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Incarto n. |
Lugano 22 marzo 20177/fb
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo dell'8 settembre 2015 presentato da
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RE 1
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contro la decisione emessa il 7 luglio 2015 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa n. 20/2015 (accertamento di proprietà) promossa con istanza del 25 aprile 2014 nei confronti di |
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CO 1 ; |
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esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito della procedura di demarcazione dei fondi e misurazione particellare ufficiale nel Comune di __________ (lotto 1), __________ G__________ e RE 1, comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. __________ RFP, hanno inoltrato il 12 aprile 2013 opposizione alla Commissione di misurazione sostenendo che, diversamente da quanto indicato nella nuova misurazione, il confine del loro fondo verso la particella n. __________, appartenente a CO 1, non coincideva con l'allineamento del loro muro di sostegno ma con “il passaggio pedonale” situato a ridosso del menzionato muro. Invitato a esprimersi, il 31 maggio 2013 il geometra assuntore ha rilevato in particolare che dal confronto dei dati in vigore del registro fondiario provvisorio con quelli della nuova mappa la particella n. __________ acquisiva una superficie di 7 m² passando da 58 a 65 m². L'11 ottobre 2013 __________ G__________ ha ritirato la propria opposizione, mentre RE 1 ha dichiarato di mantenere la propria opposizione, perché “il passaggio pedonale deve essere attribuito interamente al loro fondo e non alla particella n. __________”. Nelle sue conclusioni del 4 dicembre 2013 essa ha poi evidenziato l'esistenza di un segno di demarcazione su di un sasso all'estremità del “passaggio pedonale” che nel 2010 “è stato inspiegabilmente distrutto”.
B. Con decisione del 26 marzo 2014 la Commissione di misurazione, accertata la legittimazione di RE 1 a continuare da sola nella procedura di opposizione, ha in particolare considerato quanto segue:
“Dall'esame della documentazione emerge che nella procedura di misurazione ufficiale che ci occupa, il geometra assuntore non ha fatto altro, in buona sostanza, che riprendere i confini vigenti, pur adattandoli alla situazione di fatto, a vantaggio dell'opponente, il cui fondo aumenta di superficie.
Infatti, la sovrapposizione della mappa in vigore con quella della NMC pubblicata, effettuata dalla scrivente Commissione, evidenzia la correttezza di quanto indicato dal geometra assuntore nelle sue osservazioni, o meglio che dal confronto grafico fra la mappa vigente e quella in esposizione la part. __________ RFP __________ non risulta sfavorita, ma anzi acquisisce – a svantaggio del passaggio pedonale posto sulla part. __________ RFP __________ – una piccola porzione di terreno corrispondente ad un arrotondamento, nonché una porzione di terreno a svantaggio della part. __________ RFP di __________, o meglio sul tratto a confine a sud-est della part. __________ RFP __________. […]
La documentazione versata agli atti (fotografie) relativa all'asserita presenza di un segno di demarcazione su di un sasso, che sarebbe stato rimosso nel 2010, non è stata circostanziata oltre, per cui non ha potuto essere considerata.”
Ciò posto, ha respinto l'opposizione ponendo le tasse e le spese di giudizio di fr. 300.– a carico dell'opponente.
C. Il 25 aprile 2014 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Agno chiedendogli di convocare CO 1 a un tentativo di conciliazione volto all'annullamento della decisione della Commissione di misurazione e ad accogliere la sua opposizione. Essa ha chiesto che qualora la procedura non dovesse richiedere un preventivo tentativo di conciliazione obbligatorio, il proprio allegato fosse considerato quale petizione, il valore litigioso essendo “inferiore a fr. 5000.–”. All'udienza del 10 settembre 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa e in tale occasione esse hanno incaricato il Giudice di pace di nominare un geometra con il compito di determinare i confini della particella n. __________ prima della sua misurazione ufficiale. Interpellato dal Giudice di pace, il 3 ottobre 2015 il geometra C__________ __________ ha risposto che “una ricostruzione dei confini prima della misurazione ufficiale non aveva senso in quanto lo stato era provvisorio con grado di precisione poco attendibile in quanto bisognava affidarsi a vecchie mappe non digitalizzate”. Invitata dal Giudice di pace a precisare il valore litigioso, il 1° giugno 2015 l'istante ha comunicato di non rivendicare alcun indennizzo, ma solo il ripristino del confine della particella n. __________ così come si presentava nel 1988 donde l'impossibilità di fissare un valore litigioso poiché “non vi è stata nessuna modifica della superficie del suo fondo”.
D. Statuendo il 7 luglio 2015 il Giudice di pace ha respinto l'istanza e ha confermato la decisione della Commissione di misurazione del 26 marzo 2014. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attrice.
E. Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'8 settembre 2015, chiedendo che venga “ripristinata la vecchia planimetria e annullata la nuova […] che non corrisponde e ci toglierebbe il sentiero senza motivo”. Nelle sue osservazioni del 25 ottobre 2015 RE 1 si è rimessa sostanzialmente al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. a) Il Giudice di pace ha fissato il valore litigioso in “meno di fr. 2000.–”. Per la reclamante, per contro, tale valore supera fr. 2000.–, ragione per cui il Giudice di pace non avrebbe potuto emanare una decisione come conciliatore. Se non che, l'interessata non spende una parola per spiegare perché il valore fissato dal Giudice di pace sarebbe manifestamente errato. La censura, insufficientemente motivata, è pertanto inammissibile (art. 321 cpv. 1 CPC). Sia come sia, tenuto conto che la striscia di terreno di cui è chiesto l'accertamento di proprietà ha un valore di stima di fr. 987.– (7 m2 x 141.– fr./m2), si può ragionevolmente presumere che il suo valore venale non superi la soglia di fr. 2000.–. L'accertamento del primo giudice non appare arbitrario donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG).
b) Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). In concreto, la decisione impugnata è pervenuta all'istante al più presto l'8 luglio 2015. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2015 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), di modo che sarebbe scaduto l'8 settembre 2015. Depositato l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2. La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, di allegazioni di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
4. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha osservato che “la richiesta di verifica del confine tra la particella __________ e __________ è possibile con l'estratto mappa, inviato dall'attrice e riferito alla domanda di costruzione del 1988 e quello della misurazione ufficiale pubblicata l'11.03.2013 con un confronto grafico”. Egli ha quindi accertato che “nel confronto grafico mediante sovrapposizione delle mappe su un tavolo luminoso [risulta] che di fatto il geometra assuntore non ha fatto altro che riprendere i confini vigenti e in particolare per quanto riguarda il confine a sud-est con il mappale __________ si evince una piccola differenza a favore del mappale __________”. Ciò posto ha respinto l'istanza.
5. a) L'iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario federale ha luogo sulla base di una misurazione ufficiale (art. 950 cpv. 1 CC e 40 cpv. 1 Tit. fin. CC), di cui la legge federale sulla geoinformazione (LGI, RS 510.62) disciplina i requisiti qualitativi e tecnici (art. 950 cpv. 2 CC) e la cui esecuzione compete ai Cantoni (cfr. art. 34 cpv. 2 lett. a LGI e art. 12 e 43 dell'Ordinanza federale sulla misurazione ufficiale, OMU: RS 211.432.2).
Nel Cantone Ticino, la procedura di demarcazione dei fondi è regolata dalla legge sulla misurazione ufficiale (RL. 4.1.4.0), la quale prevede, in particolare, che l'accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dal geometra assuntore sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento (art. 20 cpv. 1 e 2). Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento catastale, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, il Comune interessato, previa autorizzazione del servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'ordinanza federale (art. 35 cpv. 1). Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla commissione di misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione (art. 36 cpv. 1). Le azioni contro le decisioni della commissione sono poi proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni (art. 11 cpv. 3). Il rinvio al giudice ordinario non corrisponde di per sé a un ricorso contro la decisione della commissione di misurazione ma all'introduzione di un'azione di accertamento della proprietà davanti al giudice civile, nell'ambito della quale questi esamina liberamente la decisione su opposizione (art. 28 cpv. 3 lett. e OMU; CCR, inc. 16.2011.64 del 1° giugno 2012 consid. 4a e inc. 16.2011.8 del 20 dicembre 2011 consid. 3a).
b) In concreto, l'istante ha promosso un'azione volta ad accertare che la striscia di terreno di circa 7 m2, che il geometra assuntore ha attribuito alla particella n. __________, appartiene in realtà alla particella n. __________, di cui lei e suo marito sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno. Ora, in regime di comproprietà, per quanto si riferisce a pretese che riguardano l'intera cosa e non semplicemente una sua quota, ogni comproprietario può chiedere a terzi prestazioni indivisibili, tra le quali si annovera l'azione di accertamento della proprietà, nella misura in cui ciò sia compatibile con i diritti degli altri comproprietari (art. 648 cpv. 1 CC; RtiD II-2011 pag. 694). Ci si può chiedere dunque se RE 1 potesse agire da sola, ovvero senza l'altro comproprietario, il quale per altro davanti alla Commissione di misurazione, ha ritirato l'opposizione e contestato che la moglie potesse agire senza il suo consenso, oppure se anche __________ G__________ dovesse presentare l'azione e formare così con la moglie un litisconsorzio necessario attivo (sula questione: Brunner/ Wichtermann: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 8 ad art. 648; Perruchoud in: Commentaire Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 7 ad art. 648). La questione può rimanere indecisa giacché, come si vedrà di seguito, il reclamo è in ogni caso destinato all'insuccesso.
c) Nel reclamo RE 1 asserisce che quando lei e suo marito hanno acquistato il 6 giugno 1988 la particella n. __________ “era evidente che il sentiero faceva parte integrante della proprietà, non poteva essere diverso”. Racconta poi tutta una serie di fatti, in parte nuovi e dunque irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), ma non si confronta con la motivazione della decisione del primo giudice, in particolare non pretende che sarebbe manifestamente errato, ovvero insostenibile, l'accertamento del primo giudice secondo cui “il geometra assuntore non ha fatto altro che riprendere i confini vigenti e in particolare per quanto riguarda il confine a sud-est con il mappale __________ si evince una piccola differenza a favore del mappale __________”, né tantomeno che il primo giudice abbia applicato in modo errato il diritto. Ciò renderebbe finanche irricevibile il reclamo per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
d) Sia come sia la reclamante, in estrema sintesi, fonda la sua pretesa sul fatto che sulla mappa precedente gran parte del sentiero che corre tra le due proprietà è integrato nella particella n. __________. E ciò, a suo parere, è dimostrato dalla presenza di un segno di demarcazione posto a una delle estremità del sentiero. Ora, che dalle planimetrie doc. C 1° foglio e doc. C1, verosimilmente risalenti a prima del 1988, al momento dell'acquisto della particella n. __________, questa abbia un'estensione maggiore verso la particela n. __________ è possibile. Sta di fatto che l'interessata non dimostra che quella fosse la situazione vigente a quel momento. Anzi, dalla documentazione prodotta dalla reclamante stessa in questa sede, e finanche inammissibile (sopra consid. 2), risulta che alla fine degli anni ottanta era stata allestita una nuova mappa dalla quale risultava, contrariamente a quella precedente, che il confine tra le due proprietà non correva più lungo il muro di sostegno della n. 56 ma “sporge per ca. cm 80 dallo spigolo della stalla mapp. 61, confine che se ritenuta giusta la mappa, dovrebbe occupare quasi tutto il sentiero” (lettera del 15 marzo 1989 dello studio tecnico geometra __________ M__________ di __________). Esperito un sopralluogo, __________ G__________, allora unico proprietario della particella n. __________, e CO 1 hanno sottoscritto un accordo in virtù del quale essi si sono intesi nel senso di rettificare il confine delle due particelle “esattamente sul sedime del vecchio muro esistente come ci ha spiegato [geometra M__________]” (lettera dell'8 giugno 1989 prodotta il 16 gennaio 2015 al Giudice di pace). Nell'autunno del 1989, infine, __________ G__________ ha comunicato al Municipio di __________ la volontà di riparare il muro di sostegno “che determina il confine della mia proprietà” rilevando come “nella stesura dei nuovi piani catastali era stato commesso un errore di tracciamento, per cui d'accordo con il mio confinante, signor CO 1, mi appresto a ricostruire il muro su vecchi confini” (lettera del 27 novembre 1989). Nelle circostanze descritte, pur non potendosi spiegare la presenza di segni di demarcazione sul terreno, non si può ritenere che l'attrice abbia comprovato, come le incombeva (Foёx in: Commentaire Romand, op. cit., n. 56 ad art. 641), il suo diritto di proprietà nel senso da lei auspicato. Per il resto, l'asserita manomissione del sommarione si fonda su congetture, le quali non bastano per infondere dubbi, tanto meno se si pensa che il documento riporta l'esito di una cessione di terreno oggetto della mutazione n. 297 del 4 giugno 1985. Ne discende, in definitiva, che il reclamo vede la sua sorte segnata.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema d'indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, la resistente essendosi difesa da solo e non avendo assunto spese di rilievo.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.