Incarto n.
16.2015.71

Lugano

30 ottobre 2015/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 16 ottobre 2015 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la decisione emessa l'8 ottobre 2015 dal Giudice di pace del circolo delle Isole nella causa SE 4/2015 (risarcimento danni) da lui promossa con petizione del 27 aprile 2015 nei confronti di

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                      che nel mese di agosto 2014 RE 1 ha ricevuto in dono da CO 1 un armadio, il quale è stato da lui restaurato nel mese di settembre 2014;

 

                                  che alla fine del mese di ottobre 2014 RE 1, in seguito a un trasloco, ha chiesto a CO 1 di poter lasciare l'armadio nella cantina dello stabile da lui precedentemente occupato per qualche mese;

 

                                  che nel mese di febbraio 2015 RE 1, intenzionato a riprendersi il mobile, non l'ha trovato, essendo stato, secondo quanto riferitogli da CO 1, portato in discarica dal di lei marito;

 

                                  che ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 27 aprile 2015 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo delle Isole per ottenere in via principale la restituzione dell'armadio e in via subordinata il pagamento di fr. 700.– quale risarcimento del danno subìto per la perdita del mobile;

 

                                  che all'udienza del 23 giugno 2015, indetta per il dibattimento, l'attore ha confermato la sua domanda, chiedendo inoltre

                                  fr. 150.– per le spese di trasporto, mentre la convenuta ha proposto di respingere la petizione;

 

                                  che, esperita l'istruttoria, alle arringhe finali del 23 settembre 2015 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni;

 

                                  che con decisione dell'8 ottobre 2015 il Giudice di pace, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta a pagare all'attore fr. 200.–, ponendo le spese processuali di

                                  fr. 210.– per 2/7 a carico dell'attore e per 5/7 a carico della convenuta;

 

                                  che il contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con uno reclamo del 16 ottobre 2015 in cui chiede un risarcimento adeguato e non briciole + spese da me sostenute;

 

                                  che l'atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

e considerando

 

in diritto:

                                  che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

 

                                  che nella fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 16 ottobre 2015 (cfr. busta di intimazione) è tempestivo;

 

                                 che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                  che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);

 

                                  che il Giudice di pace ha accertato la responsabilità della convenuta per la sparizione dell'armadio appartenente all'attore e l'ha obbligata a pagargli a pagargli fr. 200.– (fr. 80.– valore dell'armadio non restaurato e fr. 120.– valore dell'intervento di restauro) a titolo di risarcimento del danno;

 

                                  che il reclamante censura l'entità del danno riconosciuto dal primo giudice, sostenendo che il mobile era stato valutato in
fr. 3000.– da un antiquario del negozio __________ SA di __________ e in fr. 700.– da __________ del negozio __________ di __________;

 

                                  che nel chiedere alla convenuta il risarcimento del danno subìto, l'attore doveva provare, in particolare, l'ammontare del danno (art. 8 CC e 42 cpv. 1 CO);

 

                                  che, al riguardo, agli atti non vi è alcun riscontro oggettivo sul valore del mobile in questione, non bastando le sole affermazioni dell'attore secondo cui due antiquari avrebbero stimato l'armadio in fr. 3000.– o fr. 700.–;

 

                                  che nelle circostanze siffatte, la conclusione del primo giudice sull'ammontare del danno, in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, non può ritenersi arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;

 

                                  che, pertanto, non avendo evidenziato una manifesta errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del diritto sostanziale, il reclamo deve essere respinto;

 

                                  che, in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell’art. 48b lett. a n. 2 LOG;

 

                                  che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

 

                                  che non si pone problema di indennità alla controparte (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  Il reclamo è irricevibile.

 

                             2.  Non si prelevano spese giudiziarie.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.