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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 3 settembre 2015 presentato da
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CO 1 |
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esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. RE 1 è stato comproprietario con la moglie ____________________, in ragione di un mezzo ciascuno, della particella n. 657 RFD di __________ fino al 24 novembre 2014, quanto le rispettive quote sono state donate ai figli N__________ e V__________ __________, riservandosi il padre un diritto di abitazione vita natural durante e la madre un diritto d'usufrutto. Il fondo confina con la particella n. 654 appartenente ad CO 1. Su entrambi sorgono case di abitazione le cui autorimesse sono contigue e raggiungibili dalla sovrastante strada comunale attraverso un piazzale in leggera pendenza, costruito in parte sulla particella n. 654 e in parte sulla n. 657. Il deflusso dell'acqua piovana avviene tramite canaletti di scolo situati davanti alle porte dei due garage. Tra luglio e agosto del 2007 CO 1 ha posato sulla parte di piazzale antistante la propria autorimessa una striscia di catrame di circa due centimetri di spessore. Il 16 agosto 2007 RE 1 ha scoperto i lavori eseguiti dal vicino e il 30 agosto 2007 l'ha invitato a rimuovere lo strato di asfalto sostenendo che davanti al proprio canaletto di scolo stagnava dell'acqua proveniente dal fondo vicino. Il 29 novembre 2007 RE 1 ha reiterato la richiesta senza esito.
B. Il 7 febbraio 2008 RE 1 ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, un'azione possessoria, chiedendo che fosse ordinato ad CO 1 di rimuovere il rappezzo di catrame posato davanti alla di lui autorimessa. All'udienza del 10 aprile 2008, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. L'istruttoria è terminata il 27 maggio 2013 e alla discussione finale tenutasi lo stesso giorno le parti hanno riaffermato i rispettivi punti di vista. Statuendo il 13 agosto 2015, il Pretore ha respinto l'azione ponendo le spese processuali di complessivi fr. 500.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere al convenuto fr. 800.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 settembre 2015 nel quale chiede, in via principale, la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza e, in via subordinata, l'annullamento dello stesso e il rinvio della causa al Pretore. Nelle sue osservazioni del 9 ottobre 2015 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, le azioni possessorie erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC ticinese, cui rinviava l'art. 374) sicché la sentenza era appellabile nel termine di 10 giorni. Quanto al nuovo diritto, esso nulla prevede in merito alla procedura applicabile, di modo che salvo il caso manifesto (art. 257 CPC), l'azione è trattata a secondo del valore litigioso con la procedura ordinaria o con quella semplificata (cfr. Ernst in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 36 alle note introduttive agli art. 926-929; Pichonnaz in: Commentaire Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 28 ad art. 927). In ogni caso, la decisione è appellabile solo se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta” (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, il Pretore ha indicato il valore litigioso come “inferiore a fr. 10 000.–”, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 24 agosto 2015 (cfr. tracciamento degli invii postali n. __________ agli atti). Introdotto nel termine di dieci giorni (il più breve previsto dal Codice di procedura civile: art. 321 cpv. CPC), il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata il Pretore, dopo avere ammesso la legittimazione attiva dell'istante, ha considerato che un reclamo presentato 14 giorni dopo la constatazione dei fatti poteva ritenersi tempestivo, donde la ricevibilità dell'azione di manutenzione. Egli ha poi rilevato che “l'istante, pur confrontato con le puntuali contestazioni del convenuto (il quale oltretutto sostiene che è semmai la mancata manutenzione della parte di rampa sul mappale n. 657 a creare problemi all'istante e ad averne creati anche sul mappale n. 654), non ha fatto fronte all'onere probatorio che gli incombeva (ex art. 8 CCS) circa la circostanza (finalmente solo asserita) che la “pezza d'asfalto” fatta posare dal convenuto sia effettivamente la causa dei danni lamentati”. Ciò posto il Pretore ha respinto l'azione.
4. Il reclamante lamenta innanzitutto una violazione dell'obbligo di motivazione, il Pretore non avendo spiegato, neppure brevemente, i motivi per cui ritiene che egli non abbia fatto fronte all'onere probatorio che gli incombeva. A suo parere, il primo giudice ha omesso di spiegare cosa avrebbe dovuto essere provato, cosa non sarebbe stato provato, il motivo per cui i mezzi di prova prodotti non sarebbero sufficienti e quali mezzi di prova sarebbero stati più pertinenti o necessari.
a) Che, come nel previgente diritto cantonale (art. 285 cpv. 2 lett. 5 CPC ticinese) una sentenza civile debba essere motivata, anche solo su richiesta di parte, non fa dubbio (art. 238 lett. g e 239 cpv. 2 CPC). Le esigenze minime a tal fine sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto perciò a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_506/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.1.1 con rinvii).
b) Nella fattispecie la motivazione del giudizio è invero succinta, ma il Pretore si è pur sempre espresso sulla tempestività dell'azione e rimproverato all'istante di non avere dimostrato la circostanza, “finalmente solo asserita”, che la “pezza d'asfalto” fatta posare dal convenuto sia la causa dei danni da lui lamentati. Tale motivazione permette di capire senza equivoci che l'azione è stata respinta poiché l'istante non aveva dimostrato una turbativa del possesso dovuta all'agire del vicino. Che poi essa non aggradi o dispiaccia all'istante ancora non significa che egli non fosse in grado di far valere tutte le sue argomentazioni davanti a un'autorità superiore. Né incombe al primo giudice indicare quali mezzi di prova “sarebbero stati più pertinenti o necessari”, il suo compito essendo quello di valutare le prove prodotte dalle parti e non di suggerire loro i mezzi di prova che avrebbero potuto apportare per sostanziare le proprie allegazioni, tanto meno a parti debitamente patrocinate. Al proposito non si giustifica un rinvio degli atti al primo giudice. Al riguardo il reclamo si rivela destinato all'insuccesso.
5. RE 1 ravvisa una “possibile denegata giustizia” per il fatto che la decisione è stata emessa oltre sette anni dopo l'inoltro della sua istanza. Ora, se con il reclamante si può convenire che trattandosi di una procedura sommaria la durata della causa può apparire quanto meno anomala e incompatibile con il principio di celerità, dalla doglianza egli non trae alcuna concreta conseguenza. Il ritardo poi non incide sull'esito della decisione, ma abiliterebbe, tutt'al più, l'interessato a chiedere l'accertamento formale della remora nel dispositivo di questa sentenza (DTF 130 I 333 consid. 5.3; CCR, sentenza inc. 16.2014.22 del 2 giugno 2015 consid. 4). Su questo punto il reclamo non merita ulteriore disamina.
6. Il reclamante censura il fatto che il Pretore gli abbia rimproverato di non avere recato la prova piena di quanto asserito, dimenticandosi che in virtù del previgente ordinamento processuale ticinese l'azione era trattata con la procedura sommaria di Camera di consiglio (art. 361 segg. CPC ticinese). L'istante poteva quindi limitarsi a “suffragare” la propria tesi, ciò che egli ha rispettato producendo in causa diverse fotografie e chiedendo di esperire un sopralluogo. Egli soggiunge altresì che il giudice può far capo anche delle presunzioni di fatto, tanto più in una fattispecie in cui è notoria la circostanza che “se su di una rampa dove scorre dell'acqua si deposita un pezzo d'asfalto che crei un ostacolo per l'acqua, la stessa tenderà a scorrere nella direzione in cui non c'è l'ostacolo e a depositarsi dove meglio può fluire, l'accumulo di acqua davanti al suo garage deve essere considerata l'ordinaria conseguenza della posa della pezza d'asfalto di fronte all'autorimessa del vicino”. Egli ritiene quindi che la turbativa sia il risultato di un fatto notorio della comune esperienza della vita e dei principi empirici della scienza, sicché non era necessario che egli comprovasse ulteriormente la propria pretesa e in particolare che chiedesse una perizia.
a) L'art. 928 CC prevede che, quando sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, un possessore può promuovere azione di manutenzione contro l'autore della turbativa “anche se questi pretende di agire con diritto” (cpv. 1). L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento del danno (cpv. 2). Essa mira alla conservazione di uno stato di fatto o al ripristino della situazione anteriore ed è assimilabile per tale motivo a un provvedimento cautelare (DTF 133 III 638). Diversamente dall'altra azione possessoria, l'azione di reintegra (che tende a ottenere la restituzione di una cosa sottratta con un atto di illecita violenza), nell'ambito di un'azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di far valere un suo diritto prevalente (art. 927 cpv. 2 CC). La questione del possesso non può tuttavia essere completamente separata dalla questione del diritto: la situazione giuridica materiale va presa in considerazione segnatamente quando si tratta di delimitare il possesso e, quindi, di verificare se la turbativa proviene “da un atto di illecita violenza”. Vi è un atto di illecita violenza quando la turbativa del possesso non è autorizzata né dal possessore né dalla legge (sentenza del Tribunale federale 5D_92/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 2 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2017, consid. 6c). L'azione va accolta perciò ogni qual volta si ravvisi una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 145 n. 365). L'atto di illecita violenza non deve necessariamente raffigurare un atto di forza né provocare necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore senza essere autorizzato dalla legge (RtiD II-2012 pag. 811 consid. 6). Se la turbativa del possesso risulta dall'esercizio del diritto di proprietà fra vicini (art. 679 CC), gli estremi della turbativa vanno giudicati secondo il diritto di vicinato. Viola l'art. 928 cpv. 1 CC, di conseguenza, ogni immissione eccessiva (“eccesso pregiudizievole”) nel senso dell'art. 684 CC (RtiD II-2012 pag. 812 consid. 6a con riferimenti; v. anche Pichonnaz, op. cit., n. 11 ad art. 928 con riferimenti).
b) Ora, quantunque si possano nutrire dubbi sul fatto che nell'ambito di un'azione di natura possessoria, foss'anche retta dalla procedura sommaria, si giustifichi un alleggerimento dell'onere probatorio limitato alla mera verosimiglianza (cfr. Piotet in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 28 ad art. 8), con il reclamante si conviene che fino al 31 dicembre 2010 l'azione possessoria era retta dalla procedura di camera di consiglio di indole sommaria (art. 361 segg. CPC ticinese). Essa prevedeva pertanto un giudizio d'apparenza con un esame dei fatti limitato alla verosimiglianza. E se in quest'ambito dall'istante non si pretendeva quindi una prova piena, egli doveva nondimeno recare elementi che permettessero di rendere verosimili le sue allegazioni, ovvero, in concreto, una turbativa del possesso e il suo carattere eccessivo. Ammettere il contrario significherebbe accogliere un'azione possessoria in base a semplici affermazioni.
c) In concreto, a sostegno della sua pretesa, l'istante ha prodotto una serie di fotografie, alle quali rinvia il verbale di sopralluogo, che ritraggono il piazzale antistante i due garage in giorni di pioggia (doc. E e H). Tuttavia, se si può dedurre certamente che vi sia un problema di pendenze del piazzale, dalle stesse si può anche notare che l'acqua piovana accumulatasi davanti al garage dell'istante non defluisce nella caditoia. Ciò non rende verosimile che “il problema ha origine dalla pezza di asfalto fatta applicare dal vicino: l'acqua piovana, scendendo lungo la rampa di accesso alle autorimesse, segue il solco tracciato dall'aggiunta in asfalto e si riversa davanti all'autorimessa dell'istante, raggiungendo un livello insostenibile”. Tanto meno se si pensa che, per lo stesso istante, già prima dell'intervento del vicino, in caso di pioggia davanti alla propria autorimessa l'acqua non defluiva nella canaletta di scolo ma formava una pozza (doc. F). Anzi, il fatto che l'acqua ristagnasse già davanti all'autorimessa lascia supporre che il problema sia riconducibile piuttosto alla differenza di quote tra l'asfalto e il canaletto di scolo. Si volesse poi dare per notorio che un ostacolo posto allo scorrimento naturale dell'acqua comporti la deviazione del deflusso, tutto si ignora però sull'esistenza e sulle cause del maggior accumulo di acqua piovana davanti all'autorimessa dell'istante, fatti che non possono sicuramente ritenersi notori (sulla nozione di fatto notorio: DTF 135 III 89 consid. 4.1). Nelle circostanze descritte si deve concludere – almeno a un sommario esame della fattispecie – che l'istante non ha reso verosimile un eccesso pregiudizievole, ovvero una turbativa del possesso giusta l'art. 928 cpv. 1 CC. Il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Pretore, deve pertanto essere respinto.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 450.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.