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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 19 gennaio 2015 presentato da
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CO 1 (FL); |
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esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. RE 1 e R__________ sono proprietari in “comunità di beni” della particella n. 722 RFD di __________ sulla quale sorge un'abitazione di vacanza. A monte di tale fondo, verso sud, si trova la particella n. 719, appartenente a CO 1 anch'essa edificata. Tra le due particelle corre un sentiero comunale (particella n. 720). Rispetto a tale strada la particella n. 719 è sopraelevata, sorretta da un muro alto circa due metri, e sulla quale si trova una siepe di tuia, che segue la linea del confine con il sentiero, così come alcune piccole palme. In esito a un'istanza di conciliazione presentata il 16 giugno 2008 da RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Gambarogno, CO 1 ha accettato di ridurre l'altezza della siepe a 1.25 m e di tagliare le palme cresciute a una distanza inferiore a 8 m dal confine del vicino.
B. Il
21 aprile 2014 RE 1 si è nuovamente rivolto al medesimo Giudice di pace con
un'istanza di conciliazione chiedendo di essere autorizzato a promuovere causa
nei confronti di CO 1 per ottenere il taglio della siepe a 1.25 m e la
rimozione di alcune palme cresciute spontaneamente nel giardino del convenuto a
meno di 8 m dal confine del proprio fondo. All'udienza di conciliazione del 1°
settembre 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa. Il Giudice di pace ha
così comunicato che dopo avere esperito un sopralluogo, indetto per il 13
ottobre 2014, avrebbe emanato una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC. L'8
settembre 2014 l'istante ha inviato al Giudice di pace uno scritto nel quale ha
ribadito le proprie domande allegando una planimetria da lui allestita. Statuendo
il 1° dicembre 2014 il Giudice di pace ha respinto l'azione ponendo le spese
processuali di
fr. 130.– a carico dell'istante.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio 2015 in cui chiede in via principale di annullare il giudizio impugnato per incompetenza del giudice adito, in via subordinata di rinviare gli atti al Giudice di pace per esperire un nuovo tentativo di conciliazione e ottenere, in caso di insuccesso, l'autorizzazione ad agire o in via ancor più subordinata di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere l'istanza. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al più presto all'istante il 2 dicembre 2014. Il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 incluso in virtù art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe giunto a scadenza sabato 17 gennaio 2015 salvo protrarsi a lunedì 19 gennaio 2015 per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è dunque ricevibile.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Il Giudice di pace ha respinto l'istanza ritenendo che l'istante non fosse legittimato a chiedere la riduzione dell'altezza della siepe né l'allontanamento delle palme poste a distanza inferiore a 8 metri dal confine perché egli “non è confinante diretto del convenuto, ma indiretto, poiché fra le due proprietà corre un largo sentiero comunale”. A suo dire inoltre l'art. 155 LAC prevede che “la distanza degli alberi d'alto fusto deve essere di almeno 8 metri dalle case” e nella fattispecie questa distanza era superiore. Egli inoltre ha soggiunto che la crescita delle palme “non crea problemi, in particolare con lo sviluppo di radici, alla struttura della casa dell'attore (non rientra per contro in linea di conto il fatto che potrebbe togliere luce o quant'altro alle sue proprietà)”.
4. Il reclamante sostiene innanzitutto che il Giudice di pace non era competente per valore (art. 31 LOG). Egli si duole inoltre del fatto che il primo giudice ha disatteso gli art. 56 e 91 CPC, non avendo fatto uso della facoltà di interpello per determinare il valore litigioso, a suo dire superiore a fr. 30 000.–. Se non che, in concreto, è stato lo stesso RE 1 a rivolgersi al Giudice di pace in questione, dopo avere preteso espressamente nell'istanza che il valore litigioso ammontava a complessivi fr. 800.–. Rimettere in discussione il foro da lui stesso adito sfiora il pretesto ed è finanche contrario al precetto della buona fede processuale (art. 52 CPC).
Non si disconosce che in realtà il valore litigioso non equivale al costo della potatura della siepe e dello spostamento delle palme, ma corrisponde all'aumento di valore che questi interventi procurerebbero al suo fondo o, se essa è maggiore, alla svalutazione che gli stessi interventi causerebbero al fondo del convenuto (sentenze del Tribunale federale 5C.200/2005 del 21 ottobre 2005 consid. 1.2 in: RSPC 2006 pag. 8 e 5A_29/2015 del 5 giugno 2015 consid. 1.1.1.1. con riferimenti; v. anche CCC sentenza inc. 16.2005.79 del 22 maggio 2006 consid. 4 con riferimenti). Nella fattispecie il taglio della siepe e l'allontanamento delle palme non dovrebbero influire apprezzabilmente sul valore dei fondi in questione, motivo per cui la competenza del Giudice di pace adito deve essere ammessa. Su questo punto il reclamo è pertanto infondato.
5. Il reclamante lamenta la violazione dell'art. 212 CPC sostenendo che il Giudice di pace ha giudicato la controversia benché nessuno gli ha chiesto di emanare una decisione qualora la conciliazione fosse fallita. Nella fattispecie è indubbio che nell'istanza RE 1 non ha formulato una richiesta di decidere qualora la conciliazione fosse fallita, né una tale richiesta risulta dal verbale del 1° settembre 2014. Resta il fatto che dallo stesso verbale si evince che il Giudice di pace, dopo avere constatato la “mancata conciliazione” ha indicato alle parti che avrebbe emesso “una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, ma solo dopo aver effettuato un sopralluogo di costatazione; data prevista: lunedì, 13 ottobre 2014 alle ore 13.30”. Che egli abbia agito senza che l'istante ne abbia fatto richiesta non appare sostenibile tanto meno se si pensa che l'istante, preso atto dell'intenzione dell'autorità di conciliazione di procedere all'emanazione della decisione ha sottoscritto senza riserva il relativo verbale. Invocare l'irregolarità solo perché la decisione impugnata è sfavorevole viola il precetto della buona fede processuale (cfr. nel medesimo senso CCR inc. 16.2014.57 del 19 agosto 2015). Anche sotto questo profilo il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.
6. Il reclamante lamenta una lesione del suo diritto di essere sentito (art. 53 CPC), poiché il primo giudice ha emanato la sua decisione senza avergli dato la possibilità di prendere posizione sulle risultanze del “sopralluogo di costatazione” che all'udienza del 1° settembre 2014 aveva comunicato che avrebbe effettuato il 13 ottobre 2014 alle ore 13.30. Ora, è vero che dall'incarto non risulta che le parti abbiano avuto la possibilità di esprimersi sulle risultanze dell'ispezione oculare, di cui peraltro il Giudice di pace, contravvenendo all'obbligo impostogli all'art. 182 CPC, ha omesso la verbalizzazione. Non v'è quindi dubbio che il primo giudice abbia violato il diritto di essere sentito dell'istante (art. 53 CPC).
Premesso ciò, sebbene una simile violazione implichi di principio l'annullamento della decisione impugnata, in concreto non si giustifica tuttavia di annullare la sentenza e di rinviare l'incarto in prima sede giacché da un lato il reclamante stesso, considerando la causa matura per il giudizio, ha chiesto a questa Camera, in via subordinata, di statuire essa stessa e dall'altra poiché l'esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l'interesse delle parti a ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013 consid. 3.3 con rinvio a DTF 132 V 390 consid. 5.1).
7. RE 1 censura la conclusione del primo giudice secondo cui egli sarebbe un soggetto privo di legittimazione attiva poiché per ottenere la potatura della siepe e la rimozione delle palme in virtù degli art. 140 cpv. 3 e 155 LAC occorre essere “confinante diretto del convenuto”. A suo dire, infatti, secondo il diritto federale le norme a tutela delle distanze e delle altezze non sono esclusivamente concepite a tutela del confinante (diretto), ma bensì anche del vicino (non necessariamente confinante). Egli ritiene altresì errata anche l'argomentazione aggiuntiva del primo giudice, per il quale la richiesta di allontanare le palme non sarebbe data, poiché la distanza degli alberi dalla casa dell'istante è superiore a quella prevista dall'art. 155 LAC. Al riguardo egli fa valere che tale norma prevede che gli alberi ad alto fusto devono distare 8 metri non solo dalle abitazioni, ma anche dai giardini. E in concreto, soggiunge, le palme crescono a meno di 8 metri dal confine del suo giardino. A suo parere, infine, non è certo irrilevante il fatto che la crescita delle palme toglierà luce alla sua proprietà, tanto più che qualora crescessero indisturbate l'ombra da esse generata ridurrebbe le prestazioni dei pannelli solari da lui installati sul suo fondo.
8. Nella fattispecie l'accertamento del Giudice di pace secondo cui tra il fondo dell'istante e quello del convenuto vi è un sentiero comunale non è contestato. Si pone la questione di sapere se nel ritenere che l'istante non può valersi delle norme previste dalla LAC poiché non “confinante diretto ma solo indiretto” il primo giudice abbia correttamente applicato il diritto.
a) I rapporti di vicinato sono regolati dagli art. 684-698 CC e 706-710 CC. L'art. 688 CC contiene una riserva attributiva propria ai sensi dell'art. 5 CC che autorizza i Cantoni a stabilire, in particolare, le distanze da osservare nelle piantagioni (art. 688 CC) e di prescrivere l'obbligo e il modo di cintare i fondi (art. 697 cpv. 2 CC) ivi compresa la distanza e l'altezza delle siepi “vive” (Piotet, Le droit privé de la propriété foncière, Losanna 1991, pag. 134 n. 153; Rep. 1999 pag. 173 consid. 3).
b) Il legislatore ticinese ha regolato i rapporti di vicinato entro l'ambito concessogli dal diritto federale nella legge di applicazione e complemento al Codice civile del 18 aprile 1911 (art. 102-172 LAC; Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 21 seg.). E, per quel che riguarda le siepi e le piantagioni, egli ha sostanzialmente ripreso quanto stabilito nei precedenti codici civili ticinesi del 1837/38 e del 1874, influenzati dal codice napoleonico, così come quello del 1882, che si richiama al codice civile italiano del 1865 (Pedroni, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Lugano 1913, pag. 116 seg. e 138). Relativamente alla siepe viva, per l'art. 139 LAC prima frase nessuno può né piantare né mantenere siepe viva se non alla distanza di centimetri cinquanta dal fondo vicino. L'art. 140 prevede a sua volta che le siepi vive, escluse quelle di gelsi, devono essere tagliate e rimondate ogni anno, onde siano conservate nella distanza ed altezza prescritte (prima frase), e che la siepe viva non può elevarsi più di metri uno e centimetri venticinque dalla superficie del terreno più alto (terza frase). Quanto alle piantagioni, secondo l'art. 155 LAC non è permesso di piantare o lasciar crescere alberi d'alto fusto non fruttiferi, così come roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m da altri fabbricati e fondi coltivi.
Dando seguito alla facoltà concessa dall'art. 143 LAC, il Comune di __________ ha emanato, il 21 marzo 2011, un'ordinanza municipale concernente le misure da osservare nella messa a dimora e nella manutenzione delle siepi, la quale riprende le distanze (50 cm dal confine) e l'altezza (1.25 m dalla superficie del terreno più alto) delle siepi “vive” previste dall'art. 155 LAC.
9. a) Ora, per quel che riguarda le piante, lo scopo delle disposizioni cantonali emanate sulla base dell'art. 688 CC è di proteggere i vicini contro le immissioni dovute alla vegetazione quali, in particolare, la diminuzione della luce, della vista o dell'aria oppure l'aumento dell'umidità (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 61 ad art. 687/688 CC; v. sull'art. 155 LAC: sentenza del Tribunale federale 5P.39/1993 del 5 maggio 1993 consid. 3b; I CCA sentenza inc. 11.1999.16 del 4 aprile 2000 consid. 5). E la finalità delle norme sulle distanze, prescritte dal diritto cantonale, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, ovvero di impedire l'occupazione del fondo altrui da parte delle radici o dei rami degli alberi posti in prossimità del confine (Schmid-Tschirren, Die negativen Immissionen im schweizerischen Privatrecht, Berna 1997, pag. 194). Il proprietario di un fondo può così chiedere l'estirpazione degli alberi (o delle siepi) posti a distanza inferiore da quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa (v. sentenza del Tribunale federale 5P.142/1999 del 29 giugno 1999 consid. 3 con rinvio). E in tal caso, il giudice si limita appunto a verificare il rispetto della distanza prescritta senza dover indagare la concreta esistenza di una turbativa.
b) Il diritto ticinese non specifica quale sia il vicino che possa valersi delle norme sulle distanze fissate dalla LAC. Sta di fatto che visto lo scopo di tali disposizioni, quale vicino non può intendersi il solo proprietario del fondo contiguo (“confinante diretto” nell'accezione del primo giudice), giacché in taluni casi verrebbe meno la tutela garantita dalla stesse norme. Ne segue che anche i proprietari dei fondi che si trovano nel perimetro toccato dalle piantagioni che non rispettano le distanze dalle loro abitazioni, orti, giardini e vigne, altri fabbricati o fondi coltivi, ovvero a una distanza inferiore a quella da rispettare, sono legittimati a chiedere il rispetto delle stesse, indipendentemente dal fatto che tra il loro fondo e quello su cui è posta la piantagione ve ne sia un altro appartenente a un terzo, senza dovere dimostrare l'esistenza di un'immissione eccessiva o di un danno (cfr. nel medesimo senso l'art. 2 del Code rural et foncier vodese).
c) È vero che per Meier-Hayoz (in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 44 ad art. 679 CC), Steinauer (in: Les droits réels, Vol. II, 4ª edizione, pag. 257 n. 1903) e Bohnet (in: Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, §44 n. 23), gli art. 687, 688 e 697 CC possono concernere solo fondi contigui. Se non che questi autori non considerano, apparentemente, il fatto che ci possano essere proprietà non contigue separate da un fondo di un terzo largo pochi metri, come in concreto, che subiscono comunque gli effetti pregiudizievoli che la norma di vicinato invocata ha lo scopo di tutelare. Non appare infatti comprensibile perché un proprietario di un fondo non contiguo sul quale penetrano radici e rami sporgenti non possa avvalersi delle norme sulle distanze prescritte dal diritto cantonale per ottenerne la rimozione. Tale interpretazione appare pertanto troppo restrittiva.
d) Ciò posto, nella fattispecie è vero che dal fascicolo processuale tutto si ignora sulla distanze delle palme, il primo giudice non avendo tenuto un verbale del sopralluogo. Resta il fatto che l'istante ha presentato uno schizzo della situazione da cui si evince che le palme, le quali indipendentemente dalla loro attuale altezza sono considerate alberi d'alto fusto (Jacomella/ Lucchini, op. cit., pag. 137 con rinvio a Rep. 1955 pag. 390; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2008.72 del 1° giugno 2011 consid. 6) si trovano a una distanza di 5.70 m dal confine della particella n. 722 e di 8.90 m dall'abitazione ivi posta.
Nelle circostanze descritte, considerato che nelle zone abitate il terreno abitualmente libero attorno alle case deve essere considerato “giardino”, la distanza di 8 m va così misurata non dall'abitazione come ritenuto dal primo giudice, ma dall'estremità del giardino fino al centro dei tronchi alla base delle palme (RtiD I-2008 pag. 1003 consid. 7b con riferimenti; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2002.138 del 19 luglio 2004 consid. 4). Considerato che, in concreto, le palme cresciute sulla particella n. 719 si trovano a una distanza inferiore a 8 m, a ragione il proprietario della particella n. 722 ne chiede la rimozione. Accertata un'errata applicazione del diritto, il reclamo deve su questo punto essere accolto.
10. Per quanto concerne la siepe di tuia, non è contestato che essa era alta, al momento dell'introduzione dell'azione, 1.6 m e superava così l'altezza di 1.25 m prevista dall'art. 140 cpv. 3 LAC. Si pone la questione di sapere se l'istante può valersi di questa norma cantonale.
a) Ora, una siepe viva rientra sotto la nozione di “opere di cinta” ai sensi dell'art. 697 CC che rinvia agli art. 133 LAC. La funzione di tale chiusura, oltre a quello di difendere il fondo dall'invasione degli uomini e degli animali (art. 133 cpv. 2 LAC), è di dividere due fondi, tant'è che la siepe deve trovarsi a una certa distanza dal fondo vicino. La regolamentazione si riferisce così a siepi vive poste sul confine, ovvero a quelle che separano due fondi contigui, notorio essendo il fatto che una tale cinta si espande verso il fondo vicino e può pertanto provocare danni (Rep. 1999 pag. 175 consid. 4; 1981 pag. 354). Se non che, in concreto, la particella n. 722 non è confinante con la n. 719, né, per ipotesi, si trova nel perimetro toccato dalle siepe che non rispetterebbe la distanza dal confine. Ne segue che il proprietario del primo fondo non potrebbe valersi dell'art. 139 LAC per ottenere lo spostamento della siepe posta sul secondo fondo.
b) Quanto all'altezza della siepe, una norma che stabilisce una certa misura tende, di principio, alla salvaguardia del vicino, nel senso che questi non deve essere disturbato da una cinta posata sul confine che ostacoli la vista e comprometta l'insolazione (cfr. anche DTF 98 Ia 347). E nel Cantone Ticino, una siepe viva non può elevarsi più di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto, fermo restando l'obbligo per il proprietario di tagliarla o rimondarla ogni anno (art. 140 LAC). Posto ciò, considerato che le norme sulle siepi sono inserite nel contesto delle opere di cinta e che la manutenzione va eseguita anche per conservare la distanza della siepe dal confine, si può ragionevolmente ritenere che anche il rispetto dell'altezza della siepe possa essere chiesto solo da un proprietario limitrofo (o compreso nel perimetro) e non da uno di un fondo non contiguo. Né avrebbe senso che quest'ultimo non potrebbe chiedere il rispetto della distanza dal confine ma avrebbe la facoltà di postulare la riduzione dell'altezza. Ne segue che al riguardo il primo giudice non ha erroneamente applicato il diritto, solo il proprietario di un fondo limitrofo potendo chiedere il rispetto dell'altezza di una siepe viva, ciò che non è il caso di RE 1.
11. Non si disconosce che l'istante potrebbe avere un interesse concreto e attuale a chiedere che la siepe di tuia posta a confine del fondo del convenuto sia potata e mantenuta a una determinata altezza. Ora, è vero che analogamente alle piantagioni (DTF 126 III 452 consid. 3c/bb) anche nel caso in cui il diritto cantonale sulle opere di cinta, segnatamente le siepi, non offra a un vicino una protezione sufficiente, questi può valersi dell'art. 684 CC, che comprende le cosiddette immissioni “negative” (come ad esempio la privazione di luce e l'ombreggiamento), quale garanzia minima di diritto federale (sentenza del Tribunale federale 5A_415/2008 del 15 marzo 2009 in: RNRF 2010 pag. 156). In concreto, per tacere del fatto che solo nel reclamo RE 1 adombra la scarsa produttività di pannelli solari o la presenza di muffa sulle pareti, ciò che è contrario all'art. 326 cpv. 1 CPC, egli si limita ad addurre le conseguenze dell'immissione ma non le sostanzia minimamente. E sapere se le immissioni siano eccessive dipende dall'intensità delle medesime, da apprezzare secondo criteri oggettivi (DTF 126 III 227 consid. 4 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2010.143 del 6 agosto 2012 consid. 4). Considerato che nulla permette di valutare con un minimo di affidabilità la portata dell'immissione, su questo punto il reclamo deve essere respinto.
12. Le spese giudiziarie seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante ottiene l'allontanamento delle palme ma non la riduzione dell'altezza della siepe. Tutto considerato, si giustificherebbe perciò di porre le spese del reclamo a carico di metà ciascuno. Il convenuto tuttavia non ha proposto di respingere il reclamo e non può essere ritenuto soccombente, di modo che non può essere tenuto al pagamento di spese processuali o di ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Tanto vale nelle condizioni descritte rinunciare al prelievo di oneri in questa sede. L'emanazione del giudizio odierno impone altresì una modifica del dispositivo sulle spese processuali di prima sede, che vanno suddivise tra le parti in ragione di metà ciascuno.
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza è fatto ordine a CO 1 di tagliare o arretrare ad almeno 8 metri dal confine della particella n. 722 RFD di __________ di RE 1 le palme che si trovano sulla particella n. 719 a una distanza inferiore dallo stesso. Per il resto l'istanza è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 130.– sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
II. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
III. Notificazione a:
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– avv.; –.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.