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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 25 settembre 2015 presentato da
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e RE 2
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contro la decisione emessa il 25 agosto 2015 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2014.83 (locazione) promossa con petizione del 22 ottobre 2014 nei confronti di |
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CO 1
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premesso che con decisione del 25 agosto 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha respinto la petizione presentata da RE 1 e RE 2 volta a ottenere da CO 1 il pagamento di fr. 9850.20 oltre interessi al 5% dal 21 agosto 2013 e spese esecutive di fr. 122.–, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, ponendo le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, a carico degli attori, tenuti a rifondere alla controparte fr. 2000.– per ripetibili;
preso atto che contro il predetto giudizio RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2015, in cui postulano la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione;
ricordato che con ordinanza del 2 ottobre 2015 i reclamanti sono stati invitati a depositare entro il 19 ottobre 2015, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 1050.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti AGITI;
ritenuto che il 5 ottobre 2015 il plico raccomandato contenente la citata ordinanza è stato recapitato ai reclamanti (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________);
considerato che, non essendo intervenuto versamento alcuno entro la scadenza fissata, con ordinanza del 22 ottobre 2015 ai reclamanti è stato impartito un ultimo termine fino al 2 novembre 2015 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
rilevato che il 23 ottobre 2015 il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato recapitato ai reclamanti (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e che entro la scadenza fissata non è stato effettuato versamento alcuno;
accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
posto che l'irricevibilità del reclamo comporta l'addebito delle spese processuali ai reclamanti (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC);
stabilito inoltre che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni;
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dei reclamanti.
3. Notificazione a:
–e
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– avv. dott..
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.