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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 6 marzo 2015 presentato dalla
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CO 1 ; |
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esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 14 luglio 2010 CO 1 ha conferito procura all'associazione __________, di cui RE 1 era presidente e responsabile del servizio giuridico, per essere rappresentato nell'ambito di una vertenza nei confronti della sua ex datrice di lavoro, la P__________ SA, la quale nel mese di aprile 2010 lo aveva a suo avviso licenziato abusivamente poiché in malattia. Con la sottoscrizione del formulario di adesione alla menzionata associazione, avvenuta il giorno seguente, CO 1 ha dichiarato, in particolare, di avere “ricevuto, preso visione ed accettato” gli “statuti e regolamento della __________” e il “dettaglio del regolamento delle prestazioni della __________ riguardanti l'ufficio giuridico”, i cui due primi articoli hanno il seguente tenore:
“Art. 1
Con la quota di societario di fr. 200.– annui la __________ offre ai propri membri la consulenza assicurativa, la revisione della rendita AI, SUVA ed LPP, come pure l'assistenza giuridica per i recupero delle prestazioni menzionate ed a seconda del valore del ricorso o altra procedura, vengono applicate le seguenti tariffe:
- fr. 110.– all'ora più le spese eventualmente anticipate, se trattasi di interventi diversi (uff. esecuzione, reclami/decisione formale, e quant'altro inerente).
- 7% sul totale delle somme recuperate in seguito al nostro intervento, ed
- un forfait di fr. 4500.–, se il valore della causa è superiore a fr. 20 000.–, per ogni procedura.
Mentre se la pratica non va a buon fine, non si richiedono spese.
Si precisa, che per ogni pratica, le spese di giustizia ed eventuali tasse, sono a carico dell'assicurato e devono essere anticipate prima dell'introduzione del ricorso o del processo, a meno che non si tratti di un socio che si trova in una situazione economica precarica. (v. art. 3 e art. 7)
Le tariffe sopra menzionate sono applicabile soltanto se un socio rimane affiliato per almeno 5 anni. (v. regolamento statutario art. 7)
In caso di disdetta prima di detto temine il Comitato può immediatamente emettere la parcella per il lavoro svolto a tariffe normali. (v. art. 2)
Art. 2
Per coloro i quali non sono soci della __________ e non rispecchiano le condizioni di cui all'art. 1, le tariffe applicate sono le seguenti:
- fr. 180.– all'ora più le spese eventualmente anticipate, se trattasi di interventi diversi (uff. esecuzione, reclami/decisione formale, e quant'altro inerente).
- 10% sul totale delle somme recuperate in seguito al nostro intervento, ed
- un forfait di fr. 5800.–, se il valore di causa è superiore a fr. 20 000.–, per ogni procedura.
Mentre se la pratica non va a buon fine, si richiederanno solo le spese vive e verrà applicata la tariffa di fr. 180.– all'ora.”
B. Il 15 settembre 2010 CO 1 ha sottoscritto una seconda procura a favore dell'__________ per consentirle di rappresentarlo pure nei confronti della V__________ SA, con cui la P__________ SA aveva stipulato un'assicurazione malattia e perdita di guadagno. Il 6 dicembre 2010 l'__________ ha scritto al mandante che, grazie al suo intervento, la citata compagnia di assicurazione aveva riconosciuto di dovergli versare, per il periodo di malattia dal 13 maggio 2010 al 31 ottobre 2010, fr. 32 215.60 e che gli avrebbe riversato questo importo, dopo deduzione del 10% per l'imposta alla fonte e della sua nota professionale emessa il medesimo giorno di totali fr. 11 255.–, corrispondente a un onorario per la “pratica Vaudoise” di complessivi fr. 6755.–, di cui fr. 4500.– di forfait e fr. 2255.– per il 7% sull'importo di fr. 32 215.60 e un onorario per la “revoca di licenziamento” di fr. 4500.–. Il 21 dicembre 2010 CO 1 ha revocato il mandato e ha contestato l'ammontare della nota professionale poiché eccessivo. Il 1° febbraio 2011 l'__________ ha inviato a CO 1 una seconda nota professionale, in sostituzione della precedente, di totali fr. 11 029.– (onorario per la “pratica __________” di complessivi fr. 6755.–, di cui fr. 4500.– di forfait e fr. 2029.– per il 7% sull'importo al netto dell'imposta alla fonte recuperato grazie al suo intervento pari a fr. 28 994.10 e a un onorario per la “revoca di licenziamento” di fr. 4500.–).
C. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 19 ottobre 2011 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Carona, per ottenere la restituzione di fr. 4500.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011, corrispondenti all'importo a suo avviso trattenuto indebitamente dal convenuto poiché la pratica concernente la “revoca di licenziamento” non aveva avuto un esito positivo. L'attore ha chiesto altresì di condannare la parte convenuta al pagamento della tassa di conciliazione di fr. 150.– più interessi al 5% dal 1° gennaio 2011. All'udienza del 10 novembre 2011, indetta per il dibattimento, RE 1 ha concluso per la reiezione dell'istanza sulla scorta di una risposta scritta. Nella sua replica del 25 novembre 2011 l'attore ha ribadito la sua posizione. Con ordinanza del 15 settembre 2014 il Giudice di pace ha respinto la richiesta di obbligare l'attore a pagare una cauzione per le spese ripetibili formulata dalla parte convenuta. Alle arringhe finali del 27 gennaio 2015 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
D. Statuendo il 9 febbraio 2015 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la parte convenuta a restituire all'attore fr. 4500.– oltre interessi e spese, a pagare le spese processuali di fr. 500.–, quelle della procedura di conciliazione di fr. 150.– e un'indennità di fr. 100.– a favore della controparte.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2015, chiedendone l'annullamento. Nelle sue osservazioni del 27 aprile 2015 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 6 maggio 2015 RE 1 ha riproposto le sue contestazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata notificata alla parte convenuta l'11 febbraio 2015, sicché il reclamo, introdotto il 6 marzo 2015 è senz'altro tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_456/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 5; CCR, sentenza inc. 16.2012.56 del 31 luglio 2013 consid. 5b con riferimenti).
3. Il Giudice di pace, constatato che “solo la trattativa con l'assicuratore ha avuto esito positivo”, ha ritenuto superfluo accertare se la parte convenuta si fosse occupata di una o di due pratiche poiché per il “regolamento delle prestazioni della __________ riguardanti l'Ufficio giuridico” in caso d'insuccesso di una pratica non era dovuto alcun onorario. A suo parere, poi, all'udienza del 12 gennaio 2012 la parte convenuta stessa aveva riconosciuto di essersi occupata di una sola causa e inoltre “per ottenere le prestazioni assicurative ci si doveva, gioco forza, occupare del rapporto di lavoro con il datore di lavoro che è dunque inscindibile dall'aspetto assicurativo”. Quanto all'obiezione della parte convenuta secondo cui l'associazione può “emettere la parcella per il lavoro svolto applicando le tariffe normali” qualora l'istante non sia restato membro per almeno 5 anni, il Giudice di pace ha considerato che non fosse possibile “ricostruire l'onorario applicando le tariffe normali per questo tipo di lavoro svolto mancando una tabella delle ore impiegate comprovanti l'entità del lavoro svolto”. Ciò posto egli ha accolto la petizione.
4. Nella sua replica spontanea del 6 maggio 2015 la parte reclamante eccepisce la competenza territoriale del giudice adito, sostenendo che il Giudice di pace del Circolo di Paradiso non era più competente per trattare il caso giacché dal 14 aprile 2013 il comune di __________, che faceva parte del Circolo di __________ con capoluogo __________, si è aggregato con __________, donde la competenza del Giudice di pace del Circolo di Lugano-Ovest. Se non che, per tacere del fatto che l'eccezione, mai formulata davanti al primo giudice, è tardiva e dunque inammissibile, la competenza di un tribunale si determina quando la causa è promossa, di modo che poco importano successivi cambiamenti (principio della perpetuatio fori: cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 221; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 64). In concreto, al momento in cui è stata promossa causa, il Giudice di pace del Circolo di Paradiso era senza dubbio competente per trattare un'azione volta alla restituzione dell'indebito arricchimento nei confronti di una parte domiciliata a __________, donde l'inconsistenza dell'eccezione.
5. Nel reclamo RE 1 contesta la sua legittimazione passiva, sostenendo che CO 1 non ha conferito il mandato a lui ma all'__________, di cui è un semplice collaboratore.
a) La legittimazione delle parti è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale (DTF 142 III 787 consid. 3.1.4 con rinvii). Difettando la legittimazione di chi agisce o resiste in giudizio, l'azione in giudizio è da respingere, indipendentemente dalla realizzazione degli elementi oggettivi della pretesa fatta valere sentenza del Tribunale federale (DTF 142 III 786 consid. 3.1.4 con riferimenti; 136 III 367 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 4A_619/2016 del 15 marzo 2017 consid. 3). Legittimato passivamente è il soggetto nei confronti del quale l'attore deve procedere per far valere la pretesa (CCR inc. 16.2014.21 del 3 dicembre 2015 consid. 5a). Premesso ciò, in concreto, dandosi un'azione volta alla restituzione dell'indebito arricchimento, legittimato a resistere in giudizio è chi si trovi arricchito senza causa legittima (art. 62 CO).
b) La mancanza di qualità per agire o resistere in giudizio non deve essere confusa con l'errata designazione di una parte, la quale concerne un'inesattezza puramente formale che influisce sulla sua capacità di essere parte. Essa può essere rettificata quando nel giudice e nelle parti non esiste nessun dubbio ragionevole sull'identità della parte, in particolare quando l'identità risulta dall'oggetto del litigio. Ciò presuppone evidentemente che l'istanza di conciliazione, rispettivamente la petizione, siano state comunicate non a un terzo ma alla parte che ha effettivamente la qualità per resistere in giudizio e che sia dunque possibile imputarle che avrebbe compreso o avrebbe dovuto comprendere, secondo le regole della buona fede che l'azione, nonostante l'errore redazionale, è stata introdotta nei suoi confronti (DTF 142 III 782 consid. 3.2.1 e 3.2.2).
c) In concreto, non può essere revocato in dubbio che le procure sottoscritte il 14 luglio e il 15 settembre 2010 da CO 1 non siano state conferite a RE 1, ma all'associazione (doc. 1 e 5). È altresì indubbio che l'__________ ha trattenuto fr. 11 029.–, pari all'ammontare della nota professionale da lei emessa il 1° febbraio 2011, dall'importo che la V__________ SA le ha versato per CO 1. La capacità di difendere perteneva pertanto all'associazione __________. Per contro, l'istanza di conciliazione del 16 agosto 2011 e la petizione del 19 ottobre 2011 sono state presentate da CO 1 nei confronti di RE 1 poiché questi “gestisce un ufficio di consulenza e assistenza giuridica e precisamente con la seguente insegna “__________, __________, __________” (petizione, pag. 1).
d) Premesso ciò, per tacere del fatto che davanti al primo giudice RE 1 non ha contestato la propria legittimazione passiva, dagli atti risulta che la risposta del 10 novembre 2011 è stata presentata su carta intestata della __________ da “RE 1, rappresentante dell'Ufficio giuridico __________, __________, __________” ed è stata sottoscritta dal medesimo come “rappresentante legale” della “__________”. Analogamente le osservazioni del 13 gennaio 2012 sono state presentate dall'ufficio giuridico della __________ e sono state firmate da RE 1 come “rappresentante legale” della “__________”. Per di più RE 1 ha contribuito a creare una certa confusione giacché in un primo tempo ha dichiarato che l'istante aveva conferito “mandato al sottoscritto per ricevere un'adeguata assistenza giuridica” (risposta del 10 novembre 2011, pag. 1 in alto), salvo poi sostenere in questa sede che il mandato era stato conferito all'associazione. Né va dimenticato che fino al 12 dicembre 2014 la persona giuridica nemmeno era iscritta nel Registro di commercio.
e) In circostanze del genere si può ragionevolmente ritenere che RE 1 ha compreso che l'azione non era diretta nei suoi confronti mentre si può ammettere che l'associazione ha capito di essere in realtà la parte convenuta da CO 1 tant'è che ha partecipato alla procedura in suo nome. Ne segue che la designazione della parte convenuta va rettificata senza ulteriori formalità, tale correzione non comportando nessuna possibilità di confusione né pregiudicando qualsivoglia interesse della controparte.
f) Non si disconosce che l'associazione ha la propria sede a __________ e che in caso di contestazioni tra un affiliato e l'associazione gli statuti della stessa prevedono il foro della sede della medesima. Resta il fatto che davanti al primo giudice non è stata sollevata alcuna eccezione d'incompetenza, tant'è che la parte si è espressa nel merito, donde la rinuncia al foro legale (art. 18 CPC; Trezzini, op. cit., pag. 40).
6. La parte reclamante contesta la conclusione del Giudice di pace secondo cui le pratiche di cui si è occupata sono state due, una nei confronti della compagnia d'assicurazione e l'altra nei confronti dell'ex datrice di lavoro dell'attore, entrambe conclusesi con successo. Essa, segnatamente, contesta l'accertamento del primo giudice di pace per il quale “nel verbale del 12.01.2012 il convenuto stesso ammette che si è trattata di una sola causa: … in quanto trattasi di una sola causa”, rilevando di avere scritto in seguito al Giudice di pace di essere stata fraintesa e di non avere mai voluto cambiare la sua versione secondo la quale si è occupata, per conto dell'attore, di due cause, una nei confronti della sua ex datrice di lavoro e una nei confronti della compagnia d'assicurazione.
a) Ora, per quel che concerne eventuali errori o imprecisioni contenute nel menzionato verbale, giovi rilevare che ove si riscontrino manchevolezze nella verbalizzazione, incombe alla parte segnalarle al giudice, giacché il contenuto di un verbale d'udienza si presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (sentenza CCR, inc. 16.2014.54 del 14 aprile 2016 consid. 4 con riferimento a Trezzini, op. cit., pag. 1047). Nella fattispecie, può tuttavia rimanere indecisa la questione di sapere se vi sia stata una valida richiesta di rettifica del verbale d'udienza (art. 235 cpv. 3 CPC) e soprattutto se il Giudice di pace avrebbe dovuto accogliere una tale richiesta, nonostante in calce al predetto verbale figuri la formula tradizionale secondo cui lo stesso è stato “letto ed approvato”, giacché ove si volesse anche ritenere che l'__________ ha sempre sostenuto di essersi occupata di due cause, l'esito del reclamo, come si vedrà in appresso, non muterebbe giacché per finire il primo giudice non ha accolto l'istanza solo per l'ammissione della parte convenuta. Su questo punto non soccorre dunque attardarsi.
b) La parte reclamante ritiene errata l'opinione del primo giudice secondo cui “per ottenere le prestazioni assicurative ci si doveva, gioco forza, occupare del rapporto di lavoro”, perché per ottenerle sarebbe stato sufficiente occuparsi in maniera incidentale del rapporto di lavoro e non in via principale. A suo dire “è stato svolto del lavoro extra, una seconda pratica appunto, finalizzata non all'ottenimento delle prestazioni assicurative ma dello stipendio”. Se non che, per tacere del fatto che una volta di più non è di rilievo sapere se l'interessata si sia occupata di una o di due pratiche, così argomentando la parte reclamante si limita a contrapporre la propria versione senza però dimostrare che l'accertamento del primo giudice è arbitrario ovvero manifestamente insostenibile. Anche in proposito il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.
c) Sostiene la parte reclamante di avere provato “senza ombra di dubbio” che l'istante ha risolto positivamente la controversia contro la sua ex datrice di lavoro solo grazie al suo intervento. A dimostrazione di ciò, rammenta che il 15 ottobre 2010 la P__________ SA, in seguito a sue lettere del 14 e del 29 luglio 2010 (doc. 3 e doc. 4), ha risposto che “il conteggio delle vs spettanze, sarà regolarizzato nel più breve tempo possibile, e un primo acconto vi verrà versato alla fine del corrente mese” (doc. 7 e D), risposta che a suo dire costituisce un “riconoscimento di credito” (recte: di debito). Ora, a prescindere dal fatto che le lettere del 14 e del 29 luglio 2010 non risultano essere state prodotte in causa (il doc. 3 corrisponde agli statuti e il doc. 4 al regolamento dell'associazione), né la parte reclamante indica quando le avrebbe presentate, dalla citata risposta non si evince alcuna volontà della P__________ SA di riconoscere, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Non vi è peraltro alcun riconoscimento di debito. Come si possa sostenere che la pratica ha avuto esito positivo non è dato di vedere. Ne segue che la conclusione del primo giudice non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.
7. Relativamente all'onorario, la parte reclamante ritiene fuori luogo l'accenno da parte del primo giudice all'art. 2 del “dettaglio del regolamento delle prestazioni della __________ riguardanti l'ufficio giuridico”, applicabile qualora la parte assistita non sia membro dell'associazione, sostenendo che le dimissioni di CO 1 non erano valide. Tuttavia, considerato che non era dato di sapere quanto era stato riscosso dall'ex datrice di lavoro per l'onorario “è stato fatturato un forfait di fr. 4500.– per il lavoro svolto in base all'art. 1 cpv. 1 del dettaglio del regolamento delle prestazioni”. In realtà, quand'anche si seguisse l'argomentazione della mandataria, l'art. 1 del noto dettaglio si applica solo nel caso in cui la pratica “va a buon fine”, ciò che il primo giudice, senza incorrere in arbitrio, non ha accertato. Per di più, indipendentemente dalla questione di sapere se l'onorario andava calcolato in base all'art. 1 o all'art. 2 del noto dettaglio, il Giudice di pace ha rilevato che incombeva alla parte convenuta “chiarire gli aspetti legati al mandato e in particolare alla retribuzione legata allo svolgimento dello stesso così come la redazione della nota d'onorario”. Con tale argomentazione la parte reclamante non si confronta, non pretendendo di avere già indicato in prima sede le basi del suo calcolo né queste appaiono evidenti, il forfait di fr. 4500.– previsto all'art. 1 essendo applicabile ove la pratica sia superiore a fr. 20 000.– ciò che non era il caso in concreto (cfr. petizione del 17 dicembre 2010, doc. 13). Essendo nuova l'allegazione è pertanto inammissibile (art. 326 CPC).
8. La parte reclamante si duole del fatto che la sua domanda di versamento di una cauzione processuale sia stata respinta con ordinanza del 15 settembre 2014 dal Giudice di pace, rilevando che la reiezione della sua richiesta di cauzione lo induce a pensare che l'esito del procedimento fosse già stato deciso dal primo giudice. Se non che, l'interessata, per tacere del fatto che non si confronta con la motivazione del Giudice di pace, la quale per altro è corretta, giacché l'attore, pur essendo domiciliato all'estero, beneficia dell'esenzione dell'obbligo di prestare cauzione conferitagli dall'art. 17 della Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12) applicabile con l'Italia (cfr. III CCA, sentenza inc. 13.2012.85 dell'11 ottobre 2012), non trae alcuna conseguenza giuridica dalla sua doglianza. Per di più, proprio perché corretta, la reiezione della domanda di cauzione non denota alcuna prevenzione da parte del magistrato. L'allegazione, puramente gratuita, non impone ulteriore disamina. Ne discende che il reclamo, infondato, dev'essere respinto.
9. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema d'indennità alla controparte, nessuna richiesta in tal senso essendo stata formulata dall'attore.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono a carico della parte reclamante.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.