CO 1

 

 

Incarto n.
16.2015.39

Lugano

16 maggio 2017/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 22 giugno 2015 presentato da

 

 

 RE 1

(con recapito presso   )

 

 

contro la decisione emessa il 1° giugno 2015 dal Giudice di pace del circolo di Airolo nella causa 06/14 (contratto di lavoro) da lui promossa con petizione del 29 luglio 2014 nei confronti della

 

 

 

CO 1 

(patrocinata dall'  PA 1 );

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 27 ottobre 2011 RE 1 è stato assunto dalla CO 1 come cameriere con un salario lordo di fr. 3600.– mensili oltre la tredicesima e 2.92 giorni civili al mese di vacanze (35 giorni di vacanza all'anno). Il contratto, iniziato il 1° novembre 2011, fis­sava una durata determinata di un mese, scaduta la quale il rap­porto di lavoro ha continuato tacitamente e prevedeva che per quanto non regolato nello stesso facesse stato il contratto nazio­nale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL) del 2010 e la legislazione svizzera sul diritto del lavoro. Il lavoratore è stato inabile al lavoro in seguito a un infortunio al 100% dal 10 giugno all'8 settembre 2013 e al 50% dal 9 settembre al 18 novembre 2013.

 

                                  B.   Il 2 ottobre 2013 __________ A__________, allora direttore della società, ha convocato il lavoratore nel proprio ufficio. Sul conte­nuto della discussione che ne è seguita le posizioni del dipendente e della datrice di lavoro divergono. Per il primo, il direttore “sostenendo l'esistenza di un [suo] comportamento non con­forme”, “lo ha costretto – sotto minaccia di denuncia – a sottoscrivere la lettera di dimissioni” seguente:

                                         Egregi signori, a seguito del colloquio odierno mi permetto inoltrarvi, per motivi prettamente personali, la disdetta del mio rapporto di lavoro con effetto immediato ritenendomi libero da subito, liberando il CO 1 da ogni mia pretesa.                     

                                         Per la seconda, invece, il suo direttore, avendo saputo che il lavoratore aveva pubblicato sul suo profilo facebook dei com­menti offensivi riguardanti le capacità lavorative del cuoco e della responsabile del ristorante, lasciando intendere che vi fosse una cattiva ge­stione dell'esercizio pubblico, lo ha convocato per licenziarlo con effetto immediato, ma poi, per non pregiudicare il futuro professionale del lavoratore gli ha con­cesso di dare lui stesso le proprie dimissioni.

 

                                  C.   Il 24 febbraio 2014 RE 1 ha chiesto al datore di lavoro di versargli entro il 28 febbraio 2014 fr. 1100.– corrispondenti alla quota di tredicesima del periodo da giugno a settembre 2013, fr. 800.– per ore supplementari lavorate nel mese di settembre 2013 e fr. 1190.– a titolo di indennità per le vacanze maturate non godute del periodo da giugno a settembre 2013, per complessivi fr. 3090.– (recte: 3290.–). Visto il mancato pagamento, il 15 aprile 2014 RE 1 ha fatto notificare alla società il precetto esecutivo n. __________ dell'Uffi­cio esecuzione e fallimenti di Leventina per ottenere fr. 3090.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2014, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

 

                                  D.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 29 luglio 2014 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Airolo per ottenere il paga­mento di fr. 3290.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2014, così come il rigetto definitivo dell'oppo­sizione al citato PE. Nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2014 la società ha chiesto di respingere la petizione e in via ricon­venzionale ha rivendicato fr. 1000.– quale indennità per torto morale dovuta per la pubblicazione il 10 e l'11 ottobre 2013 da parte dell'attore sul suo profilo fa­cebook di frasi offensive e minacce di morte nei confronti del direttore della ditta. Nella sua risposta riconvenzionali del 24 otto­bre 2014 l'attore ha avversato la richiesta della convenuta. All'udienza del 13 gennaio 2015, indetta per il dibatti­mento, le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

 

                                  E.   Statuendo il 1° giugno 2015 il Giudice di pace ha respinto sia la pe­tizione che la domanda riconvenzionale. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico dello Stato. Per l'azione prin­ci­pale l'attore è stato tenuto a rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 400.– per ripetibili mentre per la domanda riconvenzionale la con­venuta è stata obbligata a rifondere all'attore fr. 100.– per ripetibili.

 

                                  F.   Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 22 giugno 2015 in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata con conse­guente accoglimento della sua petizione. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la de­cisione è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 2 giugno 2015, sicché il reclamo, introdotto il 22 giugno 2015 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione), è tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manife­stamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­nifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente di­satteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova im­portante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_456/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 5; CCR, sentenza inc. 16.2012.56 del 31 luglio 2013 consid. 5b con riferimenti).

 

                                   3.   Il Giudice di pace ha accertato che “l'attore nello svolgimento del suo lavoro come cameriere aveva ottime doti, ma purtroppo molte volte questa apparenza veniva frustrata dall'alcol e lo ren­deva inaffidabile” e “questo comportamento portava a delle as­senze dal lavoro ingiustificate”. Egli ha poi stabilito che l'istruttoria non aveva dimostrato la tesi dell'attore secondo cui sarebbe stato mi­nac­ciato dal direttore ma, anzi, ha constatato che “la disdetta è stata una scelta con­sen­suale tra le parti visto il deteriorato rapporto di lavoro che avrebbe adempiuto alle condizioni per un licenziamento in tronco secondo l'art. 337 CO”. Per il primo giudice, l'attore, resosi conto dei suoi errori, ha ac­consentito alla sottoscrizione della disdetta dal lavoro anche per non pregiudicare la sua carriera lavorativa. Per il Giudice di pace, se l'attore si fosse sentito veramente minacciato o sottoposto a timore non avreb­be dovuto sottoscrivere la sua lettera di disdetta liberando la convenuta da ogni pretesa. A suo parere, “fa specie che l'attore non abbia reagito subito, eventualmente facendo intervenire a sua difesa i sindacati preposti, ma ha atteso oltre quattro mesi per rivendi­care le sue pretese”. In assenza di prove sull'esi­stenza di un “timore ragionevole” ai sensi degli articoli 29 e 30 cpv. 1 CO, il primo giudice ha quindi respinto la petizione. Egli ha altresì respinto la richiesta di fr. 1000.– quale indennizzo per il danno morale (art. 49 CO) considerando che nelle frasi pubblicate dall'attore sul suo profilo facebook la convenuta non è mai stata direttamente citata.

 

                                   4.   Per quanto concerne i fatti, il reclamante ritiene che l'accerta­mento del Giudice di pace, secondo cui se egli non avesse sotto­scritto la lettera del 2 ottobre 2013 sarebbe stato comunque li­cenziato in tronco, sia arbitrario, poiché il direttore della ditta ha indicato che l'alternativa alle sue dimissioni era quella di licenziarlo in tronco o con preavviso di tre mesi, “ciò [che] esclude una gravità tale da giustificare una disdetta per motivi gravi”. Ora, è vero che __________ A__________ ha dichiarato che in seguito alla pubblicazione da parte del dipendente sulla sua pagina facebook “della sua cartella di lavoro con commenti negativi” lo ha posto davanti a due opzioni: rassegnare le dimissioni con effetto immediato senza pretendere nulla oppure essere denunciato penalmente e licenziato in tronco o in maniera ordinaria, precisando che tra queste due modalità di licenziamento “non sapevo quale fosse la migliore o ad­dirittura se ve ne fossero altre possibili” (deposizione del 6 maggio 2015). Nella decisione impugnata il Giudice di pace non ha però indicato che il licenziamento immediato fosse l'unica pos­sibile alternativa alle dimissioni del dipendente, ma ha rite­nuto che “la disdetta è stata una scelta consensuale tra le parti visto il deteriorato rapporto di lavoro che avrebbe adempiuti alle condizioni per il licenziamento in tronco secondo l'art. 337 CO”. Su questo punto il reclamo è quindi infondato.

 

                                         Quanto all'asserita man­canza di giustificazione di un eventuale licenziamento in tronco, l'argomentazione del reclamante secondo cui questa modalità di licenziamento sarebbe da escludersi poiché il direttore ha preso in considerazione anche la possibilità di licenziamento or­dinario non può essere seguita. In effetti, l'esistenza dei presupposti per una risoluzione immediata del rapporto di lavoro (art. 337 CO) non priva il datore di lavoro della possibilità di scegliere di disdire un rapporto di la­voro in maniera ordinaria (art. 335b CO).

 

                                   5.   Il reclamante critica il primo giudice per avere stabilito che la let­tera da lui sottoscritta il 2 ottobre 2013 con cui ha disdetto il rap­porto di lavoro, liberando la controparte da ogni sua pretesa, è per lui vincolante anziché inefficace poiché viziata da timore ragio­nevole ai sensi degli art. 29 e 30 CO.

 

                                         a)  Un accordo di rescissione del contratto di lavoro può essere invalidato per timore ragionevole ai sensi dell'art. 29 CO (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3a edizione, pag. 526). Secondo tale disposizione il contratto non obbliga colui che lo ha conchiuso per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell'altra parte o di una terza persona. Ai sensi dell'art. 30 CO il timore è ragionevole per la parte che se­condo le circostanze deve supporre che la vita, la persona, l'onore o le sostanze proprie o quelle di una persona a lei in­timamente legata versino in pericolo grave ed imminente (cpv. 1). Il timore incusso dalla minaccia di far valere un di­ritto sarà preso in considerazione soltanto ove siasi approfit­tato dei bisogni della parte minacciata per estorcerle van­taggi eccessivi (cpv. 2). Per invalidare un contratto per timore ragionevole devono essere quindi realizzate le seguenti quattro condizioni: un fatto illecito (minaccia) nei confronti di una parte, il timore ragionevole derivante da esso, l'inten­zione dell'autore di indurre il destinatario a compiere una di­chiarazione di volontà e l'esistenza di un legame di causalità tra il timore e il consenso (DTF 111 II 350 consid. 2 con rife­rimento a Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a edizione, pag. 250 e sentenza del Tribunale federale 4A_259/2009 del 5 agosto 2009 consid. 2.1.1). Giusta l'art. 31 cpv. 1 e 2 CO il contratto viziato da timore si considera ratificato se, nel termine di un anno dal momento in cui il timore è cessato, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia notificato all'altra che essa non intende mantenerlo.

                                             

                                         b)   ll reclamante censura la motivazione del primo giudice se­condo cui qualora “si fosse veramente sentito minacciato o sottoposto a timore non avrebbe dovuto sottoscrivere la sua lettera di disdetta liberando la convenuta da ogni pretesa”, rilevando che così argomentando il Giudice di pace ha ne­gato il concetto stesso di timore ragionevole, poiché il motivo per cui ha accettato di sottoscrivere la disdetta è dovuto allo stato di timore ragionevole in cui si tro­vava; se, per contro, si fosse rifiutato di sottoscriverla, ciò avrebbe significato che non nutriva alcun timore. A suo parere, inoltre, ai fini del giudizio è irrilevante la circo­stanza, rimproveratagli dal primo giudice, che egli “non abbia reagito subito (…) ma ha atteso oltre quattro mesi per riven­dicare le sue pretese”. A ragione. In effetti, con la predetta argomentazione il primo giudice ha misconosciuto la nozione di timore ragionevole e il contenuto degli art. 29 e 30 CO e, come rettamente evidenziato dal re­clamante, il termine entro il quale può essere invocato un vi­zio della volontà è di un anno (art. 31 CO; cfr. sopra consid. 4a ), la legge non imponendo alcuna reazione immediata.

 

                                         c)  Il reclamante non condivide l'opinione del primo giudice, se­condo cui “in sede di procedura non è emersa la prova di qualsiasi minaccia da parte del direttore rappresentante la parte convenuta”. A suo avviso la minaccia è dimostrata dalla testimonianza resa da __________ A__________, il quale ha dichiarato di avergli detto che se si fosse rifiutato di sottoscrivere la lettera di dimissioni, sarebbe stato licenziato in tronco oppure con preavviso di tre mesi e denunciato pe­nalmente (verbale del 6 maggio 2015; cfr. sopra consid. 4). Ora, una minaccia è qualsiasi parola o gesto con cui si co­munica a qualcuno l'intenzione di nuocer­gli (Engel, op. cit., pag. 364). La minaccia di prevalersi di propri diritti è tuttavia da conside­rarsi un atto illecito solo quando è fatta per estorcere dalla parte minacciata dei vantaggi eccessivi (art. 30 cpv. 2 CO). Per il reclamante, con le sue dimissioni la convenuta ha otte­nuto un vantaggio eccessivo, perché se lo avesse licen­ziato in maniera ordinaria, avrebbe dovuto pa­gargli lo stipendio sino al termine del periodo di disdetta. Se non che la convenuta ipotizzava anche di li­cenziare in tronco l'attore e se ciò fosse accaduto quest'ul­timo non avreb­be beneficiato di alcun periodo di disdetta. In tali circostanze non è possibile concludere che la convenuta abbia ottenuto un vantaggio eccessivo. In proposito il re­clamo è dunque infondato.

 

                                   6.   Il reclamante ritiene che quand'anche la disdetta del contratto di lavoro fosse valida come stabilito dal primo giudice, la sua do­manda debba comunque essere accolta, perché le sue richieste salariali si fondano sugli articoli 321c, 329d e 323b CO, che sono delle disposizioni impera­tive (art. 362 CO), e dunque egli non po­teva rinunciarvi (art. 341 CO).

 

                                         a)  Giusta l'art. 341 cpv.1 CO il lavoratore non può rinunciare vali­damente ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La contravven­zione di questa norma comporta la nullità della rinuncia (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edi­zione, n. 7 ad art. 341 CO; II CCA, sentenza inc. 12.2011.178 del 24 ottobre 2011, consid. 4c). Secondo la giurisprudenza, questa disposizione, che vieta la rinuncia unilaterale del lavo­ratore, non impedisce alle parti di interrompere in qualsiasi momento di comune accordo il contratto di lavoro nella mi­sura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le di­sposizioni imperative della legge e in particolare i principi che discendono dall'art. 341 cpv. 1 CO (sentenza del Tribunale fede­rale 4A_364/2016 del 31 ottobre 2016 consid. 3.1 con rinvio a DTF 119 II 449 consid. 2a). In caso di transazione il giudice deve pertanto assicurarsi che il lavora­tore non abbia rinunciato senza compensazione sufficiente a dei diritti risultanti da disposizioni imperative. Determinanti sono solo le conseguenze della rinuncia delle pretese, che è subordinata a un'appropriata equivalenza delle reciproche concessioni delle parti (DTF 136 III 473 consid. 4.5 con riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2013.27 del 24 maggio 2014 consid. 5a; II CCA, sentenza inc. 12.2011.10 del 14 dicembre 2012, consid. 8.1 con riferimenti; Bohnet/Dietschy in: Dunand/Mahon [curatori], Commentaire du con­trat de travail, Berna 2013, n. 21 ad art. 341 CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.13 ad art. 341 CO).

 

                                         b)   In concreto, è indiscusso che il 2 ottobre 2013 il lavoratore era nel secondo anno servizio e che, avendo già interamente beneficiato dei 90 giorni del periodo di protezione all'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, avrebbe potuto essere licenziato in maniera ordinaria per la fine del mese con un preavviso di due mesi (art. 335c CO), vale a dire per il 31 dicembre 2013. Così come è indubbio che la convenuta non ha fornito alcuna prova della pubblicazione da parte dell'attore sulla propria pagina facebook di foto e commenti diffamatori e che quindi non ha dimostrato che vi sarebbe stata una giusta causa di licenziamento immediato (art. 337c cpv. 1 CO). In tali circostanze, l'esistenza di concessioni reciproche e di un va­lido accordo di rescissione consensuale del rapporto di la­voro dev'essere ammessa con ritegno (sentenza del Tribu­nale federale 4C.185/2002 del 27 settembre 2002, consid. 4.1).

                                                

                                         c)  Ora, il lavoratore, con un termine di disdetta ordinario (art. 335c cpv. 1 CO), ha rinunciato alla differenza di stipendio per i mesi di disdetta (due mesi), al pagamento del salario della tredicesima mensilità così come ai diritti previsti dalla conti­nuazione della relazione contrattuale (art. 336c cpv. 2 CO). Da parte sua, non è chiaro a che cosa abbia rinunciato il datore di lavoro, nulla figura sul noto accordo, ancorché la stessa avesse preannunciato l'intenzione di sporgere una querela penale per diffamazione nei confronti del lavoratore salvo poi rinunciarvi. Ciò pre­messo, non si può ritenere che tra le parti sia stata stipulata una transazione, e tanto meno che vi siano state reciproche concessioni, ma l'accordo in questione risulta essere in realtà una rinuncia unilaterale del lavoratore, la quale è contraria all'art. 341 cpv. 1 CO e quindi priva di validità (DTF 136 III 473 consid. 4.5). In tali circostanze il primo giudice, nel ritenere valido l'accordo del 2 ottobre 2013, è incorso in un'errata applicazione del diritto. Ne segue che il giudizio impu­gnato dev'essere pertanto annullato.

 

                                   7.   Accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire essa mede­sima sulla lite. Ora, in merito alle conseguenze giuridiche di un accordo di rescissione privo di efficacia, la giurisprudenza e la dottrina considerano che occorre fare astrazione dal ci­tato accordo e applicare le disposizioni del regime legale or­dinario, ossia le regole del Codice delle obbligazioni o di una convenzione collettiva di lavoro riguardanti la fine del rap­porto di lavoro. In altre parole è necessario ricollocare le parti nella situazione in cui si sarebbero trovate se non aves­sero concluso alcun accordo di rescissione del contratto non valido (sentenza del Tribunale federale sentenza del Tribunale fede­rale 4A_364/2016 del 31 ottobre 2016 consid. 3.2 con rinvii; CCR sentenza inc. 16.2013.27 del 24 maggio 2014 consid. 6a).

 

                                         Nella fattispecie non occorre tuttavia chiedersi se il datore di lavoro, nell'ipotesi in cui non fosse stato concluso un accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro, avreb­be rescisso il con­tratto osservando i termini di disdetta prescritti o con effetto immediato, giacché il lavoratore rivendica pretese salariali sorte prima del 2 ottobre 2013. Ciò premesso, la quota di tredicesima relativa al periodo tra giugno a settembre 2013 di fr. 1100.–, l'indennità per ore supplementari eseguite nel mese di settembre 2013 di fr. 800.– e l'indennità per le vacanze non godute del periodo da giugno a settembre 2013 di fr. 1190.–, non sono mai state contestate nella loro entità dalla convenuta, la quale si è opposta al loro pagamento sostenendo unicamente che l'attore vi aveva rinunciato. E che tali prestazioni costituiscano una pretesa imperativa ai sensi dell'art. 341 cpv, 1 CO non può seriamente essere messo in discussione (Bohnet/Dietschy, op. cit., n. 22 segg. ad art. 341 CO). Ne segue che la decisione impugnata dev'essere riformata nel senso che la convenuta è obbligata a versare all'istante fr. 3290.–, oltre interesse al 5% dal 1° marzo 2014, data non contestata dalla convenuta.

 

                                   8.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gra­tuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà proces­suali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Quanto alle ripetibili, per tacere del fatto che il reclamante si è difeso da solo, l'opponente non ha formulato osservazioni al reclamo e non può essere considerato soccombente (v. DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). L'esito dell'attuale giudizio impone una modifica del dispositivo sulle ripetibili di prima sede, che devono essere poste a favore dell'attore.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                      I.   Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

 

                                   1.   La petizione è accolta.

                                         La CO 1 è condannata a pagare ad RE 1 fr. 3290.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2014. Di conseguenza l'opposizione interposta dalla CO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'Uffi­cio esecuzione e fallimenti di Leventina è rigettata in via definitiva per fr. 3090.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2014.

                                         2.   invariato.

                                         3.   La tassa di giustizia di fr. 250.– è posta a carico dello Stato.

                                         4.   La convenuta rifonderà all'attore fr. 400.– per ripetibili dell'azione principale e fr. 100.– per ripetibili di quella riconvenzionale.

 

                                   II.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–   ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Airolo.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.