a superare il collaudo del natante. Il committente, dopo avere contestato il 31 maggio 2011 l'ammontare di quest'ultima fattura, ha versato un acconto di fr. 2000.–. Sollecitato senza esito il pagamento dello scoperto, il 18 settembre 2014 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 3510.40 oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2010, indicando quale titolo di credito “Fatt. 20110287 del 25.05.2011 e 20101216 del 10.11.2010, spese per solleciti e spese esecutive”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Con istanza del 25 novembre 2014 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso, chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di complessivi fr. 3713.51, corrispondenti al saldo delle menzionate fatture, a fr. 598.25 per interessi di mora al 5% calcolati su fr. 3024.40 dal 10 dicembre 2010 al 25 novembre 2014, a fr. 73.30 per le spese del precetto esecutivo e a fr. 17.55 per la tassa d'incasso. Il 1° dicembre 2014 il Giudice di pace ha citato le parti a comparire all'udienza del 13 gennaio 2015 per procedere al tentativo di conciliazione e le ha avvertite “sulle conseguenze in caso di mancata comparizione (art. 206 CPC)”. All'udienza di conciliazione, tenutasi alla sola presenza dell'istante, questi ha ridotto la sua pretesa a fr. 2000.– e chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia ai sensi dell'art. 212 CPC.

 

                                  C.   Statuendo il 19 gennaio 2015 il Giudice di pace ha obbligato il convenuto a versare all'istante fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2012 e ha rigettato in via definitiva l'opposizione al predetto PE per il medesimo importo, oltre a fr. 73.30 di spese esecutive. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.

 

                                  D.   Il 27 gennaio 2015 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace comunicandogli il suo disaccordo alla decisione appena citata. L'atto è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale reclamo. Invitato a presentare osservazioni, il 12 marzo 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 18 marzo 2015 il reclamante ha presentano una replica spontanea.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto il 20 gennaio 2015 sicché il reclamo, introdotto il 27 gennaio 2015, è ricevibile.

 

                                   2.   Nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la documentazione allegata da RE 1 al suo reclamo e alla sua replica spontanea, non sottoposta al primo giudice, non è pertanto ricevibile.

 

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Al riguardo, nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che in assenza del convenuto all'udienza le due fatture, rimaste incontestate, “provano la fondatezza della domanda di causa dell'istante”. Preso atto che all'udienza del 13 gennaio 2015 l'istante aveva ridotto la sua pretesa a fr. 2000.–, il primo giudice ha accolto l'istanza entro tale limite.

 

                                   4.   Il reclamante si duole innanzitutto di non avere potuto partecipare all'udienza di conciliazione del 13 gennaio 2015, non essendogli pervenuta la relativa citazione. Egli lamenta pertanto la violazione della garanzia di una citazione regolare e il suo diritto di essere sentito. Questa censura dev'essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC), ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del reclamo nel merito (DTF 141 V 563 consid. 3 con rinvii).

 

                                         a)  Per l'art. 138 CPC la notificazione di una citazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (cpv. 1) e si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (cpv. 2). La notificazione si ritiene altresì avvenuta, segnatamente, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (cpv. 3 lett. a CPC). Un rapporto procedurale, che impone alle parti di comportarsi conformemente alla buona fede, vale a dire, in particolare, di adoperarsi affinché gli atti giudiziari riguardanti la procedura possano essere loro notificati, sorge tuttavia soltanto con la litispendenza (sentenza del Tribunale federale 5A_466/2012 del 4 settembre 2012 consid. 4.1.1 con riferimento a DTF 138 III 225 consid. 3.1; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2016, n. 10 pag. 297).

                                        

                                   b)  In concreto, dagli atti risulta che la busta contenente la citazione all'udienza di conciliazione fissata per il 13 gennaio 2015 alle ore 14.15 è stata spedita mediante plico raccomandato al convenuto all'indirizzo “__________, __________” lunedì 1° dicembre 2014. Un tentativo di recapito al destinatario è avvenuto l'indomani, martedì 2 dicembre 2014 e lo stesso giorno è stato lasciato un invito di ritiro. Nel termine di giacenza di 7 giorni il destinatario non ha ritirato l'invio, il quale il 10 dicembre 2014 è stato rispedito alla Giudicatura di pace (cfr. tracciamento degli invii postali, numero dell'invio 98__________). Nel caso in esame tuttavia non vi è alcun elemento negli atti che permetta di ritenere che il convenuto avrebbe dovuto ipotizzare l'avvio di un procedimento giudiziario nei suoi confronti. Certo la CO 1 gli aveva fatto intimare un precetto esecutivo al quale l'escusso ha interposto opposizione. Tuttavia, il processo giudiziario di rigetto dell'opposizione, conseguente all'opposizione da parte del debitore al precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore, costituisce un nuovo procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non deve necessariamente mettere in conto un'istanza di rigetto dell'opposizione – e quindi la citazione per la relativa udienza di contraddittorio – per la sola opposizione al precetto esecutivo (DTF 138 III 228 consid. 3.1 con riferimenti; v. anche RtiD I-2013 pag. 809 n. 39c,).

 

                                         Per di più, la finzione nemmeno entra in linea di conto in caso di notifica di un atto introduttivo di causa. In particolare, non viene in linea di massima interpretato alla stregua di un tentativo volto a vanificare la notificazione di un atto il mancato ritiro da parte del convenuto dell'invio raccomandato contenente la citazione al dibattimento indetto nel contesto di una procedura di conciliazione. In casi del genere, pertanto, la finzione di cui all'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non si applica e si giustifica un rinnovo della notifica (nel medesimo senso: CCR sentenza inc. 16.2014.52 del 3 marzo 2015 consid. 4b con riferimenti).

 

                                   c)  Se ne conclude, nelle circostanze descritte, che il Giudice di pace, dopo essersi visto ritornare il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di conciliazione come “non ritirato” non poteva far capo alla finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC. La decisione impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale e di una violazione del diritto di essere sentito delle parti, deve così essere annullata e l'incarto va rinviato al Giudice di pace, affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti alla conciliazione. 

 

                                   5.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri. Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, il reclamante essendosi difeso da solo e non avendo patito spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace di Paradiso affinché proceda nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.