Incarto n.
16.2015.21

Lugano

30 agosto 2017/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 18 marzo 2015 presentato da

 

 

RE 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro la decisione emessa il 9 febbraio 2015 dal Giudice di pace supplente del circolo di Locarno nella causa CO 5/2015 (appalto) promossa con istanza del 10 gennaio 2015 da

 

 

 

CO 1

(rappresentato da RA 1);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2013 CO 1 ha eseguito su incarico di RE 1 diverse opere di manutenzione nel giardino del Ristorante __________ a __________, per le quali il 5 aprile 2013 ha emesso una fattura di fr. 920.–, il cui pagamento è stato da lui sollecitato senza esito. Il 22 settembre 2014 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno per l'incasso di fr. 920.– oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2013 e fr. 50.– per “spese richiami”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Con istanza del 10 gennaio 2015 CO 1 si è rivolto alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno, chiedendo di convocare RE 1, che nel frattempo gli aveva versato un acconto di fr. 200.–, a un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata conciliazione, di pronunciare un giudizio sulla base dell'art. 212 CPC volto a ottenere il pagamento di fr. 720.– oltre interessi così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE. Il 30 gennaio 2015 la convenuta ha scritto al Giudice di pace supplente che non si sarebbe presentata all'udienza di conciliazione poiché non vi erano a suo avviso i presupposti per trovare un'intesa. All'udienza del 2 febbraio 2015 l'istante, unico comparente, ha confermato le sue domande e la sua richiesta di emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC.

 

                                  C.   Statuendo il 9 febbraio 2015 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta a versare all'istante fr. 720.– oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2013 e spese esecutive, rigettando in via definitiva limitatamente a tale importo l'opposizione interposta al menzionato PE. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico della convenuta.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2015, chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti primo giudice. Con decreto del 25 marzo 2015 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni del 27 aprile 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dai giudici di pace e dai giudici di pace supplenti, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 16 febbraio 2015 (cfr. tracciamento degli invii postali prodotto dalla Giudicatura di pace, numero dell'invio n. 98.__________). Consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 18 marzo 2015, ultimo giorno utile, il reclamo è quindi tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

 

                                   3.   Per il Giudice di pace supplente la convenuta, assente all'udienza, non ha sollevato obiezioni sulla pretesa oggetto dell'istanza né ha provato di avere pagato il saldo della mercede richiesta dall'istante. Premesso ciò, egli ha ritenuto che “dall'esame della documentazione agli atti e da quanto emerso durante l'udienza, la pretesa formulata dall'istante risulta giustificata”, che gli interessi di mora del 5% devono essere riconosciuti su fr. 720.– dal 5 aprile 2013 e che limitatamente a tale importo l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno dev'essere rigettata in via definitiva.

 

                                   4.   La reclamante si duole dell'errata applicazione degli art. 206 cpv. 2 e 212 CPC, sostenendo che la sua assenza all'udienza di conciliazione era “tutt'altro che ingiustificata”, perché il 30 gennaio 2015 ha inviato al Giudice di pace supplente una lettera informandolo che non si sarebbe presentata “poiché non ci sono i presupposti per una conciliazione”. Donde la richiesta di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al primo giudice affinché rilasci l'autorizzazione ad agire.

 

                                         a)  Secondo l'art. 206 cpv. 2 CPC se il convenuto ingiustificatamente non compare l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209-212 CPC). Di conseguenza essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una decisione nel merito (art. 212 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale in: FF 2006 pag. 6704). In quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione può, se così richiesta dall'istante, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a

                                               fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC). Premesso ciò l'interessata, benché sostenga di non essere stata “ingiustificatamente” assente al tentativo di conciliazione, non pretende che l'art. 206 cpv. 2 CPC non sia applicabile, tant'è che chiede per finire che il Giudice di pace supplente rilasci l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC) come appunto previsto.

 

                                         b)  Sia come sia, è vero che il 30 gennaio 2015 la reclamante ha comunicato al Giudice di pace la sua assenza “poiché non ci sono i presupposti per una conciliazione”. Ciò non toglie che per essere giustificata la mancata comparizione personale deve fondarsi su uno dei motivi previsti dall'art. 204 cpv. 3 CPC. Il fatto che una parte preannunci la sua assenza non osta all'applicazione dell'art. 206 cpv, 2 CPC poiché l'avverbio “ingiustificatamente” si riferisce alla mancata presenza della parte all'udienza e non al motivo per cui essa è assente. Al riguardo basta il raffronto con la versione tedesca di tale norma “bei Säumnis der beklangten Partei” e quella francese “lorsque le défendeur fait défaut”.

 

                                   5.   La reclamante sostiene che qualora manchi la cooperazione delle parti l'autorità di conciliazione deve rinunciare a sottoporre alle stesse una proposta di giudizio ai sensi dell'art. 210 CPC. A suo avviso, essendo la scelta di emanare una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC assai più incisiva di quella di sottoporre alle parti una proposta di giudizio, il Giudice di pace supplente avrebbe dovuto limitarsi a rilasciare l'autorizzazione ad agire. Ora, è vero che per Trezzini (in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 943) l'autorità di conciliazione non deve sottoporre sistematicamente alle parti una proposta di giudizio, ma utilizzare tale facoltà nei casi in cui sussistano concrete possibilità di accettazione, ciò che non è di regola il caso laddove la parte convenuta non partecipi alla procedura di conciliazione. Per tacere del fatto che per lo stesso autore l'approccio all'art. 210 CPC è diverso rispetto all'art. 212 CPC poiché qui non è l'attore a chiedere ma il conciliatore a proporre, compete pur sempre all'autorità di conciliazione decidere quale seguire delle opzioni previste dall'art. 209 segg. CPC, evidentemente ­­– trattandosi dell'art. 212 CPC – solo se così richiesto dall'attore e soccorrendone le premesse. Per di più, l'approccio di prudenza consigliato dalla dottrina nell'applicazione dell'art. 210 CPC non si giustifica nel caso dell'art. 212 CPC. In effetti, se la parte convenuta non si presenta all'udienza di conciliazione, benché sappia che l'istante ha chiesto al giudice di pace di decidere qualora la conciliazione fallisca, essa si disinteressa della causa allo stesso modo di una parte che non si presenta davanti a un'autorità di primo grado e l'autorità di conciliazione può prendere una decisione anche in sua assenza (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 212).

 

                                   6.   A mente della reclamante il Giudice di pace supplente non poteva giudicare la causa ai sensi dell'art. 212 CPC, perché la fattispecie litigiosa non era chiara, giacché a sostegno della sua pretesa l'istante ha prodotto solo una fattura che non menzionava il periodo in cui avrebbe eseguito i lavori e non indicava nemmeno l'IVA. Essa ritiene inoltre che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere che nella sua lettera del 30 gennaio 2015 avesse contestato la fattispecie. Ora, a prescindere dal fatto che le contestazioni sono nuove e quindi irricevibili (art. 326 CPC), in concreto l'istante ha addotto i fatti alla base della sua pretesa che non sono stati contestati dalla convenuta, assente all'udienza del 2 febbraio 2015. In siffatte circostanze non è dato di capire perché il primo giudice avrebbe dovuto considerare controversi i fatti sui quali poggia la domanda dell'istante. Certo, nella nota lettera del 30 gennaio 2015 la convenuta ha indicato che “non ci sono i presupposti per una conciliazione” ma per tacere del fatto che essa nemmeno sostiene che l'istante non abbia eseguito su suo incarico dei lavori di giardinaggio, né tantomeno ha sollevato contestazioni riguardanti la sua qualità di debitrice o l'ammontare della mercede richiesta, non si può ritenere che con ciò essa abbia formulato una valida contestazione dei fatti allegati dall'istante. Una contestazione deve, infatti, essere specificata, in modo che sia chiaro a quali fatti si riferisca, cosicché la controparte – che ha affermato la circostanza di fatto – conformemente all'onere della prova (art. 8 CC) possa addurre una prova per dimostrarla (art. 222 cpv. 2 CPC applicabile per il rinvio dell'art. 219 CPC; Trezzini in: op. cit., pag. 993). Nel caso in esame, i fatti addotti dell'istante non essendo stati contestati non necessitavano di essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC) e pertanto, la decisione del primo giudice di condannare la convenuta a pagare la mercede rivendicata dall'istante per i lavori di giardinaggio da lui eseguiti (art. 363 CO) dev'essere confermata.

 

                                   7.   La reclamante rimprovera, infine, al Giudice di pace supplente di averla condannata a pagare degli interessi di mora, benché agli atti non vi sia alcun documento che provi che sia stata messa in mora dall'istante. Se non che la convenuta non ha contestato davanti al primo giudice la data di decorrenza degli interessi di mora chiesti dall'istante. Sollevata per la prima volta in questa sede la censura non è pertanto ammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova non addotti in prima sede (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nelle misura in cui è ricevibile dev'essere respinto.

 

                                   8.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di in­dennità di inconvenienza, l'opponente non avendole richieste.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv.;

–.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.