Incarto n.
16.2015.83

Lugano

18 dicembre 2015/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

 

Giani, presidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 5 novembre 2015 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la decisione emessa il 22 ottobre 2015 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa n. 55/2015 (contratto di telefonia) promossa con petizione del 9 luglio 2015 dalla

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                      che il 6 agosto 2013 RE 1 ha sottoscritto con __________ SA un contratto di abbonamento per un collegamento di telefonia mobile __________;

 

                                  che in seguito al mancato pagamento delle fatture relative all'utilizzo del collegamento telefonico per i mesi da ottobre 2013 a gennaio 2014 per complessivi fr. 2627.30, il 4 marzo 2014 __________ SA ha concordato con l'utente il pagamento dello scoperto in 11 rate mensili;

 

                                  che il 10 settembre 2014 __________ SA, preso atto di come l'utente non avesse pagato interamente le rate pattuite né le ulteriori fatture inviategli, ha disdetto il contratto;

                                  che l'11 novembre 2014 __________ SA ha ceduto il credito di fr. 2804.25 nei confronti di RE 1 alla CO 1, la quale ha fatto notificare a quest'ultimo il PE n. __________ dell'UE di __________, cui l'escusso ha interposto opposizione;

 

                                  che ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 9 luglio 2015 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Est per ottenere il pagamento di fr. 2804.25 oltre interessi al 5% dal 23 febbraio 2014,
fr. 300.– per “spese di incasso/danno di mora art. 106 CO” e
fr. 82.30 per spese esecutive, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al menzionato PE;

 

                                  che all'udienza del 2 settembre 2015, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere la petizione “contestando integralmente la richiesta di controparte”;

 

                                  che statuendo il 22 ottobre 2015 il Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando il convenuto a versare all'attrice fr. 2804.25 “oltre a interessi e spese”, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE per fr. 2804.25 oltre interessi al 5% dal 23 febbraio 2014, più fr. 300.– e “spese esecutive come da conteggio del competente Ufficio di esecuzione”;

 

                                  che le spese processuali di fr. 230.–, comprese quelle della procedura di conciliazione, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–;

 

                                  che il 5 novembre 2015 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace comunicandogli il suo disaccordo alla decisione appena citata;

 

                                  che l'atto, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale reclamo, non è stato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                   che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

                                 

                                  che nella fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 5 novembre 2015 (cfr. busta di intimazione) è tempestivo;

 

                                  che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                  che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);

                                 

                                  che il Giudice di pace ha accolto la petizione, ritenendo provata l'esistenza del credito dell'attrice sulla base della documentazione da lei prodotta;

 

                                  che nel “reclamo” RE 1 asserisce di non essere d'accordo con la decisione impugnata, perché “in nessun momento ho firmato o accordato con la ditta CO 1, non ho la possibilità di pagare tutti quei soldi, perché mi trovo disoccupato e poi mi sembra un'esagerazione le spese e gli interessi, sono in una situazione precaria che mi impedisce di far fronte a tale cifra e poi sono disposto a trattare con la __________ direttamente”;

 

                                  che simili argomentazioni sono tuttavia inconferenti ai fini del giudizio;

 

                                  che relativamente alla cessione del credito, questa, salvo eccezioni che non ricorrono nella fattispecie (Probst in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 27 segg. ad art. 164), avviene anche senza il consenso del debitore (art. 164 cpv. 1 CO);

 

                                  che al riguardo, il reclamante non mette in dubbio la validità dell'atto di cessione di credito, né l'esigibilità del credito;

 

                                  che l'impossibilità di far fronte al pagamento delle debito non osta al riconoscimento giudiziale dell'esistenza e dell'ammontare dello stesso;

 

                                  che in merito alle spese e agli interessi, l'interessato non contesta di essere stato in mora con il pagamento delle varie fatture, ciò che gli impone il pagamento di interessi moratori del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) e delle spese sostenute dal creditore per l'incasso dei suoi crediti;

 

                                  che, in circostanze del genere, il reclamo deve essere respinto e può essere deciso nella composizione a giudice unico (art. 48 lett. a n. 2 LOG);

 

                                  che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma date le verosimili ristrettezze finanziarie in cui il reclamante si trova e il fatto ch'egli, sprovvisto di formazione giuridica, ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore, si prescinde tuttavia – eccezionalmente – dal riscuotere oneri processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  Il reclamo è irricevibile.

 

                             2.  Non si prelevano spese processuali.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.