Incarto n.
16.2015.8

Lugano

1° marzo 2017/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 26 gennaio 2015 presentato da

 

 

RE 1

(patrocinato dall' PA 1)

 

 

contro la sentenza emessa il 9 dicembre 2014 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa OA.2009.347 (contratto d'appalto) promossa con petizione del 4 giugno 2009 dalla

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall' PA 2);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con contratto d'appalto del 12 marzo 2007 RE 1, rappresentato dal direttore dei lavori __________ T__________, ha incaricato

                                         la società CO 1 di eseguire le opere di elettricista, descritte nel capitolato del 6 febbraio 2007 allestito in base ai piani del 9 febbraio 2007, in “due case accoppiate” in via di edificazione, sulla particella n. 761 RFD __________ di sua proprietà, per una mercede complessiva di fr. 27 000.– IVA inclusa
(fr. 13 500.– per unità abitativa).
In corso d'opera il committente ha richiesto la realizzazione di opere supplementari. Terminati i lavori, il 16 maggio 2008 l'impresa ha emesso due fatture per un totale di fr. 42 628.30 IVA inclusa (fr. 20 828.75 per la Casa 1 e fr. 21 799.55 per la Casa 2) e, considerati gli acconti versati di complessivi fr. 27 000.–, ha chiesto al committente il pagamento di un saldo di fr. 15 628.30. Il 15 luglio 2008 l'impresa ha sollecitato il pagamento dello scoperto e l'indomani il direttore dei lavori ha proposto una liquidazione per le opere aggiuntive di fr. 5500.–, che non è stata accettata. Il 1° dicembre 2008 RE 1 ha versato fr. 6000.–. Visto il suo rifiuto di pagare la totalità della mercede richiestagli, il 21 gennaio 2009 l'CO 1 gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio e­secuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 9628.30 oltre interessi al 5% dal 16 giugno 2008, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Con petizione del 4 giugno 2009 l'CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di 9628.30 oltre interessi al 5% dal 16 giugno 2008 così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE. Nella sua risposta del 21 agosto 2009 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. L'attore ha replicato il 23 settembre 2009 e il convenuto ha duplicato il 23 ottobre 2009, ognuno rimanendo sulle proprie posizioni. L'udienza preli­minare si è tenuta il 25 novembre 2009 e l'istruttoria è terminata il 18 novembre 2013. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 30 dicembre 2013 esse hanno mantenuto il rispettivo punto di vista.

 

                                  C.   Statuendo il 9 dicembre 2014 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione nel senso che il convenuto è stato è stato condannato a versare all'attrice fr. 9628.30 oltre interessi del 5% dal 15 luglio 2008 ed è stata rigettata in via definitiva l'opposizione al noto PE. Le spese processuali di complessivi fr. 5000.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.– di ripetibili.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 gennaio 2015 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata con conseguente rigetto della petizione. Con decreto del 27 gennaio 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2015 l'CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione ove il valore litigioso sia inferiore a

                                         fr. 10 000.– (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC). La competenza di questa Camera a trattare il reclamo è pertanto data (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto l'11 dicembre 2014. Rimasto sospeso dal 18 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il termine di ricorso sarebbe giunto a scadenza lunedì 26 gennaio 2015. Introdotto l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omes­so, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla ba­se degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

 

                                   3.   Il Pretore aggiunto ha qualificato come appalto il contratto stipulato dalle parti e ha rammentato, in particolare, che il prezzo fisso stabilito dalle parti (art. 373 CO) è determinante per l'opera originariamente progettata, mentre per eventuali modifiche dell' ordinazione che danno luogo a prestazioni supplementari la mer­cede, salvo accordo contrario, è calcolata secondo l'art. 374 CO, ovvero secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore. Premesso ciò, il primo giudice, sulla scorta delle risultanze istruttorie, ha constatato l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto a quelle descritte nel capitolato e incluse nel prezzo di fr. 27 000.– e ha altresì accertato la congruità della richiesta di pagamento dell'attrice per rapporto alle opere supplementari eseguite. Donde l'accoglimento della petizione, salvo sulla decorrenza degli interessi.

 

                                   4.   Per quel che riguarda i fatti, il Pretore aggiunto ha ritenuto incontestato che “nel corso della realizzazione le unità abitative da due sono diventate quattro”. RE 1 ritiene manifestamen­te errato tale accertamento rilevando che i piani esecutivi del 9 febbraio 2007, consegnati alla controparte per elaborare l'offerta, non siano stati modificati dopo la stipulazione del contratto, tant'è che sugli stessi figurava già la posa di due cucine al livello -2 (grottino). Se non che, in prima sede il convenuto medesimo ha sostenuto che sono stati realizzati “4 appartamenti, rispetto ai due inizialmente progettati” e che “rispetto ai piani esibiti dall'CO 1, nell'esecuzione dei due immobili abitativi, è stata aggiunta unicamente una cucina per parte, al piano livello  -2” (duplica del 23 ottobre 2009, pag. 1 e 2). Quanto ai piani ese­cu­tivi è possibile che essi siano gli stessi di quelli presentati con la domanda di costruzione a posteriori. Resta il fatto che, in con­creto, determinante non è tanto la modifica dei piani esecutivi ma piuttosto la questione di sapere se vi sia stata l'esecuzione di ope­re supplementari rispetto all'offerta presentata dall'attrice e se, in tal caso, le sia dovuta una mercede supplementare rispetto a quella pattuita.

 

                                   5.   Per il reclamante, il Pretore aggiunto, sulla scorta di una valutazione “non corretta” delle deposizioni testimoniali e della perizia, ha erroneamente stabilito che l'appaltatore aveva dimostrato l'esistenza di opere supplementari oltre a quelle da lui ammesse. Il primo giudice ha ritenuto che __________ D__________ e __________ C__________, dipendenti dell'attrice, avevano confermato l'esecuzione di diverse opere aggiuntive e che per il perito giudiziario __________ M__________ le opere supplementari eseguite sono da ricondurre alle seguenti voci: “Quadro Secondario”, “Impianto luce piano terra”, “Impianto luce piano cantina”, “Impianto luce primo piano”, “Impianto forza calorica” e “Impianto corrente debole”, che nell'offerta sono i capitolati indicati, rispettivamente, con le lettera B, D, E, F, G e H.

 

                                         Ora, che opere supplementari siano state eseguite è indubbio. Lo stesso reclamante ne ha ammesso una certa esecuzione per almeno fr. 6000.– (doc. I). Dal canto suo, il perito ha accertato personalmente previo sopralluogo le opere eseguite dall'impresa non contemplate nel contratto d'appalto e le ha valutate in
fr. 13 688.15 IVA inclusa per la Casa 1 e in fr. 14 122.25 IVA inclusa per la Casa 2 (perizia pag. 8 e allegati 6 e 7). Il reclamante si limita a contrapporre una propria interpretazione delle prove assunte senza però indicare perché le deduzioni fatte dal Pretore aggiunto siano insostenibili. Al riguardo non basta il fatto che le deposizioni
non sono propriamente univoche, che le dichiarazioni dei dipendenti dell'attrice vanno valutate con circospezione e o che l'accertamento delle opere supplementari è ben lontana dal grado di convincimento manifestato dal Pretore aggiunto” per dimostrare l'arbitrarietà dell'apprezzamento delle prove fornita dal primo giudice. Anche sotto questo profilo il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.

 

                                   6.   Il reclamante censura il fatto che il Pretore aggiunto ha ritenuto corretto il sistema di fatturazione utilizzato dall'attrice. A suo parere essa avrebbe dovuto allestire due fatture separate, ossia una relativa alle opere incluse nel contratto a forfait con l'indicazione del prezzo fisso concordato di fr. 13 500.– per ogni casa (IVA inclusa) e un'altra per le opere supplementari, calcolate con prezzi unitari e l'aggiunta dell'IVA, anziché mischiare le prestazioni da retribuire “a corpo” con quelle supplementari da retribuire “a misura”. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che, trattandosi di opere aggiuntive rientranti sotto i medesimi capitoli dell'offerta - benché precisate e distinte dal rispettivo numero CPN (Catalogo delle posizioni normalizzate) - il modo più corretto era proprio quello di computare, rispettivamente detrarre, la differenza tra gli importi dell'offerta e quelli della fattura per ciascun capitolo interessato dai lavori supplementari”. A suo parere, “stante come la maggior parte delle differenze siano state aggiunte e non detratte, appare favorevole al convenuto il fatto che gli importi dell'offerta, da comparare con quelli a consuntivo, non siano stati ridotti in proporzione al prezzo forfetario complessivamente pattuito”.

 

                                         Ora, che per maggior chiarezza la ditta potesse allestire due fatture separate è possibile. Resta il fatto che con le conclusioni del primo giudice, il reclamante non si confronta. Del resto, rispetto al prezzo di fr. 14 291.70 dell'offerta del 6 febbraio 2007 (doc. 2), il prezzo forfettario di fr. 13 500.– per ogni casa fissato nel contratto d'appalto presentava un ribasso del 5.5% (cfr. doc. E e F ultime pagine). Nelle fatture del 16 maggio 2008 per la Casa 1 (doc. E) e la Casa 2 (doc. F) l'CO 1 ha ripreso i medesimi capitoli dell'offerta (A quadro principale, B quadri secondari, C distribuzione corrente debole, D impianto luce piano cantina, E impianti luce piano terreno, F impianto luce primo piano, G impianti forza calorica, H impianti corrente debole), indicando per ciascuno di essi le opere realizzate come da contratto (con i prezzi lordi previsti nel capitolato) e quelle supplementari. Al costo lordo totale dell'insieme di tutte le prestazioni l'impresa ha poi applicato una percentuale di sconto del 6, anziché quella pattuita del 5.5. Salvo quest'ultimo aumento, la mercede per le opere previste contrattualmente è dunque stata calcolata come pattuito. Nel risultato, la conclusione del Pretore aggiunto, resiste alla critica, tanto più che il reclamante nemmeno discute il fatto che per il perito i maggiori costi generati dalle opere aggiuntive, indicati nelle fatture in fr. 7310.92 per la Casa 1 (doc. E) e in fr. 8270.72 per la Casa 2 (doc. F) erano finanche superiori, essendo stati da lui quantificati in “fr. 12 674.20 per la Casa 1 e in fr. 13 076.15 per la Casa 2” (allegati 6 e 7 alla perizia).

                                      

                                   7.   Il reclamante, rilevato di non avere mosso nel suo allegato conclusivo una nuova critica e di essersi limitato a commentare le prove assunte in istruttoria, non condivide l'accertamento del primo giudice secondo cui, relativamente all'impianto di termopompa, vi è stata una modifica del contratto d'appalto. Per il Pretore aggiunto, il convenuto dopo avere in un primo tempo “contestato che l'attrice aveva eseguito l'impianto completo, solo con le conclusioni, e quindi in maniera tardiva, ha aggiunto che “sulla base dei piani doc. 5 e C, CO 1 avrebbe dovuto prevedere, sin dall'offerta, l'esecuzione di un impianto aria-acqua e non aria-aria come inizialmente ipotizzato dal proprietario e quindi avrebbe dovuto inserire, già a quel momento, un impianto con varie distribuzioni e non un impianto termopompa compatto” e che il suo “sbaglio nell'allestimento del preventivo non le darebbe il diritto di far valere per questo lavoro dei costi supplementari”. Il primo giudice ha inoltre respinto l'obiezione del convenuto, considerando che “al proprietario, rispettivamente al direttore lavori F__________, incombeva il dovere di verificare il contenuto e la conformità del contratto e dell'offerta prima di sottoscriverli” e che “per allestire il preventivo, il committente aveva dato a CO 1 l'offerta di un'impresa concorrente con i prezzi cancellati alfine di apporvi i propri. In tale offerta la posizione riguardo all'impianto di termopompa prevedeva un sistema compatto, che era stato ripreso tale e quale nel preventivo. Soltanto in corso d'opera è stato consegnato all'impresa lo schema di realizzazione definitivo che prevedeva invece un impianto con varie distribuzioni, ciò che ha richiesto un lavoro diverso e maggiore rispetto a quello preventivato (testimonianze D__________ del 16.01.2012, pag. 1 e 2 e __________ del 16.01.2012, pag. 3).”

 

                                         Nella fattispecie, la questione di sapere se la critica sollevata nelle conclusioni dal convenuto fosse ammissibile può rimanere indecisa, giacché il reclamante non si confronta compiutamente con l'ulteriore argomentazione del Pretore aggiunto. Egli, infatti, non spende una parola per contestare la conclusione del primo giudice secondo cui la conformità del capitolato all'opera da realizzarsi avrebbe dovuto essere verificata, da lui o dal direttore dei lavori, prima della sottoscrizione del contratto. In tali circostanze la censura dev'essere disattesa già per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Ne discende che sulla scorta dei fatti accertati dal Pretore aggiunto, che come si è visto resistono alla critica, neppure si può ritenere che egli abbia erroneamente applicato il diritto. In ultima analisi il reclamo, infondato, dev'essere respinto.

 

                                   8.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.