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Incarto n. |
Lugano 6 marzo 2018/jh
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 28 ottobre 2015 presentato dalla
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CO 1 (I) |
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esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 14 settembre 2009 la società P__________ SA ha assunto CO 1 come parrucchiera con un grado di occupazione del 50% e uno stipendio lordo mensile di fr. 1400.–. Alla fine del 2009 la datrice di lavoro ha cessato l'attività e ha trasferito il proprio personale alla società RE 1, la quale il 23 dicembre 2009 ha fatto sottoscrivere a CO 1 un nuovo contratto di lavoro alle medesime condizioni di quello precedente. Verso la fine del mese di maggio 2010 il rapporto di lavoro è terminato. Sulla data e sulle modalità con cui esso si è concluso le posizioni della datrice di lavoro e della lavoratrice divergono. Per la prima, la rescissione del contratto di lavoro è da ricondursi all'abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte della dipendente avvenuto il 28 maggio 2010, per la seconda, invece, il rapporto di lavoro è stato sciolto di comune accordo il 30 maggio 2010.
B. L'11 febbraio 2011 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 2324.20 più interessi, indicando i crediti seguenti:
“01) Fr. 1456.70 più interessi al 5% dal 01.06.2010
02) 67.50 5% 01.10.2009
03) 200.00 5% 01.11.2009
04) 200.00 5% 01.12.2009
05) 200.00 5% 01.01.2010
06) 200.00 5% 01.06.2010”
e menzionando quale titolo di credito: “1-6) Stipendio mese di maggio 2010, liquidazione vacanze come da contratto di lavoro del 14.9.2009 e assegni famigliari come da decisione del 22.12.2009 della Cassa cantonale per gli assegni familiari valida dal 21.9.2009”. A tale precetto esecutivo l'escussa ha interposto opposizione.
C. Con istanza del 22 febbraio 2011 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est per ottenere il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta al menzionato PE. Nelle sue osservazioni del 3 agosto 2011, la RE 1 ha concluso per la reiezione dell'istanza sollevando la compensazione della pretesa avversaria con un proprio credito vantato nei confronti dell'istante per violazione delle disposizioni in materia di disdetta del contratto di lavoro. Statuendo il 6 maggio 2013 il Giudice di pace ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla convenuta al predetto PE, ponendo a suo carico gli oneri processuali di fr. 250.– e un'indennità di fr. 400.– a favore dell'istante (inc. 184/2011).
D. Il 27 maggio 2013 la RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 2324.20 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010 su 1456.70, dal 1° ottobre 2009 su 67.50, dal 1° novembre 2009 su fr. 200.–, dal 1° dicembre 2009 su fr. 200.–, dal 1° gennaio 2010 su fr. 200.– e dal 1° giugno 2010 su fr. 200.–, facendo valere l'estinzione del debito per compensazione con l'indennità di un quarto di salario per abbandono dell'impiego senza preavviso e il danno suppletivo ai sensi dell'art. 337d cpv. 1 CO, subordinatamente con un'indennità prevista dall'art. 336a CO in caso di disdetta abusiva e con una pretesa di risarcimento danni fondata sull'art. 321e cpv. 1 CO. Nelle sue osservazioni del 6 settembre 2013 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Al dibattimento del 5 novembre 2014 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 29 settembre 2015 il Giudice di pace ha respinto la petizione, dichiarando definitivo il rigetto dell'opposizione interposta al citato PE e ponendo gli oneri processuali di fr. 250.– a carico dell'attrice.
E. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2015, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Il 25 gennaio 2016 CO 1 ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attrice al più presto il 30 settembre 2015. Introdotto il 28 ottobre 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Ora, nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere ammesso la
tempestività dell'azione di disconoscimento del debito, ha constatato che l'attrice
non contestava di per sé la pretesa della controparte di
fr. 2324.20 ma la riteneva estinta per intervenuta compensazione con un credito
da lei vantato per il risarcimento dei danni causati dalla lavoratrice per avere
violato le disposizioni in materia di disdetta del contratto di lavoro. Al
riguardo egli ha in un primo tempo rimproverato alla convenuta di non avere dimostrato
la cessazione del rapporto di lavoro per comune accordo ritenendo così che “dal
punto di vista del mero diritto e in assenza della prova dell'avvenuta disdetta
contrattuale, si può ritenere fondata l'affermazione di parte attrice secondo
cui nella fattispecie si concretizza […] un abbandono del posto di lavoro
giusta l'art. 337d CO, che prevede il riconoscimento al datore di lavoro
di un'indennità per il danno subìto”. Se non che, ha soggiunto il primo giudice,
dagli atti non emerge “alcuna comunicazione di richiamo da parte del datore di
lavoro, né per invitare la dipendente a riprendere il lavoro abbandonato, né
per quantificare il danno subìto, il che avvalora invece la tesi sostenuta dall'ex
dipendente” tant'è che l'attrice non ha neppure quantificato l'asserito danno. Il
Giudice di pace ha tuttavia lasciato indecise sia la questione di sapere in che
modo il contratto di lavoro sia stato sciolto sia quella relativa a quanto
ammontasse l'asserito danno patito dall'attrice per abbandono da parte della
convenuta del posto di lavoro, giacché contrariamente a quanto prevede l'art.
337d cpv. 3 CO l'attrice non aveva fatto valere il diritto all'indennità
in via giudiziaria o esecutiva nel termine di trenta giorni dal mancato inizio
o dall'abbandono dell'impiego. La pretesa dell'attrice era perciò perenta,
donde la reiezione della petizione.
3. La reclamante si duole del fatto che il Giudice di pace, in maniera incomprensibile, abbia da una parte affermato che l'onere della prova spettava alla lavoratrice salvo poi rimproverarle di non avere mai invitato la convenuta a continuare il lavoro. A suo avviso l'onere della prova spettava alla convenuta che non l'ha rispettato. Ribadisce che la convenuta non ha disdetto il contratto con regolare preavviso di disdetta, ma ha abbandonato il posto di lavoro e che, quantunque il suo comportamento le abbia causato un danno maggiore, si è limitata compensare le sue pretese con il credito della convenuta nei suoi confronti. Ritiene inoltre che, contrariamente all'opinione del primo giudice, essa non era obbligata a fare valere le sue pretese per via giudiziaria o esecutiva entro un determinato termine, ma poteva limitarsi a compensare il proprio credito con quello vantato dalla convenuta nei suoi confronti. Essa epiloga rilevando che qualora la dipendente avesse disdetto il contratto normalmente, la mancata continuazione dell'attività lavorativa durante il periodo di disdetta, costituirebbe un caso di disdetta abusiva sicché avrebbe diritto all'indennità prevista dall'art. 336a CO.
4. Va innanzitutto esaminata la questione di sapere se il datore debba imperativamente far valere la compensazione entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 337d cpv. 3 CO giacché, se ciò fosse il caso, la pretesa d'indennità sulla base dell'art. 337d cpv. 3 CO sarebbe perenta. Ora, secondo tale norma il diritto all'indennità, se non si estingue per compensazione, dev'essere fatto valere per azione giudiziaria o esecuzione entro trenta giorni dal mancato inizio o dall'abbandono dell'impiego, sotto pena di perenzione. Ciò significa che, ove il datore di lavoro intenda far valere la pretesa di un quarto del salario, deve esercitarla in via giudiziaria o esecutiva entro il citato termine, pena la sua perenzione. Quanto alla compensazione, l'eccezione non deve essere sollevata necessariamente entro tale termine, ma può essere fatta in ogni tempo (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ª edizione, pag. 616; A. Staehelin in: Zürcher Kommentar, 4ª edizione, n. 14 ad art. 337d CO). Sotto questo profilo il reclamo è fondato ma, come si vedrà in appresso, ciò non giova alla reclamante.
5. L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Nell'azione in disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito. L'inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell'onere della prova a danno del debitore e attore (sentenza del Tribunale federale 5A_398/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.1.2 in SJ 2018 pag. 76; II CCA, sentenza inc. 12.2014.194 del 26 maggio 2015, consid. 3; Stoffel, Voies d'exécution, Berne 2002 pag. 117 n. 144; D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione n. 55 ad art. 83 LEF). Nella fattispecie, la RE 1, attrice nell'azione di disconoscimento di dedito, ha sempre riconosciuto l'esistenza del credito posto in esecuzione dalla convenuta, costituito dagli assegni familiari (fr. 867.50), dallo stipendio del mese di maggio 2010 e dall'indennità per vacanze non godute (fr. 1456.70), ma ritiene che esso sia estinto per compensazione con pretese da lei vantate nei confronti della convenuta. Ciò premesso, CO 1 non era più tenuta a dimostrare il fondamento del proprio credito, ma spettava alla RE 1 sostanziare l'eccezione liberatoria, ovvero dimostrare l'esistenza della sua pretesa nei confronti della lavoratrice.
6. a) Per l'art. 337 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (cpv. 1), segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa (cpv. 2): ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione del diritto e dell'equità (cpv. 3; sentenza del Tribunale federale 4A_287/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 4.3.1; DTF 127 III 313).
b) L'assenza ingiustificata può, secondo le circostanze, costituire un giusto motivo di disdetta e può essere sanzionata dall'art. 337d CO. In base a questa disposizione, se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona senza preavviso l'impiego, il datore di lavoro ha diritto a un'indennità corrispondente ad un quarto del salario mensile e inoltre al risarcimento del danno suppletivo (cpv. 1). Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all'indennità prevista al cpv. 1, il giudice può ridurre l'indennità secondo il suo libero apprezzamento (cpv. 2).
Vi è abbandono del lavoro nel senso dell'art. 337d cpv. 1 CO allorquando il lavoratore lascia il proprio posto in modo repentino senza alcuna valida giustificazione o receda il contratto con effetto immediato senza una causa grave (DTF 121 V 281 consid. 3; Aubert in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione n. 2 ad art. 337d, Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 613). L'applicazione di tale norma presuppone un rifiuto cosciente, intenzionale e definitivo del lavoratore di entrare in servizio o di continuare l'esecuzione del lavoro affidatogli. In tale caso il contratto di lavoro cessa immediatamente senza la necessità di una dichiarazione espressa (sentenza del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.2 con riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2012.47 del 31 luglio 2013, consid. 5a con riferimenti). Tuttavia qualora il rifiuto non risulti da una dichiarazione esplicita del lavoratore, il giudice deve valutare se il datore di lavoro abbia potuto in buona fede, tenuto conto di tutte le circostanze, comprendere che il comportamento del lavoratore costituisse un abbandono del posto di lavoro. Ove il comportamento del lavoratore sia equivoco, incombe al datore di lavoro di metterlo in mora e pretendere da lui l'esecuzione del contratto, eventualmente fino alla scadenza del periodo normale di disdetta (sentenza del Tribunale federale 4A_337/2013 del 12 novembre 2013 consid. 3; Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 1 ad art. 337d). Dal profilo processuale incombe così al datore di lavoro dimostrare i fatti che connotano un abbandono da parte del lavoratore del posto di lavoro (Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 1 ad art. 337d CO; A. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 337d CO; Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 613).
c) Nella fattispecie, la RE 1 si è limitata a sostenere che la lavoratrice “ha abbandonato ingiustificatamente il posto di lavoro”, non ha “disdetto regolarmente il rapporto di lavoro” e “non si è degnata nemmeno di fare una telefonata” (petizione del 27 maggio 2013, pag. 1), senza addurre alcun elemento sulle circostanze che avevano indotto la lavoratrice ad abbandonare il posto di lavoro. Dal canto suo CO 1 ha contestato di avere abbandonato il posto di lavoro, spiegando che con la datrice di lavoro erano sorte delle divergenze, sia perché non le versava gli assegni familiari in suo favore, quantunque la Cassa cantonale per gli assegni familiari ne avesse sancito il diritto, sia perché essa modificava a suo piacimento gli orari di lavoro, ragione per cui, dopo l'ennesima lite, si è accordata con lei per terminare il rapporto di lavoro il 30 maggio 2010 (osservazioni del 6 settembre 2013, pag. 2 e 3).
All'udienza del 5 novembre 2014 l'attrice ha confermato che la convenuta “non ha mai inoltrato regolare disdetta” e ha “abbandonato il posto di lavoro”, mentre la convenuta ha ribadito “di non avere abbandonato il posto di lavoro di sua iniziativa bensì in seguito all'accordo del datore di lavoro” [rappresentato] dal responsabile __________ G__________. Per l'attrice __________ G__________ “è un impiegato e non ha mansioni di responsabilità, l'unica responsabile della società è l'amministratrice, la signora C__________ __________”, mentre la convenuta ha riaffermato che “__________ G__________ aveva la competenza per concordare lo scioglimento del contratto di lavoro” (verbale del 5 novembre 2014).
d) Visto quanto precede, ammesso, come sostiene la reclamante che __________ G__________ non avesse alcuna responsabilità, è pacifico che la lavoratrice non le ha esplicitamente dichiarato l'intenzione di lasciare il posto di lavoro. Ma proprio perché la dipendente non si era più presentata al lavoro, senza apparenti ragioni, ma aveva comunicato tale decisione a un “impiegato esattamente come lei”, doveva indurre il datore di lavoro a ritenere le circostanze dell'abbandono poco chiare e diffidarla dal riprendere l'attività e avvisarla delle possibili conseguenze. In mancanza di ciò, è sorta la presunzione che il contratto sia stato sciolto consensualmente, con la relativa perdita per il datore di lavoro del diritto all'indennità per abbandono ingiustificato del lavoro (II CCA sentenza inc. 12.1995.224 del 2 novembre 1995, consid. 6; v. anche Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 1 ad art. 337d CO).
Certo, la reclamante mette in dubbio da un lato che la lavoratrice avesse parlato con __________ G__________. Se non che, davanti al primo giudice, essa non ha mai avversato tale allegazione sicché la contestazione, sollevata per la prima volta in questa sede, è nuova e come tale irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). La reclamante sostiene altresì di avere contattato telefonicamente la lavoratrice e di averla invitata a riprendere il lavoro. Tuttavia, per tacere del fatto che una volta di più l'allegazione è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv, 1 CPC), nulla agli atti dimostra la circostanza. Ne segue che, in mancanza di prove della messa in mora, l'attrice non ha diritto ad alcuna pretesa per abbandono ingiustificato del posto di lavoro (art. 337d cpv. 1 CO).
7. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
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– ; – avv. .
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.