Incarto n.
16.2015.77

Lugano

12 aprile 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo dell'11 novembre 2015 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la decisione emessa il 28 ottobre 2015 dal Giudice di pace del Circolo di Locarno nella causa SE 67/2015 (mandato) promossa con petizione del 17 agosto 2015 nei confronti di

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall' RA 1);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto del 21 marzo 2014 il procuratore pubblico __________ ha designato l'RE 1 difensore d'ufficio di CO 1. Il 23 maggio 2014 lo stesso magistrato ha revocato dal 5 maggio 2014 la nomina del citato difensore d'ufficio, l'imputata avendo designato un patrocinatore di fiducia. Il 6 maggio 2014 l'RE 1 ha trasmesso la propria nota professionale di fr. 8918.40 (onorario fr. 7964.15, spese fr. 293.60 e IVA 660.65) al Procuratore pubblico il quale, con decreto dell'11 giugno 2014 l'ha tassata in fr. 8328.65 (onorario fr. 7418.10, spese fr. 293.60 e IVA 616.95). Il 30 giugno 2014 l'RE 1 ha inviato a CO 1 una sua nota professionale per il “patrocinio civile e penale” per il periodo “marzo - maggio 2014” di fr. 1911.60 (onorario fr. 1770.– e IVA fr. 141.60). Preso atto del mancato pagamento, il 27 maggio 2015 il legale ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Locarno per l'incasso di fr. 1911.60 più interessi del 5% dal 1° agosto 2014, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 17 agosto 2015 l'RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di Locarno per ottenere il pagamento di fr. 1911.60 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2014, la rifusione di fr. 73.30 per le spese esecutive e fr. 150.– per quelle della procedura di conciliazione, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione al citato PE. Invitata a presentare osservazioni scritte, la convenuta è rimasta silente. All'udienza del 12 ottobre 2015, indetta per il dibattimento, l'attore ha confermato le sue domande, mentre la convenuta si è rifiutata “di corrispondere quanto preteso dall'istante salvo le spese per telefonate, ecc. esterne dal mandato e pagare in rate mensili fr. 20.– vista la situazione finanziaria precaria”. Statuendo il 28 ottobre 2015 il Giudice di pace ha respinto la petizione ponendo le spese processuali di fr. 260.– a carico dell'attore.

 

                                  C.   Contro la decisione appena citata l'RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11 novembre 2015 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 30 ottobre 2015. Introdotto l'11 novembre 2015 il reclamo in esame è tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

                                        

                                   3.   Il Giudice di pace, dopo avere rammentato che incombe di principio all'avvocato dimostrare il corretto adempimento del mandato, segnatamente che la prestazione fornita corrisponde a quanto effettivamente pattuito, ha ritenuto che ne va diversamente allorquanto il mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in atto un comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente accettato la prestazione siccome conforme. In tal caso l'onere della prova è rovesciato e spetta al mandante dimostrare che l'incarico non è stato adempiuto correttamente”. Egli ha quindi accertato che, nella fattispecie, la cliente non aveva contestato l'operato del legale durante lo svolgimento del mandato, né aveva contestato la decisione dell'11 giugno 2014 con cui il Procuratore pubblico aveva approvato la nota professionale dell'attore, ragione per cui non spettava all'attore dimostrare il corretto adempimento del mandato ma alla convenuta provare l'eventuale carente adempimento, ciò che, a suo avviso, non aveva fatto. Quanto alla congruità della pretesa contestata dalla convenuta, il primo giudice ha ricordato che spettava all'attore provare che l'onorario da lui rivendicato corrispondesse alle modalità di computo concordate e che fosse giustificato in base all'uso o oggettivamente proporzionato in base alle circostanze. Premesso ciò, egli ha constatato che per la richiesta di onorario per le pratiche non comprese nel mandato penale (di fr. 605.–), l'attore non aveva presentato la minima documentazione circa il lavoro da lui svolto per la convenuta”, di modo che l'ha respinta. Relativamente alla pretesa riferita alla differenza tra la retribuzione per la difesa d'ufficio stabilita dall'autorità penale e l'onorario integrale (di fr. 1165.–), egli l'ha respinta ritenendo che le condizioni economiche in cui versa la convenuta, tuttora precarie, non le permettano di fare fronte al pagamento così come previsto dall'art. 135 cpv. 4 CPP.

 

                                   4.   Il reclamante sostiene innanzitutto che con la mancata presentazione di una risposta scritta da parte della convenuta, i fatti da lui allegati nella petizione non sono stati contestati sicché devono ritenersi riconosciuti. Egli rimprovera poi al primo giudice di avere respinto la sua richiesta di onorario concernente il mandato di natura civile rilevando che le ore di lavoro per le prestazioni sono state da lui dimostrate dal dettaglio allegato alla sua nota professionale del 6 maggio 2014 e dal decreto dell'11 giugno 2014 del Procuratore pubblico. Inoltre, nella petizione, egli aveva spiegato che l'onorario di fr. 605.– da lui chiesto per tali le prestazioni corrisponde alla “differenza tra il totale delle prestazioni svolte (2435 minuti) e quelle riconosciute dall'on. Procuratore pubblico (2270 minuti)” vale a dire a 2.75 ore a una tariffa oraria di fr. 220.–. Il reclamante rileva altresì che all'udienza del 12 ottobre 2015 la convenuta si è limitata a “rifiutarsi di corrispondere quanto preteso dall'istante” senza sollevare alcuna contestazione riguardante il mandato di natura civile. Inoltre, egli soggiunge, il fatto che la cliente ha riconosciuto di dovergli pagare le spese telefoniche “dimostra che è a conoscenza del fatto che il mandato civile va remunerato separatamente da quello penale”. Infine, egli epiloga, qualora il primo giudice avesse ritenuto che le ore da lui svolte non erano state da lui sufficientemente provate, avrebbe dovuto fare capo all'interpello qualificato previsto dall'art. 247 cpv. 1 CPC.

 

                                   5.   In concreto, è indubbio che, nel termine assegnatole dal Giudice di pace, CO 1 non ha presentato alcuna risposta scritta. Ci si può chiedere se, conformemente all'opinione di una corrente maggioritaria della dottrina, prima di convocare le parti al dibattimento, il Giudice di pace, constatata la mancata presentazione della risposta scritta, non dovesse applicare per analogia l'art. 223 cpv. 1 CPC e assegnare alla convenuta un ultimo breve termine suppletorio (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, Vol. 2, n. 14 ad art. 245 con vari riferimenti; v. anche Leuenberger/Uffer -Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2ª edizione, pag. 381, n. 1.160), oppure se, come sostiene un'altra corrente dottrinale, in caso di mancata presentazione della risposta scritta, il giudice convoca le parti al dibattimento nel quale esse potranno esprimersi oralmente come l'avrebbero potuto fare se il giudice avesse indetto direttamente tale udienza (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 245; Fraefel in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 8 ad art. 245). Il quesito può rimanere indeciso poiché, quand'anche si ritenesse la convenuta preclusa, la posizione del reclamante non muterebbe.

 

                                         Ora, contrariamente all'opinione del reclamante, la mancata contestazione da parte della convenuta non è sufficiente per accogliere la sua pretesa. Dare i fatti per accertati (poiché non contestati da controparte) non significa ancora ammettere una domanda. L'accoglimento di una pretesa presuppone che siano adempiuti i requisiti di fatto stabiliti dalla norma sulla quale essa si fonda (sentenze del Tribunale federale 5A_892/2014 del 18 maggio 2015 consid. 2.2; 5A_420/2011 del 23 marzo 2012 consid. 3.5.2 con rinvio alla sentenza 4A_629/2009 del 10 agosto 2010 consid. 3.8 pubblicata in SJ 2011 I pag. 12).

 

                                         Premesso ciò, per quel che riguarda l'onorario per le prestazioni svolte in favore della cliente “al di fuori del mandato penale”, l'attore ha indicato di essersi occupato di tenere i contatti con la famiglia, con l'ex marito e con l'autorità tutoria, attività per le quali ha riservato alla convenuta “un trattamento di favore applicando un onorario orario di fr. 220.– su 2.75 ore” per un onorario dovutogli di complessivi fr. 605.– (petizione, pag. 4). Ora, se con il reclamante si può convenire che, nel dettaglio allegato alla nota professionale del 6 maggio 2014, figurano le prestazioni da lui svolte in tale ambito, l'interessato fonda la sua pretesa sul fatto che nella decisione di tassazione dell'11 giugno 2014 il Procuratore pubblico non ha riconosciuto le prestazioni legate alla gestione degli aspetti civili. Se non che, l'autorità penale ha riconosciuto un dispendio di tempo di “2270 minuti, di cui 520 minuti alla tariffa oraria di fr. 250.– (art. 5a Rtar) e 1750 minuti alla tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar), per complessivi fr. 7418.10”, non perché ha escluso “le prestazioni svolte in favore della cliente “al di fuori del mandato penale” ma poiché ha ritenuto eccessivo il dispendio di tempo esposto dal legale per la stesura delle osservazioni al Giudice dei provvedimenti coercitivi del 22 marzo 2014, quello per la redazione delle osservazioni al medesimo giudice del 5 maggio 2014 e quello per la trasferta alla “__________”, per i colloqui con l'assistita e gli ispettori P__________ e T__________ del 25 marzo 2014. Tutto il resto, comprese le spese vive, sono state ammesse. In tali circostanze, salvo l'eccezione dell'art. 135 cpv. 4 CPP su cui si tornerà, un patrocinatore d'ufficio non può – pena una sanzione disciplinare (sentenza del Tribunale federale 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 5.3.1) – emettere una nota integrativa a un cliente al beneficio dell'assistenza giudiziaria, ovvero rivendicare un'indennità complementare a quella versatagli dallo Stato (DTF 139 IV 263 consid. 2.2.1; 122 I 325 consid. 3b; 117 Ia 26 consid. 4e; Harari/Aliberti in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 19 ad art. 135 con rinvii). Ne segue che su questo punto il reclamo si rivela infondato.

 

                                   6.   Il reclamante si duole del fatto che il Giudice di pace abbia accertato in maniera manifestamente errata la precaria situazione finanziaria della convenuta e che sia giunto all'errata conclusione che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'art. 135 cpv. 4 CPP.

 

                                         a)  La retribuzione del difensore d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale è disciplinata dal codice di procedura penale. L'art. 135 CPP dispone che il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone – con i quali esiste, dopo la sua nomina, un particolare rapporto giuridico, sulla base del quale il legale ha un credito di diritto pubblico (DTF 141 IV 345 consid. 3.2) – in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato (cpv. 1). Qualora il procedimento non è concluso dalla decisione di un tribunale, spetta al ministero pubblico stabilire l'importo della retribuzione al termine del procedimento (cpv. 2; CRP, sentenza inc. 60.2015.418 del 16 dicembre 2015 consid. 3.1 con riferimenti). Secondo l'art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (lett. b).

 

                                         b)  In realtà, ove la pretesa fatta valere dal difensore d'ufficio in applicazione dell'art. 135 cpv. 4 lett. b CPP non sia già contemplata nel giudizio di merito, questa deve se del caso essere oggetto di una procedura indipendente successiva, ciò che permette poi al legale di avvalersi della via esecutiva (art. 363 segg. CPP; sentenza del Tribunale federale 6B_112/2012 del 5 luglio 2012 consid. 1.3 in SJ 135/2013 I pag. 158; Ruckstuhl in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, art. 1-195 StPO, 2ª edizione, n. 24a ad art. 135; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 2 ad art. 426 CPP; Galliani/ Marcellini in: Bernasconi/Marcellini/Mini/ Galliani/Meli/ Noseda [curatori], Codice svizzero di procedura penale CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 13 ad. 135; v. anche Lieber in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung/StPO, 2ª edizione, n. 23 ad 135; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2ª edizione n. 13 ad. 135). Su questo aspetto nemmeno sussiste­rebbe la competenza del Giudice di pace.

 

                                         c)  Sia come sia, l'applicazione della norma in questione pone quali condizioni, oltre al miglioramento delle condizioni economiche del cliente, che questi sia stato condannato al pagamento delle spese procedurali (art. 426 cpv. 1 e 2 CPP; DTF 138 IV 207 consid. 1; Harari/Aliberti, op. cit., n. 18 ad art. 135 con rinvii). Essa non trova quindi applicazione in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione (sentenza del Tribunale federale 6B_1094/2014 del 17 marzo 2015 consid. 1). Nella fattispecie l'attore, oltre a citare per esteso la disposizione in questione, si è limitato a sostenere che “la differenza tra l'onorario per la difesa d'ufficio (fr. 180.– orari) e la tariffa (di favore) richiesta alla convenuta (fr. 220.– orari) è di fr. 40.– all'ora” e che, avendo il Procuratore pubblico riconosciuto sole 29.16 ore di lavoro, aveva diritto a fr. 1165.– (fr. 40.– x 29.16 ore di lavoro: petizione, pag. 4 n. 10). Sul fatto che le condizioni finanziarie di CO 1 permettessero di far fronte al pagamento della differenza e, soprattutto, sulla condanna di lei al pagamento delle spese procedurali nulla è stato allegato e tutto si ignora. Né la convenuta ha ammesso un miglioramento delle sue condizioni economiche né ciò appariva notorio quantunque l'interessata si fosse rivolta a un difensore di fiducia. Per di più nemmeno l'attore ha chiesto alla convenuta  di collaborare all'assunzione di eventuali prove sulla sua indigenza. Difettando finanche i presupposti per applicare l'art. 135 cpv. 4 CPP, la pretesa dell'attore si rivela infondata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del diritto, dev'essere respinto.

 

                                   7.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.