Incarto n.
16.2015.46

Lugano

29 settembre 2017/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 10 luglio 2015 presentato da

 

 

RE 1

(patrocinato dalla abg. PA 1)

 

 

contro la decisione emessa l'8 giugno 2015 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa SE.2013.9 (mandato) promossa con petizione dell'8 gennaio 2013 dall'

 

 

 

avv. CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 7 giugno 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra RE 1 e __________ G__________, omologando una convenzione sugli effetti dello stesso che prevedeva – tra l'altro – quanto segue:

                                         “7.  Spese processuali e legali

                                         Le spese processuali e le spese legali degli avvocati, sono poste a carico del marito.”

                                         Il 9 settembre 2011 l'avv. CO 1, patrocinatrice della moglie, ha trasmesso a RE 1 la propria nota professionale di complessivi fr. 6238.80 (onorario fr. 5950.– e spese fr. 288.80). Visto il mancato pagamento, l'8 novembre 2011 l'avv. CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 6238.80 più interessi del 5% dal 17 ottobre 2011, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione dell'8 gennaio 2013 l'avv. CO 1 ha convenuto RE 1 davanti alla Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 6238.80 oltre interessi al 5% dal 17 ottobre 2011, le spese esecutive e fr. 200.– per le spese del tentativo di conciliazione, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione al citato PE. Invitato a presentare osservazioni scritte, in un memoriale del 3 febbraio 2013 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 7 marzo 2013, indetta per il dibattimento, le parti hanno ribadito le loro posizioni. Esperita l'istruttoria, alle arringhe finali del 3 ottobre 2013 l'attrice, sulla scorta di un allegato scritto, ha confermato le sue domande quantificando in fr. 2729.– la richiesta di ripetibili, mentre il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.

 

                                  C.   Statuendo l'8 giugno 2015 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 4904.90 oltre interessi al 5% dal 17 ottobre 2011 e spese esecutive, ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE per tale importo e ha posto le spese processuali di fr. 400.– e quelle di conciliazione di fr. 200.– per un quinto a carico dell'attrice e per quattro quinti a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità parziale di fr. 900.–.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2015 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, l'avv. CO 1 è rimasta silente.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 12 giugno 2015 (cfr. tracciamento degli invii postali prodotto dalla Pretura). Introdotto il 10 luglio 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto ha sottoscritto la convenzione sugli effetti del divorzio, la quale, al punto 7, prevedeva l'assunzione da parte sua delle spese legali di entrambi i coniugi, solo dopo che l'avv. CO 1, su richiesta del suo rappresentante legale, aveva stimato i costi in circa fr. 4500.–. Egli ha poi ritenuto che, per atti concludenti, tra le parti si era perfezionato, un accordo di ripresa esterna del debito in virtù dell'art. 176 CO per questo ammontare. A suo parere, il momento della ripresa poteva essere stabilito all'8 marzo 2011, data della firma della convenzione, di modo che all'attrice vanno riconosciute le prestazioni legali fino a quella data. Il primo giudice ha così obbligato il convenuto a versare all'attrice complessivi fr. 4904.90 (onorario fr. 4690.– e spese
fr. 214.90), corrispondenti, per altro, a un preventivo maggiorato di circa il 10%, margine di tolleranza riconosciuto dallo stesso convenuto.

                                        

                                   4.   Il reclamante, in estrema sintesi, ribadisce che sottoscrivendo la nota convenzione, egli si è impegnato unicamente a rimborsare alla moglie le spese legali da lei sostenute per la pratica di divorzio. Pur dichiarandosi disposto ad assumere i costi della pratica di divorzio, anche se la scelta inopinata della ex moglie di avvalersi di un altro legale li ha aumentati, ritiene che la di lei patrocinatrice avrebbe dovuto intestare e trasmettere la nota professionale alla sua cliente, che le aveva conferito il mandato.

 

                                         Ora, si potrà anche disquisire su come l'attrice avrebbe dovuto intestare la sua nota professionale. Resta il fatto che, così argomentando l'interessato non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto, secondo cui egli, oltre ad essersi assunto interamente il debito della ex moglie verso la di lei patrocinatrice, ha concluso con l'ex coniuge, almeno per atti concludenti, un accordo di ripresa esterna del debito a norma dell'art. 176 CO, fatto per altro confermato da __________ G__________. Con tale intesa, che può intervenire anche per atti concludenti (Probst in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 178), l'avvocata CO 1 (creditrice) ha accettato RE 1 (assuntore) quale suo (nuovo) debitore, liberando nel contempo la ex moglie da ogni obbligo. In tali circostanze l'assuntore ha l'obbligo di pagare il debito al creditore (Probst, op. cit., n. 11 ad art. 178). Privo di adeguata motivazione (nel senso del­l'art. 321 cpv. 1 CPC), in proposito il reclamo sfugge a ulteriore disamina. 

 

                                   5.   Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di averlo condannato a rifondere all'attrice fr. 900.–, rilevando che la controparte “ha prestato lei stessa la difesa, non sostenendo alcuna spesa”. Ora, che all'avvocato che agisce per sé medesimo in una causa non possono essere attribuite ripetibili in base alla tariffa cantonale è vero. Resta il fatto che egli ha diritto, come per ogni parte non rappresentata professionalmente in giudizio, alla rifusione delle spese necessarie e in casi motivati a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC: Suter/Von Holzer in: Sutter-Somm/ Hasen­böhler/ Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 42 ad art. 95; I CCA sentenza inc. 11.2014.101 dell'11 aprile 2016 consid. 12). In concreto, il convenuto non contesta che l'attrice ha redatto la petizione e il memoriale conclusivo, entrambi di quattro pagine, e ha partecipato a quattro udienze. Valutato il tempo profuso e l'impegno dedicato alla procedura nel suo insieme, non si può considerare che il primo giudice, riconoscendo all'attrice un'indennità ridotta di fr. 900.– ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, abbia ecceduto nel proprio potere di apprezzamento, ciò che, peraltro, non è nemmeno preteso dal reclamante. Ne segue, in definitiva, che il reclamo, una volta di più, è destinato all'insuccesso.

 

                                   6.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– abg.;

– avv..

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.