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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Fiscalini, vicepresidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 24 settembre 2015 presentato da
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RE 1
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contro la decisione emessa il 17 agosto 2015 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 16/A/15/Co (indebito arricchimento) promossa con istanza del 2 aprile 2015 da |
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CO 1 |
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esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 marzo 2014 un dipendente della CO 1, addetto alla distribuzione della corrispondenza, ha inserito, per una svista, l'avviso di ritiro del mandato di pagamento di fr. 873.30 indirizzato al titolare della casella postale n. __________0__________ di __________, la società I__________, nella casella postale n. __________4__________ dell'RE 1 la quale l'indomani lo ha riscosso allo sportello postale di __________, legittimandosi con la sua carta d'identità. La CO 1, accortasi dell'errore, ha corrisposto l'importo del menzionato mandato di pagamento alla società beneficiaria e con lettere del 27 novembre 2014 e del 23 dicembre 2014 ha chiesto all'avvocata il rimborso del denaro indebitamente percepito. Non avendone ottenuto la restituzione, il 12 marzo 2015 la CO 1 ha fatto notificare all'RE 1 il precetto esecutivo n. __________5 dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 873.30 indicando quale causa dell'obbligazione “mandato di pagamento di fr. 873.30 incassato a torto il 5.3.2014, mancata restituzione”, cui l'escussa ha interposto opposizione.
B. Con istanza del 2 aprile 2015 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo la convocazione dell'RE 1 a un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata intesa, di pronunciare una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC volta a ottenere il pagamento di fr. 873.30 più fr. 53.30 per le spese esecutive, così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza dell'8 luglio 2015 l'istante, unica comparente, ha confermato le sue domande e la sua richiesta di emanazione di una decisione.
C. Statuendo il 17 agosto 2015 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando la convenuta a pagare fr. 873.30 alla CO 1 e rigettando in via definitiva, per tale importo, l'opposizione interposta dalla convenuta al predetto PE. La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico della convenuta. Non sono state assegnate indennità.
D. Contro il giudizio appena citato la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 settembre 2015, chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via principale di accertarne la nullità e in via subordinata di annullarlo. Con decreto del 25 settembre 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Il 22 ottobre 2015 la reclamante ha chiesto di riconsiderare il menzionato decreto nel senso di conferire effetto sospensivo al reclamo e ha ricusato il presidente di questa Camera e quello della prima Camera civile del Tribunale d'appello. Il 29 ottobre 2015 la CO 1 ha chiesto la conferma del decreto presidenziale. Con decreto del 10 novembre 2015 il vicepresidente di questa Camera ha respinto la nuova domanda di concessione dell'effetto sospensivo. Lo stesso giorno alla reclamante è stato assegnato un termine fino al 26 novembre 2015 per depositare un anticipo di fr. 100.– in garanzia delle spese processuali. Il 26 novembre 2015 la reclamante ha chiesto la concessione di un ulteriore termine di 30 giorni, subordinatamente di 20 giorni, per versare l'anticipo richiesto. Il 27 novembre 2015 alla reclamante è stato fissato un ultimo termine fino al 18 dicembre 2015 per procedere al deposito del citato anticipo. Il 18 dicembre 2015 la reclamante ha introdotto una richiesta di rinuncia all'anticipo corredata di un'istanza di gratuito patrocinio volta all'esenzione dalle spese processuali. Con ordinanza del 21 dicembre 2015 il vicepresidente di questa Camera ha revocato le precedenti richieste di anticipo. Nelle sue osservazioni del 4 gennaio 2016 la CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 25 agosto 2015, sicché il reclamo, introdotto il 24 settembre 2015, è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere accertato che il 5 marzo 2014 la convenuta, previa presentazione di un documento d'identità, ha incassato un mandato di pagamento intestato alla società I__________ SA, depositato per errore nella sua casella postale e che dagli atti di causa non risultava che la convenuta avesse sollevato contestazioni riguardo alle richieste di rimborso formulatele dall'istante con lettere del 27 novembre e del 23 dicembre 2014, ha considerato che “la causa risulta chiara per la presente decisione”. Ciò posto, il primo giudice ha accolto l'istanza.
4. La reclamante si duole della violazione dell'art. 212 CPC e del suo diritto previsto dall'art. 29 Cost. di essere sentita prima della pronuncia di qualsiasi decisione nei suoi confronti. A suo avviso, il Giudice di pace, vista la sua assenza all'udienza di conciliazione, prima di giudicare la controversia ai sensi dell'art. 212 CPC doveva riconvocare le parti per consentirle di esprimersi “oralmente, poiché rimasta totalmente ignara della richiesta dell'attore e della decisione del Giudice di pace di emanare una sentenza finale senza uno straccio di procedura e amministrazione di prove” o quantomeno doveva permetterle di prendere posizione per iscritto in merito all'istanza e ai documenti prodotti dalla controparte.
a) Secondo l'art. 206 cpv. 2 CPC se il convenuto ingiustificatamente non compare l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209-212 CPC). Di conseguenza essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 1 CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o, ancora, se così richiesta dall'attore, emanare una decisione nel merito in caso di controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC), scelta quest'ultima adottata dal Giudice di pace. La richiesta dell'attore di decidere dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del genere. Tale richiesta può però anche essere formulata successivamente, segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere. Fallita la conciliazione o in caso di mancata comparsa della parte convenuta, la parte attrice può così chiedere all'autorità di conciliazione di decidere la controversia (CCR, sentenza inc. 16.2014.54 del 14 aprile 2016 consid. 5 con riferimento a RtiD II-2014 n. 40c, pag. 871). Se l'autorità di conciliazione approva tale richiesta, essa, dopo avere chiuso a verbale, se esistente, la procedura di conciliazione, deve aprire, oralmente o per iscritto, la procedura decisionale (Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad. art. 212).
b) Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. assicura alla parte a un procedimento la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che modifica a suo scapito la situazione giuridica e comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio (DTF 141 V 557 consid. 3.1 e sentenze del Tribunale federale 5A_37/2017 del 10 luglio 2017 consid. 3.1.1 e 5D_132/2011 del 7 febbraio 2012 consid. 2.3). Il diritto non è tuttavia assoluto: la parte che per propria colpa non partecipa a un'udienza debitamente fissata non può avvalersi di una violazione del proprio diritto di essere sentita (sentenza del Tribunale federale 5D_132/2011 del 7 febbraio 2012 consid. 2.3 con riferimenti).
c) Nella fattispecie, nell'istanza di conciliazione la CO 1 ha chiesto che “qualora non si giungesse a una conciliazione”, “il Giudice faccia una decisione (art. 212 CPC)” (istanza, pag. 1). Inoltre, nella citazione all'udienza di conciliazione il Giudice di pace ha reso attente le parti delle conseguenze in caso di mancata comparizione all'udienza riportando il testo integrale dell'art. 206 CPC. In siffatte circostanze, la convenuta non poteva ignorare che la controparte avesse istato, in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, per l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC e non può essere considerata sorpresa nella sua buona fede dal fatto che il Giudice di pace, preso atto della sua assenza ingiustificata e dell'impossibilità di conciliare le parti (art. 201 cpv. 1 CPC), abbia proceduto come in caso di mancata conciliazione (art. 206 cpv. 2 CPC) e accettato di giudicare la controversia come chiestogli dall'istante, che ha riconfermato le sue richieste. Procedendo all'emanazione del giudizio dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice di pace non è dunque incorso in un'errata applicazione dell'art. 212 CPC, né ha violato il diritto di essere sentita della convenuta, la quale non è comparsa all'udienza benché regolarmente citata.
5. La reclamante eccepisce la carente legittimazione attiva dell'istante, ritenendo che titolare del credito oggetto del procedimento sarebbe semmai la I__________, la quale “non risulta aver mai delegato la Posta per alcun recupero credito”. Non sollevata in prima istanza, questa contestazione, riguardante un presupposto di merito, è nuova e pertanto irricevibile in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC). A ogni modo, quand'anche la censura potesse essere esaminata, essa non gioverebbe al reclamante. In effetti, un mandato di pagamento postale può essere qualificato come un assegno regolato da specifiche disposizioni postali (Engel, Contrats de droit suisse, 2a edizione, pag. 578 con rinvio a Guhl/Merz/Druey, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8ª edizione, pag. 541) e La CO 1, che ha versato per un errore fr. 873.30 alla convenuta, è legittimata a pretendere la restituzione del denaro sulla base dell'art. 63 cpv. 1 CO (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats speciaux, 5a edizione, n. 5619).
6. La reclamante contesta la legittimazione dei rappresentanti dell'istante, la “Rete Postale e vendita di Bellinzona” e Roberto Manini, a rappresentarla in giudizio (art. 59 cpv. 2 lett. c, 66, 67 e 68 CPC) e quindi l'esistenza di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC). A suo parere, i rappresentanti dell'istante non hanno esibito una valida procura e il Giudice di pace non ha compiuto alcuna verifica in tal senso. Secondo gli articoli 68 cpv. 1 CPC e 204 cpv. 3 lit. c CPC in controversie con un valore litigioso fino a 30 000.– il datore di lavoro può farsi rappresentare nella procedura di conciliazione da un suo dipendente e delegargli il compito rappresentarlo all'udienza di conciliazione a condizione che egli sia stato autorizzato per iscritto a concludere una transazione. Nella fattispecie, l'istanza di conciliazione, sebbene in essa sia indicato come rappresentante della CO 1 la “Rete posta e Vendita, Centro di servizio finanze sud”, entità di per sé priva di personalità giuridica, è stata sottoscritta a nome dell'istante dal suo dipendente, con funzione di responsabile del Centro servizi finanze Sud, A__________ H__________, il quale si è legittimato mediante la procura, allegata all'istanza, rilasciatagli il 2 luglio 2013 dalla CO 1, agente tramite i suoi membri con diritto di firma collettiva a due C__________ __________ e L__________ __________ (cfr. estratto del registro di commercio allegato all'istanza), che lo autorizzava rappresentare la datrice di lavoro di fronte a tutte le autorità giudiziarie, a nominare un rappresentante, a transare, ad acquiescere o desistere, così come a concludere un patto di arbitrato. All'udienza di conciliazione dell'8 luglio 2015 la CO 1 si è invece fatta rappresentare da R__________ __________, suo dipendente con funzione di responsabile della contabilità del Centro servizi finanze Sud. Ora, è vero che per svista R__________ __________ ha omesso di depositare agli atti la procura. Resta il fatto che con le osservazioni del 4 gennaio 2016 La CO 1 ha prodotto una procura generale del 2 luglio 2013 a suo favore, di tenore identico a quella rilasciata a A__________ H__________, che lo abilitava quindi anche a concludere una transazione. Ne discende che entrambi i dipendenti dell'istante disponevano di una valida procura ed erano legittimati alla rappresentanza processuale. Anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua sorte segnata.
7. La reclamante lamenta la violazione delle norme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, ritenendo non vi fossero i presupposti perché il Giudice di pace potesse pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione e che egli avrebbe potuto semmai pronunciare unicamente il rigetto provvisorio. Ora, l'istante non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fattole notificare (art. 251 lett. a CPC), la quale non sottostà all'obbligo della conciliazione (art. 198 lett. a CPC), ma un'azione creditoria, preceduta da un tentativo di conciliazione, volta all'accertamento del suo credito che conferisce autorità di cosa giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione. E sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al primo giudice che, dopo avere accertato il credito dell'istante, ovvero che la pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione al noto PE (CCR sentenze inc. 16.2013.25 dell'11 settembre 2013 consid. 4 e 16.2014.66 del 17 febbraio 2016 consid. 7). Ne segue che anche questa censura è priva di consistenza. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella ridotta misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto.
8. Il reclamo non pone questioni di principio o di importanza rilevante e viene quindi evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
9. L'emanazione dell'attuale sentenza rende priva d'oggetto la ricusa dei presidenti di questa Camera e della prima Camera civile del Tribunale d'Appello, che non fanno parte della Corte giudicante.
10. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica riconoscere ripetibili all'opponente, la quale non ha motivato i requisiti per ottenere un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Quanto al gratuito patrocinio, esso non può essere accordato, il reclamo difettando sin dall'inizio di parvenza di buon diritto (art. 117 lett. b CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevible, il reclamo è respinto.
2. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.
4. L'istanza di ricusa del 22 ottobre 2015 rivolta al presidente della prima Camera civile, giudice Giorgio A. Bernasconi e al presidente della Camera di civile dei reclami, giudice Enrico Giani, è priva d'oggetto.
5. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.