Incarto n.
16.2015.45

Lugano

26 ottobre 2017/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 7 luglio 2015 presentato da

 

 

RE 1

(rappresentato dall'PA 1)

 

 

contro la decisione emessa il 9 giugno 2015 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SE.2014.26 (lavoro) promossa con petizione del 10 giugno 2014 nei confronti della

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 7 novembre 2011 RE 1 è stato assunto come vetraio qualificato dalla CO 1, presso la quale aveva svolto l'ap­prendistato e per cui aveva già lavorato occasionalmente tra il 2000 e il 2002. Il contratto, di durata indeterminata e sottoposto al contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie del Cantone Ticino di obbligatorietà generale, prevedeva uno stipendio di fr. 4914.– mensili lordi. Preso atto che il venerdì 5 luglio 2013 il dipendente non si era presentato al lavoro, il lunedì seguente la datrice di lavoro gli ha consegnato la seguente lettera:

                                         “Licenziamento

                                         Egregio Signor RE 1,

                                         dopo diversi avvertimenti e ripetuti richiami constatiamo che purtroppo l'impegno e la motivazione non corrispondono a quanto da noi richiesto. Le ripetute assenze, i richiami sul posto di lavoro e in cantieri, il rifiuto di lavorare fuori zona e le incomprensioni con i colleghi di lavoro non vengono accettati dalla nostra ditta. Con la presente portiamo a sua conoscenza che il rapporto di lavoro viene interrotto a partire da oggi 8 luglio 2013 ore 07.00”.

                                                                               

                                         Il 10 luglio 2013 il dipendente ha contestato alla ditta l'esistenza dei presupposti per un licenziamento in tronco e ha chiesto di potere lavorare sino al 30 settembre 2013, termine del periodo di disdetta ordinario di due mesi. Il 19 luglio 2013 la CO 1 ha confermato la sua volontà di porre fine al rapporto di lavoro con effetto immediato e ha avvisato il lavoratore di avere deciso di ridurgli lo stipendio degli ultimi mesi di fr. 400.– in seguito al ritiro della licenza di condurre. La datrice di lavoro ha nondimeno versato al dipendente il salario di luglio e agosto 2013.

 

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 10 giugno 2014 RE 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere la condanna della CO 1 al pagamento di fr. 6114.– lordi oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013, corrispondenti allo stipendio del mese di settembre 2013 di fr. 4914.– e alle deduzioni salariali unilateralmente effettuate dalla convenuta nei mesi di giugno, luglio e agosto 2013 di complessivi fr. 1200.–. Nelle sue osservazioni del 3 settembre 2014 la convenuta, pur riconoscendo di non potere ridurre il salario ha sollevato la compensazione con quanto versato per i mesi di luglio e agosto 2013 e ha proposto la reiezione della petizione. Alle prime arringhe del 20 ottobre 2014 le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Esperita l'istruttoria esse hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 26 maggio 2015 e del 1° giugno 2015 nelle quali hanno riaffermato i rispettivi punti di vista. Statuendo il 9 giugno 2015 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Non sono state prelevate spese ma l'attore è stato tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                  C.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 luglio 2015, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 2 settembre 2015 la CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore il 10 giugno 2015, sicché il reclamo, introdotto il 7 luglio 2015, è tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omes­so, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla ba­se degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insosteni­bili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, riassunti i presupposti per una disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, ha accertato che la mancata presenza sul posto di lavoro dell'attore di venerdì 5 luglio 2013, così come quelle precedenti indicate dalla convenuta (dodici giorni nel periodo dal 24 novembre 2011 al 21 settembre 2012 e otto giorni nel periodo dall'8 gennaio al 3 giugno 2013) erano ingiustificate. Egli ha ritenuto che la notifica della risoluzione immediata del contratto di lavoro è avvenuta tempestivamente, poiché la lettera di licenziamento è stata consegnata all'attore lunedì 8 luglio 2013, primo giorno di lavoro successivo alla sua ultima assenza ingiustificata. Il primo giudice, constatato il ripetersi di assenze ingiustificate, i problemi che queste aveva comportato e i chiari avvertimenti dati in precedenza sul fatto che ulteriori assenze non sarebbero state tollerate e che in caso di recidiva si sarebbe prospettata l'eventualità del licenziamento in tronco, ha concluso per l'esistenza di motivi tali da giustificare il licenziamento immediato. Egli ha poi stabilito che l'attore non poteva dolersi di eventuali riduzioni operate sui versamenti ricevuti nei mesi di luglio e agosto 2013 già per il fatto che la datrice di lavoro non era tenuta a corrispondergli nulla per il periodo successivo alla fine del contratto di lavoro. Quanto alla riduzione dello stipendio del mese di giugno 2013 di fr. 400.–, il Pretore aggiunto ha ammesso la compensazione sollevata dalla convenuta con quanto versato successivamente, donde, in definitiva, la reiezione della petizione.

 

                                   4.   RE 1 ritiene arbitrario l'accertamento del Pretore aggiunto sull'esistenza di un grave motivo tale da giustificare il licenziamento con effetto immediato. Egli rimprovera al primo giudice di non avere considerato che prima di licenziarlo in tronco la convenuta non l'ha reso attento ai suoi obblighi professionali in maniera chiara, né l'ha avvertito dell'eventualità di un licenziamento con effetto immediato, ma solo di quella di un licenziamento con regolare preavviso. A suo avviso “l'elevato numero di richiami verbali susseguitesi negli anni hanno fatto sì che tali ammonimenti perdessero totalmente di efficacia” sicché in mancanza di un primo ammonimento dal tenore diverso e più incisivo la convenuta non poteva notificargli una disdetta con effetto immediato. Il reclamante considera inoltre che i reati da lui commessi indicati nell'estratto del casellario giudiziale prodotto dalla convenuta non sono elementi da considerare nella valutazione dell'esistenza di una causa grave atta a giustificare la rescissione con effetto immediato del contratto poiché la convenuta conosceva i suoi pregi e difetti e li ha sempre tollerati.

 

                                         a)  L'art. 337 cpv. 1 CO prevede che una risoluzione immediata dal rapporto di lavoro è possibile solo per causa grave, ovvero, in particolare, per ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la continuazione del contratto (cpv. 2). Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 138 I 116 consid. 6.3.1; 130 III 28 consid. 4.1). Un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti – presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più pensabile, costituisce una “mancanza grave”, per la quale si intende di regola la violazione di un obbligo contrattuale in specie a riguardo del dovere di diligenza e fedeltà del lavoratore (DTF 137 III 304 consid. 2.1.1; sentenza del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.3 con rinvio). Mancanze meno gravi possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento (DTF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.1).

 

                                               Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve portarne la prova (II CCA, sentenza inc. 12.2015.72 del 31 maggio 2016 consid. 8.1 con richiamo). Sapere se in un caso concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa grave dipende dall'insieme delle circostanze. Sull'esistenza di una “causa grave” il giudice è tenuto a decidere secondo il suo libero apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO), applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC); egli deve quindi considerare tutte le circostanze specifiche del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la frequenza o la durata delle mancanze rimproverate al lavoratore così come l'atteggiamento da lui assunto di fronte a sollecitazioni, avvertimenti o minacce formulate dal datore di lavoro (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1 con rinvii).

 

                                               Determinare i motivi che hanno portato alla risoluzione immediata del contratto di lavoro è una questione di fatto (sentenza del Tribunale federale 4A_251/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 3.2.4 con riferimenti), aspetto su cui questa Camera ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto qualora essi siano stati accertati in modo manifestamente errato (sopra consid. 2). Sapere invece se la disdetta immediata poggi su una causa grave ai sensi l'art. 337 CO è in sé una questione di diritto (sentenza del Tribunale federale 4A_419/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 2.1.1 con riferimenti).

 

                                         b)   In questa sede il reclamante, non nega più di non essersi presentato al lavoro il 5 luglio 2013 senza alcuna valida giustificazione e di avere accumulato 21 giorni di assenza ingiustificata tra il 24 novembre 2011 e il 5 luglio 2013. Egli nemmeno revoca in dubbio che le sue assenze avevano comportato problemi alla datrice di lavoro, costretto a riorganizzare repentinamente il lavoro e le squadre già pronte a partire sui diversi cantieri, come indicato dai vari collaboratori sentiti in prima sede (cfr. deposizioni di __________ G__________ del 4 febbraio 2015, verbali pag. 2 e di __________ Q__________ del 4 febbraio 2015, verbali pag. 4). Né egli contesta che dopo ogni assenza era stato ammonito da __________ C__________ (“gli dissi che non potevamo accettare un simile comportamento”: deposizione del 24 aprile 2015, verbali pag. 2) o da M__________ __________ (“ogni volta gli dicevo: “o di comporti come si deve o il portone è lì”: deposizione del 24 aprile 2015, verbali pag. 3; v. anche doc. 4).

 

                                               Nelle circostanze descritte, il reclamante non può seriamente pretendere che le sue assenze dal lavoro non costituissero una violazione dei suoi doveri contrattuali, il lavoro pattuito costituendo il principale obbligo del lavoratore (art. 319 cpv. 1 e 321 CO). Vista la frequenza e la durata (doc. 2), così come il fatto che malgrado gli avvertimenti espliciti di essere “messo alla porta”, egli, senza mai scusarsi, non ha mai mutato il suo atteggiamento, persistendo nel non presentarsi senza valide giustificazioni sul posto di lavoro, le assenze ingiustificate costituiscono senz'altro ripetute violazione dei suoi doveri contrattuali. L'assenza del 5 luglio 2013, sempre ingiustificata, denotava così una persistente mancanza di diligenza del lavoratore e configura pertanto un'inammissibile reiterazione di un comportamento vietato e non permetteva più in buona fede di esigere dalla convenuta la continuazione del rapporto di lavoro fino al termine del periodo di disdetta ordinario, la fiducia potendo ormai ritenersi esaurita, così come per altro risulta dalla lettera del 19 luglio 2013 (doc. E). Né egli può ragionevolmente sostenere che gli avvertimenti ricevuti potessero al massimo indurlo a considerare “che forse un giorno gli sarebbe stata notificata una disdetta, ma con preavviso di disdetta di tre mesi”, la formulazione “essere messo alla porta” non potendo che essere intesa come l'esplicita minaccia di essere cacciato via, ovvero di cessare immediatamente il rapporto di lavoro.

 

                                               Non si disconosce che le frequenti assenze del lavoratore, che era già stato alle dipendenze della convenuta e alla quale erano noti i suoi precedenti, possano essere state tollerate in passato dalla datrice di lavoro. Tale attitudine non sminuisce tuttavia la gravità delle violazioni contrattuali da lui commesse. Anzi, visti i problemi organizzativi che comportavano le sue assenze, egli, che ha sempre mostrato indifferenza ai richiami della datrice di lavoro, non poteva ragionevolmente contare sul fatto che le sue reiterate assenze ingiustificate sarebbero rimaste senza sanzione e che la fiducia in lui riposta persistesse nel tempo. In tali circostanze, non si può ritenere che nell'ammettere l'esistenza di una causa grave atta a giustificare la risoluzione immediata del contratto da parte del lavoratore il Pretore aggiunto abbia abusato del potere di apprezzamento conferitogli dall'art. 337 cpv. 3 CO. Sotto questo profilo il reclamo è destinato all'insuccesso.

 

                                   5.   Il reclamante si duole del fatto che il Pretore aggiunto abbia accolto l'eccezione di compensazione sollevata dalla controparte. A suo avviso, la datrice di lavoro non può procedere ad alcuna compensazione, poiché ha deciso liberamente di versargli il salario fino al 31 agosto 2013.

 

                                         a)  Giusta l'art. 120 cpv. 1 CO quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio. La compensazione presuppone pertanto, come prima condizione, che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (Jeandin, Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 2 ad art. 120 CO).

 

                                         b)  Nella fattispecie, la convenuta ha riconosciuto di essere debitrice di fr. 1200.– nei confronti dell'attore, spiegando che secondo il parere della Commissione paritetica, da lei interpellata, non poteva decurtare lo stipendio del dipendente di
fr. 400.– mensili perché gli era stata ritirata la licenza di condurre
(osservazioni del 3 settembre 2014, pag. 5). Per opporsi alla restituzione di quanto trattenuto nei mesi da giugno ad agosto 2013 (fr. 1200.–) ha eccepito la compensazione con l'importo versato al dipendente a titolo di salario per i mesi di luglio e agosto 2013. Se non che l'interessata non ha mai preteso di avere versato il salario all'attore fino alla fine del mese di agosto 2013 per un errore, ciò che gli avrebbe consentito di richiederne la restituzione sulla base delle norme sull'indebito arricchimento (art. 61 CO). Essa ha per contro proceduto ai versamenti volontariamente, il suo gesto costituendo a suo dire “un trattamento migliore di quello che era tenuta a riservargli” (osservazioni del 3 settembre 2014, pag. 3), ciò che non può fungere da credito compensante per la riduzione di fr. 400.– effettuata dal salario del mese di giugno 2013 per tale titolo. Su questo punto il reclamo merita pertanto parziale accoglimento.

 

                                   6.   Il reclamante lamenta infine il riconoscimento alla convenuta di ripetibili eccessive. Ora, nella fissazione delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso. In concreto, l'art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede, dandosi un valore litigioso di fr. 6114.–, un'indennità compresa tra il 15 e il 25% del valore litigioso. Considerato che una causa come quella in esame può definirsi di media difficoltà e complessità e che il patrocinatore della convenuta ha dovuto redigere due allegati e partecipare a tre udienze, all'atto pratico l'onorario di fr. 1500.– corrisponde grosso modo all'applicazione dell'aliquota media del 20% oltre alle spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e alI'IVA (8%). Ne segue che, tutto ponderato, l'indennità fissata dal primo giudice resiste alla critica.

 

                                   7.   Accogliendo parzialmente il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso che petizione è accolta limitatamente a fr. 400.– oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2013, data di per sé non contestata dal reclamante. L'indennità per ripetibili va ridotta di conseguenza.

 

                                   8.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La convenuta, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                      I.   Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza la convenuta è condannata a versare all'attore fr. 400.– più interessi del 5% dal 1° settembre 2013.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. L'attore rifonderà alla convenuta
fr. 1300.– per ripetibili ridotte.

                                         § invariato

 

                                   II.   Non si prelevano oneri processuali. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili ridotte.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–;

– avv..

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.