Incarto n.
16.2015.23

Lugano

24 luglio 2017/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 18 marzo 2015 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la decisione emessa il 9 marzo 2015 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa C15-001 (appalto) promossa con istanza del 27 dicembre 2014 nei confronti della

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nel corso della seconda metà dell'anno 2013 la società CO 1 ha sostituito i vetri di alcune finestre e posato una gelosia nell'abitazione di RE 1. Per le sue prestazioni la ditta ha emesso, il 18 settem­bre 2013, una fattura di fr. 3780.– più IVA, che è stata saldata dalla com­pagnia assicurativa del committente. Il 18 settembre 2014 RE 1, lamentando una cattiva esecuzione dei lavori consistente nel fatto che le parti sostituite non erano uguali alle originali, ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso per ottenere il pagamento di fr. 3319.40, corrispondenti al costo preventivato dalla F__________ Sagl per sistemare i difetti. All'udienza del 14 ottobre 2014 le parti hanno raggiunto la seguente transazione (inc. E14-048):

 

                                         “La ditta CO 1 si impegna entro la fine del mese di novembre 2014 a sistemare rispettivamente a sostituire i vetri come erano prima. Nel ca­so non si trovassero o non fossero più in commercio, non verranno sostituiti. Per quanto attiene alle maniglie, esse verranno sostituite come le originali, sempre che le stesse fossero state riconosciute dall'assicuratore, fornibili dalla ditta G__________ Sagl di __________ e per altri lavori, quelli riconosciuti dall'assicuratore __________, che a suo tempo ha fatto la perizia e risarcito il danno.”

 

                                  B.   Il 27 dicembre 2014 RE 1 si è nuovamente rivolto al medesimo giudice per ottenere dalla CO 1
fr. 2000.– per la mancata esecuzione dei lavori di riparazione. All'udienza del 10 febbraio 2015, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 9 marzo 2015 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza e ha così condannato la convenuta a pagare fr. 500.– all'istante. La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata condo­nata.

 

                                  C.   Il 16 marzo 2015 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace comunicandogli di ritenere iniqua la sua decisione e chiedendogli che “la riparazione la paghi il convenuto”. L'atto è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale re­cla­mo. Invitata a presentare osservazioni, il 23 giugno 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 18 marzo 2015 il reclamante ha presentano una re­plica spontanea, in cui ha chiesto di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha indicato che RE 1 ha introdotto il 27 dicembre 2014 “un'istanza di conciliazione”. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto all'istante il 10 marzo 2015, sicché il reclamo, impostato il 18 marzo 2015 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è tem­pe­stivo.

 

                                   2.   Il Giudice di pace considerato “che il danno richiesto di fr. 2000.– non è stato comprovato ma è sem­plicemente un importo fissato dall'istante per chiudere bonal­mente il tutto” e “che il giudice, per equità, può comunque deci­dere senza dover motivare la sua decisione”, ha parzialmente accolto l'istanza obbligando la ditta convenuta a versare alla controparte fr. 500.–. Il reclamante, si duole essenzialmente del fatto che il primo giudice non ha ritenuto provata la sua pretesa lamentando che questi gli abbia consigliato di ridurre la domanda dagli originari fr. 3319.40 a fr. 2000.– per poter far rientrare la causa sotto la sua competenza, specificando poi che l'avrebbe “messa a posto lui”. Egli si chiede inoltre perché gli sono stati riconosciuti fr. 500.– se la pretesa di fr. 2000.– non era provata.

                                       

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Compito di questa Camera è pertanto esaminare se i fatti accertati nella decisione impugnata dall'autorità inferiore non siano arbitrari e/o se il primo giudice abbia correttamente applicato il diritto. Non compete pertanto a questa Camera sindacare sull'operato del primo giudice, del quale per altro il reclamante non trae alcuna conseguenza giuridica. Al riguardo non occorre diffondersi.

 

                                   4.   Relativamente al merito della pretesa, a ragione, il reclamante lamenta il fatto che non è dato di capire perché il primo giudice gli ha riconosciuto fr. 500.–, tanto meno se si pensa che un giudizio in equità è possibile soltanto quando è la legge a prevedere questo criterio di giudizio (art. 4 CC), ciò che non il caso in concreto. Resta il fatto che, nella fattispecie, il primo giudice ha rimproverato all'istante di non avere comprovato il danno. E per l'art. 8 CC, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova (art. 8 CC). Ciò significa che toccava proprio all'istante provare che i costi della sostituzione dei vetri ammontavano ad almeno fr. 2000.–, fermo restando che la mancanza di prove va a sfavore di tale parte (DTF 126 III 192 consid. 2b; v. anche DTF 132 III 702 consid. 4.5). Dagli atti, nondimeno, non vi è alcun elemento a sostegno della pretesa dell'interessato di modo che l'istanza andava finanche respinta. Sotto questo profilo l'interessato non può dolersi del giudizio impugnato. Non si disconosce che l'istante si è riferito a un preventivo di fr. 3319.40 allestito da una ditta terza. Se non che, per tacere del fatto che tale documento non è agli atti, un preventivo non costituisce di per sé un documento idoneo a dimostrare il danno, siccome riferito ad eventuali costi futuri (DTF 129 III 24 consid. 2.4). Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata.

 

                                   5.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di in­dennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, l'opponente essendosi difesa da sola senza verosimilmente incorrere in spese di rilievo.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.