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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 27 aprile 2015 presentato dalla
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RE 1
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contro la decisione emessa il 25 marzo 2015 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa SE.2012.199 (appalto) promossa con petizione del 23 maggio 2012 nei confronti di |
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CO 1 |
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esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Nell'estate del 2010 CO 1 ha commissionato alla RE 1, ditta specializzata nella posa di tende da sole, gelosie, rolladen, porte scorrevoli e verande, la fornitura e la posa nella sua abitazione ad __________ di tre tende modello Ventosol VS 5200 (350 x 230 cm, 470 x 200 cm e 250 x 230 cm), di una tenda modello GP5100 Terrado (350 x 450 cm) e di una vetrata fissa laterale (263 x 220 cm). Il 23 giugno 2010 l'appaltatrice ha inviato alla committente due conferme d'ordine, in cui ha indicato di chiedere per la realizzazione delle menzionate opere una mercede complessiva fr. 27 436.60 (IVA inclusa) da pagarsi “50% alla conferma, 40% inizio lavori, 10% 30 gg. fattura”. CO 1 ha versato il 5 luglio 2010 un primo acconto di fr. 13 500.– e il 18 aprile 2011 un secondo di fr. 10 000.–. Per le sue prestazioni la RE 1 ha emesso, il 22 settembre 2011, una fattura di complessivi fr. 32 286.50 (IVA inclusa) chiedendo, previa deduzione degli acconti versati di complessivi fr. 23 500.–, il pagamento del saldo di fr. 8786.50. Il 5 ottobre 2011 la committente ha comunicato alla ditta di rifiutarsi di pagare tale importo poiché i lavori non erano stati terminati ed eseguiti a regola d'arte, i costi per la parte elettrica erano eccessivi e nel corso dei lavori erano stati provocati dei danni. Il 25 ottobre 2011 la RE 1 ha rilevato la correttezza dei costi dell'elettricista, ha chiesto di fissare un sopralluogo, si è dichiarata disposta a esaminare eventuali danni e difetti e ha invocato il proprio diritto alla riparazione nel caso ne fossero riscontrati. Risultati vani i tentativi di risolvere la questione in via amichevole, il 30 novembre 2011 la RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 8786.50 oltre interessi al 5% dal 22 ottobre 2011, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire il 12 marzo 2012, il 23 maggio 2013 la RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 8786.50 oltre interessi di mora del 5% dal 22 ottobre 2011, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE per tale importo e la rifusione delle spese giudiziarie della procedura conciliativa. Nelle sue osservazioni del 13 agosto 2012 la convenuta ha concluso per la reiezione della petizione, lamentando la sussistenza di difetti e inadempienze e contestando l'ammontare della mercede richiesta. All'udienza del 26 ottobre 2012, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le rispettive posizioni ed entrambe hanno postulato l'erezione di una perizia, l'attrice allo scopo di provare il valore del lavoro da lei eseguito e la convenuta per dimostrare i difetti presenti nell'opera e il suo conseguente minor valore. Con ordinanza del 10 gennaio 2014 il Pretore aggiunto ha dichiarato la prova peritale decaduta, perché nessun quesito era stato presentato dall'attrice e i due formulati dalla convenuta non sono stati ammessi. Chiusa l'istruttoria il 17 febbraio 2014, alle arringhe finali del 13 marzo 2014 le parti hanno riaffermato i rispettivi punti di vista.
C. Statuendo il 25 marzo 2015 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione ponendo le spese processuali di fr. 450.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 aprile 2015, postulandone l'annullamento con conseguente accoglimento della sua petizione. Nelle sue osservazioni del 1° luglio 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attrice il 26 marzo 2015 (cfr. tracciamento degli invii postali prodotto dalla Pretura n. 98.46.101801.10766860), sicché il reclamo, introdotto il 27 aprile 2015 è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, accertata la conclusione tra le parti di un contratto d'appalto (art. 363 e segg. CO), ha rilevato come nessuna di esse avesse sostenuto la pattuizione di una mercede a corpo, l'attrice pretendendo il pagamento di un importo superiore a quello indicato nelle due conferme d'ordine del 23 giugno 2010 e la convenuta ritenendo eccessiva la mercede richiesta rispetto al valore del lavoro effettuato. Ne ha dedotto, il Pretore aggiunto, che si è in presenza di una mercede stabilita solo in via approssimativa (art. 374 CO), da fissare secondo il valore del lavoro e, dunque, a suo parere, incombeva all'attrice provarne la congruità rispetto al lavoro svolto e al materiale utilizzato. Se non che – egli ha soggiunto – l'attrice ha rinunciato alla perizia sicché il suo credito, contestato dalla convenuta, non è stato da lei provato. Onde la reiezione della petizione.
4. La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di essere incorso in un manifesto errato accertamento dei fatti per non avere accertato che le parti avevano pattuito una mercede di fr. 32 800.–, così come risulta dalla seconda richiesta di acconto. A suo dire, tale accordo è stato pattuito un anno dopo le due conferme d'ordine del 23 giugno 2010 per complessivi fr. 27 436.60, in seguito alle richieste dell'architetto della committente di aumentare la grandezza della tenda principale e di includere anche una parte dei lavori d'elettricista nel prezzo. Ora, è vero che il 4 aprile 2011 la RE 1 ha chiesto alla controparte di versarle un secondo acconto di “fr. 10 000.– pari al ca. 30% dell'ammontare della fattura (32 800.–)” e che CO 1 le ha versato tale importo. Se non che, in assenza di una debita conferma per accettazione da parte della committente non si può ritenere che vi sia stato un accordo sull'aumento della mercede. Il solo fatto che CO 1 abbia versato l'acconto richiesto, per altro conforme alle condizioni pattuite con le conferme d'ordine del 23 giugno 2010 (40% di fr. 27 000.–), non è al riguardo sufficiente. La censura della reclamante, oltre che infondata, è per giunta di dubbia ricevibilità, giacché davanti al primo giudice l'attrice non ha mai sostenuto di essersi accordata con la controparte per una mercede di fr. 32 800.–, ma di averle segnalato con la richiesta di pagamento del secondo acconto “che l'ammontare della fattura sarebbe stato di circa fr. 32 800.–” (cfr. petizione pag. 4).
5. La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere esaminato la questione del tipo di mercede pattuito tra le parti benché CO 1 non avesse sollevato valide contestazioni in merito. Se non che l'interessata dimentica che in prima sede la convenuta ha asserito che “al di là degli acconti, non vi sono altre certezze in merito alla quantità, qualità e prezzo dell'opera prestata dall'attrice”, che “1. Non vi è menzione alcuna, in nessun documento, di un accordo con la convenuta. 2. Non è specificato cosa la signora __________ abbia accettato ed il perché. 3. Come detto, non vi è certezza in rapporto alla quantità e al prezzo dell'opera che doveva essere prestata dall’attrice” e che “3. non è stato pattuito un prezzo determinato tra le parti” (osservazioni del 13 agosto 2012 pag. 3 e. 4). Perché il primo giudice non potesse ritenere sufficienti tali allegazioni alla stregua di una contestazione sul tipo di mercede la reclamante non spiega. Per di più, all'udienza del 26 ottobre 2012 l'attrice ha chiesto di esperire una perizia giudiziaria “sul valore del lavoro”, ciò che si giustificava unicamente qualora la mercede fosse stata fissata in via approssimativa e non a corpo e incombeva quindi all'appaltatrice provare il valore del lavoro da lei svolto e del materiale da lei utilizzato.
6. Secondo la reclamante il primo giudice ha emesso un giudizio che contraddice l'ordinanza emanata il 10 gennaio 2014 giacché in essa egli non aveva ammesso i quesiti peritali formulati dalla convenuta, ritenendo che “agli atti non vi erano contestazioni specifiche e valide in merito ai difetti ma neppure in merito alle contestazioni delle opere e della fattura”. Ora, nella menzionata ordinanza il Pretore aggiunto non ha ammesso il quesito che chiedeva al perito di pronunciarsi sulla completezza dell'opera eseguita dall'attrice per rapporto a quanto originariamente richiesto e concordato in qualità e quantità”, perché “atti di causa [...] non vi sono elementi che permettano di stabilire quanto originariamente pattuito dalle parti in merito alla fornitura e posa delle tende da sole, questione che andava dimostrata dalla convenuta che ora ne invoca molto genericamente la difformità” e non ha ammesso “il quesito n. 2 che chiede al perito di pronunciarsi sulla presenza di difetti che d'acchito, [perché] non risultano essere stati correttamente e tempestivamente notificati conformemente a quanto impone l'art. 367 CO”. Ha inoltre soggiunto che la reiezione di tali quesiti si giustificava anche perché si fondavano “su un substrato argomentativo e processuale del tutto carente” e mancano “palesemente i presupposti per l'esercizio della garanzia del committente in caso di difetti” (cfr. ordinanza del 10 gennaio 2014, pag. 1 e 2). Così argomentando, il primo giudice non ha dunque mai asserito che la convenuta non avesse contestato l'ammontare della fattura, né tantomeno che non incombesse all'attrice l'onere di provare la congruità della fattura da lei emessa, rispetto al valore del lavoro svolto e del materiale utilizzato. Non si scorge quindi alcuna contraddizione. In circostanze del genere il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Pretore aggiunto, deve essere respinto.
7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 950.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.