Incarto n.
16.2015.1

Lugano

6 dicembre 2016/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 31 dicembre 2014 presentato da

 

 

 RE 1  (VA), Italia

(rappresentata dal RA 1 )

 

 

contro la decisione emessa il 17 novembre 2014 dal Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa SE 1/14 (lavoro) promossa con petizione del 16 luglio 2014 nei confronti di

 

 

 

CO 1 ;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   RE 1 ha lavorato come aiuto cuoca al ristorante __________ a __________, gestito dalla CO 1 dal 1° mag­gio 2011 al 31 ottobre 2013. Il contratto, di durata indeterminata, sottoposto al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL), prevedeva un salario lordo di fr. 3383.– per tredici mensilità, aumentato a
fr. 3400.– dal 1° gennaio 2012, così come 5 settimane di vacanza l'anno. Il 7 febbraio 2014 la dipendente ha chiesto alla datrice di lavoro il pagamento della quota di tredicesima dell'anno 2013 e di un'indennità per le vacanze maturate e non godute, senza esito.

 

                                  B.   Il 4 marzo 2014 RE 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo di convocare la CO 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere complessivi fr. 6120.– oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2013, corrispondenti alla quota di tredicesima dal 1° gennaio al 31 ottobre 2013 (fr. 2833.30 = fr. 3400.–x10/12) e a 29 giorni di vacanza non goduti (3286.70 = fr. 3400.–/30x29). All'udienza di conciliazione del 18 aprile 2014 le parti non hanno raggiunto un accordo e all'istante è stata rilasciata l'autorizzazione ad agire.

 

                                  C.   Il 16 luglio 2014 RE 1, preso atto che nel frattempo la datrice di lavoro le aveva versato fr. 2860.–, ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di __________ per ottenere il pagamento di fr. 3260.–, esclusi gli interessi al 5% dal 1° novembre 2013. Nelle sue osservazioni del 27 agosto 2014 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la restituzione di fr. 1573.55 netti (fr. 1860.– lordi), importo a suo dire corrispondente a un'indennità per 17 giorni di vacanza non goduti versata per errore alla lavoratrice. All'udienza del 29 settembre 2014, indetta per la discussione, l'attrice ha dichiarato di considerare risolta la questione del pagamento della tredicesima e ha ribadito la sua richiesta di indennità per vacanze non godute, mentre la convenuta ha confermato la sua posizione. Così invitata dal Giudice di pace, il 14 ottobre 2014 l'attrice ha specificato di avere maturato complessivi 87 giorni di vacanza (23 giorni nel 2011, 35 giorni nel 2012 e 29 giorni nel 2013) e di averne utilizzati 58 (14 giorni nel 2012 e 44 giorni nel 2013). All'udienza del 3 novembre 2014 le parti hanno confermato le rispettive domande.

 

                                  D.   Statuendo il 17 novembre 2014 il Giudice di pace ha respinto la petizione e in accoglimento della domanda riconvenzionale ha obbligato RE 1 a versare alla controparte fr. 1573.55. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attrice.

 

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 31 dicembre 2014, in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentate dell'attrice il 18 novembre 2014, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorre il 19 novembre 2014, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), ha ripreso a decorrere il 3 gennaio 2015 e sarebbe scaduto lunedì 5 gennaio 2015. Introdotto il 31 dicembre 2014 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) il reclamo è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

 

                                   3.   Per il Giudice di pace l'attrice ha “lasciato cadere” la sua domanda relativa alla tredicesima per l'anno 2013 e non ha contestato la domanda riconvenzionale della convenuta. A suo parere la pretesa fatta valere dall'attrice non è stata dimostrata, giacché il conteggio da lei presentato il 14 ottobre 2014 è “una semplice elencazione di numeri”, mentre la convenuta ha prodotto delle tabelle con le timbrature dell'attrice da cui risulta che “le ferie del 2013 sono state tutte effettuare; 29.04-04.05 (6 giorni), 08.10-31-10 (24 giorni) = 30 giorni (di cui 17 giorni pagati erroneamente in quanto giorni di ferie effettuati)”. Ciò posto, il primo giudice ha respinto la petizione e accolto la domanda riconvenzionale.

 

                                   4.   La reclamante rileva di non avere mai inteso modificare la sua domanda di causa avente per oggetto il pagamento di fr. 3260.– e ribadisce che questo importo corrisponde alla differenza tra il suo credito iniziale di fr. 6120.– (di cui fr. 2833.30 chiesti a titolo di tredicesima per l'anno 2013 e fr. 3286.70 a titolo di indennità per 29 giorni di vacanza non goduti) e gli acconti versatile dalla controparte di fr. 1860.– lordi e di fr. 1000.–. Essa riconosce di avere affermato all'udienza del 29 settembre 2014 di non rivendicare “la somma relativa alla tredicesima” e di chiedere unicamente quella relativa all'indennità per le vacanze non godute, ma precisa di averlo fatto nella convinzione che la sua domanda di fr. 2833.30 concernente la quota di tredicesima del 2013 poteva ritenersi interamente saldata dagli acconti di fr. 2860.–, che la controparte le aveva versato senza specificare a quale posta dovevano essere attribuiti.

 

                                         Dal verbale d'udienza del 29 settembre 2014 si evince che il rappresentante dell'attrice ha dichiarato che “la somma relativa alla tredicesima non viene rivendicata (...) Visto che la questione della tredicesima è risolta, la nostra richiesta è di fr. 3286.70 lordi (ferie non versate)”. Tali dichiarazioni sono chiare e univoche e nulla lascia intendere che esse non corrispondessero a quanto volesse dire la parte in questione. Per di più, il seguito della procedura si è focalizzato unicamente sulla questione delle ferie tant'è che all'udienza finale del 3 novembre 2014 l'attrice ha dichiarato confermare “nel dettaglio dei giorni di ferie consumati indicato nello scritto inviato alla Giudicatura il 14.10.2014”. E in tale conteggio l'interessata ha nuovamente rivendicato un'indennità pari a 29 giorni di ferie per un valore di fr. 3286.70 (doc. F). La conclusione del primo giudice secondo cui la questione della tredicesima non era più controversa non presta quindi il fianco a critica.

                                     

                                   5.   La reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere erroneamente posto a suo carico, anziché della datrice di lavoro, l'onere della prova dell'esecuzione delle vacanze e di non avere considerato che la controparte non ha prodotto i conteggi delle ore svolte dell'intera durata del rapporto di lavoro, ma solo dell'anno 2013. Essa contesta poi l'accertamento operato dal Giudice di pace secondo cui la domanda riconvenzionale della convenuta volta alla rifusione di fr. 1573.55 netti (fr. 1860.– lordi) non era da lei stata contestata e dunque ammessa.

 

                                   a)  L'art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto le conseguenze dell'assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. Relativamente alla questione delle ferie, l'onere della prova per il diritto a giorni di vacanza e di riposo in funzione della durata del rapporto di lavoro incombe al lavoratore, mentre quello circa l'effettuazione di questi giorni di libero da parte del lavoratore incombe invece al datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo – o almeno dovendo disporre – di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF 128 III 271 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 4A_419/2011 del 23 novembre 2011 consid. 5.2; CCR sentenza inc. 16.2013.4 del 19 febbraio 2014, consid. 3a con riferimenti; II CCA sentenza inc. 12.2009.144 del 3 luglio 2007, consid. 6a). Peraltro, l'art. 21 CCNL dispone che il datore di lavoro deve registrare le ore di lavoro svolte e fare firmare il relativo conteggio al lavoratore almeno una volta al mese (cpv. 2). Tale disposizione prevede altresì che se il datore di lavoro non adempie a questi obblighi, in caso di controversie, è ammesso come prova il controllo effettuato dal lavoratore (cpv. 4).

                                        

                                   b)  In concreto, la datrice di lavoro ha sostenuto che la lavoratrice aveva beneficiato in natura di tutti i giorni di vacanza di cui aveva diritto e di averle inoltre versato per errore un'indennità per 17 giorni di vacanze non goduti di fr. 1573.55 netti, importo di cui chiede la restituzione, dedotto l'importo di fr. 170.– corrispondente al contributo LPP trattenuto in doppio. A sostegno di queste sue allegazioni essa ha presentato le schede delle timbrature della lavoratrice per l'anno 2013. Se non che le menzionate schede, per tacere del fatto che non possono considerarsi un conteggio ai sensi dell'art. 21 CCNL, giacché non sono state firmate dalla dipendente alla fine di ogni mese, non permettono in alcun modo di dimostrare quanti giorni di vacanza la dipendente ha effettuato nel 2011 e 2012. In tali circostanze, non avendo la CO 1 adempiuto l'obbligo di conteggio e provato quanti giorni di vacanza RE 1 ha usufruito durante l'intero rapporto di lavoro, va ammesso come prova il controllo effettuato dalla dipendente (art. 21 cpv. 4 CCNL). Su questo punto il reclamo è pertanto fondato.

 

                                   c)  Premesso ciò, dagli atti risulta che l'attrice ha lavorato dal 1° maggio 2011 al 31 ottobre 2013 e aveva quindi diritto in totale a 87 giorni di vacanza, ovvero 23 giorni (35 / 12 x 8) nel 2011, 35 giorni nel 2012 e 29 giorni (35 / 12 x 10) nel 2013. Dal conteggio da lei prodotto risulta che ha beneficiato di 58 giorni di vacanza, segnatamente nessuno nel 2011, 14 giorni nel 2012 (7 giorni in febbraio e 7 in ottobre) e 44 giorni nel 2013 (dal 29 gennaio al 9 febbraio, dal 27 aprile al 4 maggio e dall'8 ottobre al 31 ottobre). Resta così un saldo di 29 giorni (87 – 58), sicché il compenso per vacanze non godute a suo favore ammonta a fr. 3286.70 (fr. 3400.– / 30 x 29).

 

                                   6.   Visto quanto precede, il reclamo, che ha evidenziato un accertamento manifestamente errato dei fatti e un'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, è provvisto di fondamento e deve essere accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. Ora, da quanto precede risulta che l'attrice aveva effettivamente diritto a fr. 3286.70 quale indennità per 29 giorni di vacanza non goduti e avendo già ricevuto dalla convenuta fr. 1860.– lordi (doc. H), essa ha quindi effettivamente diritto a fr. 1426.70 lordi. La petizione va dunque accolta entro tali limiti ciò che comporta nel contempo la reiezione della domanda riconvenzionale, la quale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, era contestata nella misura in cui RE 1 ha chiesto la differenza tra il suo credito iniziale di fr. 6120.– e gli acconti versatile di fr. 2860.–, i quali includono anche l'importo di fr. 1573.55. Quanto agli interessi, essi nemmeno sono stati rivendicati in questa sede, ma anzi sono stati “esclusi” nella petizione.

 

                                   7.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro, fino a un valore litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Visto l'esito del giudizio si giustifica equitativamente di soprassedere alla concessione di indennità di inconvenienza. L'esito del giudizio impone inoltre di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado, nel senso che non sono addossare spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                      I.   Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

 

                                         1.   La petizione è parzialmente accolta nel senso che la CO 1 è condannata a pagare a RE 1 fr. 1426.70 lordi.

 

                                         2.   La domanda riconvenzionale è respinta.

 

                                         3.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   II.   Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.