|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
|
vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 30 dicembre 2015 presentato da
|
|
CO 1 |
||
|
|
|
|
|
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 5__________ RFD di __________ B__________, sorge il “Condominio Residenza __________”, costituito l'8 giugno 2014 da RE 1, composto di 7 proprietà per piani. Tra il 9 maggio 2005 e il 20 giugno 2006 il promotore ha venduto sei proprietà per piani rimanendo proprietario della n. __________ (136/1000) con diritto esclusivo sull'unità n. 1.
B. Tra
settembre del 2011 e il luglio del 2012, la ditta I__________ SA di __________,
che aveva eseguito diversi interventi nella “Residenza __________”, ha trasmesso
alla “S__________ Residenza __________, __________, a.c.a Sig. RE 1, __________,
__________” sei fatture per complessivi fr. 2902.15. L'8 marzo 2013 l'Ufficio
fallimenti di Lugano ha comunicato alla “S__________ Residenza __________, __________,
a.c.a Sig. RE 1, __________, __________”, che il 1° marzo precedente il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva pronunciato il fallimento della I__________
SA e ha chiesto il pagamento delle menzionate fatture. La destinataria non ha
reagito e la società CO 1, che nell'ambito del fallimento della I__________ SA aveva
ottenuto la cessione del citato credito, il 14 agosto 2014 si è rivolta alla debitrice
per ottenere il pagamento di
fr. 2902.15. RE 1 ha comunicato alla CO 1 di avere versato, il 12 marzo
2012, fr. 3240.– alla società fallita. Con lettere del 25 agosto e 21 novembre
2014 la cessionaria ha contestato che l'importo di fr. 3240.– fosse stato
versato a saldo delle fatture di cui ha nuovamente sollecitato il pagamento.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l'11 dicembre 2014 dall'Ufficio esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la “Comunione dei compr. part. n. 5__________ C__________”, rappresentata da “RE 1” per l'incasso di fr. 2902.15 più interessi al 5% dal 30 settembre 2014 a titolo di “credito acquistato da CO 1 __________ dal fallimento I__________ SA” e di fr. 300.– quale “indennità/costi di procedura”. Rimasti infruttuosi i tentativi di notifica, l'Ufficio esecuzione di Lugano ha poi pubblicato il PE sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino (FUCT n. __________/2015 del __________ 2015). Preso atto che l'escussa non aveva interposto opposizione, il 26 marzo 2015 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione. Il 14 aprile 2015 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha emesso un avviso di pignoramento a carico dell'escussa per complessivi fr. 3826.80 e il 5 giugno successivo ha convocato la “comunione dei compr. part. n. 5__________ C__________ / rappr. RE 1”, a volersi presentare entro il 4 luglio 2015 all'Ufficio esecuzione medesimo.
D. Il 29 ottobre 2015 RE 1 ha promosso davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest un'azione fondata sull'art. 85a LEF per ottenere che, sospesa in via cautelare l'esecuzione n. __________, sia accertata l'inesistenza del credito di fr. 3826.80 e che in tale misura sia annullata l'esecuzione stessa. Il 3 novembre 2015 il Giudice di pace ha assegnato alla convenuta un termine fino il 2 dicembre 2015 per presentare le proprie osservazioni e ha ordinato all'Ufficio esecuzione di Lugano di sospendere la procedura di pignoramento. Nelle sue osservazioni del 1° dicembre 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione dell'azione, sollevando preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'attore. Con ordinanza del 10 dicembre 2015 il Giudice di pace ha notificato l'atto all'attore con l'avvertenza che, trascorso il termine fissato per il 18 dicembre 2015, egli avrebbe emanato la decisione. Il 14 dicembre 2015 l'attore ha chiesto al primo giudice “di assegnargli un congruo termine per replicare oppure di voler citare le parti per il contradittorio” e ha chiesto di assumere le prove da lui già notificate nel suo memoriale.
E. Statuendo il 18 dicembre 2015, il Giudice di pace ha respinto l'azione e ha revocato la sospensione del pignoramento relativo al precetto esecutivo n. __________. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico dell'attore tenuto a rifondere alla convenuta fr. 300.– per ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto alla Camera di esecuzione e fallimenti con un reclamo del 30 dicembre 2015 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annullamento della decisione impugnata e sua riforma nel senso di accogliere la petizione, o quanto meno di rinviare gli atti al primo giudice affinché “abbia a garantire la tenuta di un'udienza pubblica/rispettivamente il diritto di essere sentito” e “abbia ad assumere le prove” indicate nella petizione. L'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza. Con decisione del 19 gennaio 2016 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Il rimedio non è stato notificato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Nella
fattispecie RE 1 ha promosso un'azione fondata sull'art. 85a LEF per ottenere
che, sospesa in via cautelare l'esecuzione n. __________, sia accertata l'inesistenza
del credito di
fr. 3826.80 e che in tale misura sia annullata l'esecuzione stessa. Il Giudice
di pace, in estrema sintesi, ha accertato la carenza di legittimazione attiva
ragione per cui trattandosi di un presupposto di merito ha così respinto
l'azione.
Ora, diversamente dalla decisione con cui l'autorità pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione (art. 85a cpv. 2 LEF) che ha indole cautelare (Bodmer/Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 2 in fine e 19 ad art. 85a con richiami di dottrina), il termine per appellare una decisione in materia di “annullamento o sospensione giudiziali dell'esecuzione” (art. 85a LEF) dipende dalla procedura con cui tale azione è trattata (si veda la nuova nota marginale dell'art. 85a LEF). In concreto, il valore litigioso è inferiore a fr. 30 000.–, di modo che la causa sarebbe stata disciplinata dal rito semplificato (art. 243 cpv. 1 CPC). Il reclamo andava presentato perciò entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 1 CPC). L'indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione impugnata è invero doppiamente erronea: oltre al termine sbagliato anche l'autorità di ricorso competente non è la Camera di esecuzione e fallimenti. Tale imprecisione non ha tuttavia comportato nessun pregiudizio per il reclamante, il cui reclamo, introdotto il 30 dicembre 2015, entro il termine di più breve di 10 giorni, è senz'altro tempestivo ed è stato trasmesso a questa Camera per competenza.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che il precetto esecutivo n. 1733364 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano indica come debitore la “Comunione dei compr. part. n. 5__________ C__________, rappr. RE 1 c/STWEG Res. __________, Via __________ a B__________” e che l'attore, oltre a essere rappresentante della Comunione di comproprietari, è proprietario della proprietà per piani n. __________ con diritto esclusivo sull'unità n. 1. Premesso ciò, egli ne ha concluso che l'azione di accertamento di inesistenza del debito non potesse essere presentata da RE 1 singolarmente, donde la mancanza di legittimazione attiva.
4. Il reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere violato il suo diritto di essere sentito, perché ha statuito senza prima concedergli la possibilità di esprimersi in merito alle osservazioni del 1°dicembre 2015 della convenuta in una replica scritta oppure in occasione di un'udienza pubblica ai sensi dell'art. 6 CEDU. Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1).
a) ln concreto, il Giudice di pace, dopo avere ricevuto la petizione, l'ha notificata alla convenuta assegnandole un termine fino al 2 dicembre 2015 per presentare le proprie osservazioni. Preso atto del memoriale del 1° dicembre 2015, egli l'ha notificato all'attore avvertendolo che, trascorso il termine indicato nel 18 dicembre 2015, egli avrebbe emanato la decisione. Il 14 dicembre 2015 l'attore ha chiesto al primo giudice “di assegnargli un congruo termine per replicare oppure di voler citare le parti per il contradittorio” e ha chiesto di assumere le prove da lui già notificate nel suo memoriale. Il Giudice di pace non ha concesso né l'uno né l'altro e ha emesso la sua decisione.
b) Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 Cost. è una componente del diritto ad un processo equo e comprende il diritto di prendere conoscenza degli atti sottoposti dalle altre parti all'autorità e di potersi esprimere in proposito, indipendentemente dalla loro rilevanza per il giudizio (DTF 142 III 52 consid. 4.1.1 con riferimenti). Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un nuovo mezzo di prova versato agli atti contenga elementi che richiedono la formulazione di osservazioni da parte loro; è quindi necessario dare loro la facoltà di determinarsi se lo ritengono opportuno (DTF 138 I 484 consid. 2.1 pag. 485, con riferimenti). Il diritto di replica vale per tutte le procedure giudiziarie, di modo che prima della pronuncia della sua decisione, il giudice deve pertanto comunicare alle parti ogni presa di posizione o documento versato agli atti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi. Egli non è però tenuto a fissare un termine al riguardo, ma deve soltanto lasciare, tra l'ultimo atto di una parte e il pronunciato, un lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di depositare osservazioni se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1).
c) Nella fattispecie, il primo giudice non ha ritenuto necessario fissare alla parte un termine per replicare (art. 225 CPC) ma ha avvertito la parte che avrebbe emanato la decisione entro una determinata data. Nulla impediva pertanto all'attore di replicare spontaneamente per iscritto entro il termine indicato. Certo, si potrà fors'anche discutere sulla brevità dello stesso, ma nemmeno il reclamante pretende che tale lasso di tempo fosse inadeguato. Sotto questo profilo non si scorge una violazione del diritto di essere sentito.
d) Più delicata la questione della pubblica udienza. L'art. 6 n. 1 CEDU garantisce infatti a ogni persona il diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine sia della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Dandosi una richiesta chiara e inequivocabile, il giudice deve di principio ordinare un dibattimento pubblico e può rifiutarlo solo a titolo eccezionale segnatamente, oltre ai motivi indicati all'art. 6 n. 1 secondo periodo CEDU, in caso di intempestività della richiesta, di mancato rispetto dei principi della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto (istanza vessatoria o improntata a una mera tattica dilatoria), in presenza di un ricorso manifestamente infondato, inammissibile o, al contrario, manifestamente fondato o ancora in presenza di questioni altamente tecniche (DTF 141 I 99 consid. 5.1; 142 I 190 consid. 3.3.1). Premesso ciò, non risulta che uno dei motivi elencati fosse realizzato. Né è dato di capire perché il Giudice di pace non abbia dato seguito alla richiesta dell'attore. In tali circostanze è palese la violazione di procedura non è di poco momento e comporterebbe, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (sentenza del Tribunale federale 5A_315/2016 del 7 febbraio consid. 7.1 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2 e 135 I 279 consid. 2.6.1).
e) Una violazione, anche grave, del diritto di essere sentito, può essere sanata, quando la parte può esprimersi liberamente davanti ad un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo, oppure quando il rinvio della causa sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con riferimenti). Ora, per tacere del fatto che la legittimazione delle parti è una questione di diritto (DTF 142 III 787 consid. 3.1.4), come si vedrà in appresso, la carenza di legittimazione attiva dell'attore è manifesta. In tali circostanze il rinvio degli atti al primo giudice si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione e servirebbe solo a dilazionare la procedura, oltre che a offendere il principio di celerità (nel medesimo senso: CCR, sentenza inc. 16.2015.5 dell'8 febbraio 2017 consid. 6).
5. Il reclamante si duole del fatto che il Giudice di pace ha dato per scontato che egli è l'amministratore del Condominio “Residenza __________” allorquando egli non lo è mai stato. Né egli avrebbe potuto agire quale rappresentante degli altri comproprietari giacché nessuno lo ha incaricato dell'amministrazione.
a) La legittimazione delle parti – attiva dell'attore, passiva del convenuto – è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Difettando tale qualità, l'azione è respinta e non dichiarata irricevibile indipendentemente dalla realizzazione degli elementi oggettivi della pretesa fatta valere (DTF 142 III 786 consid. 3.1.4). Dandosi un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito posto in esecuzione a norma dell'art. 85a LEF la legittimazione attiva appartiene a chi, nell'esecuzione oggetto della vertenza, ha il ruolo di debitore escusso, mentre quella passiva appartiene al creditore escutente (sentenza del Tribunale federale 5A_193/2017 del 27 marzo 2017 consid. 3.1 con riferimenti).
b) In concreto, il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano indica come debitore la Comunione dei comproprietari della particella “n. 5__________ RFD di C__________”. A prescindere dal fatto che in realtà si trattava della comunione dei comproprietari della particella n. 5__________ RFD di __________ B__________, come per altro ammette l'attore (petizione, pag. 3), è palese che nella procedura esecutiva in questione RE 1 non era il debitore escusso. Un semplice comproprietario non si identifica con la comunione dei comproprietari (RtiD II-2008 pag. 661 n. 33c consid. 3a). In presenza di due soggetti giuridici diversi, non è dato di capire perché il reclamante sostenga di essere legittimato ad agire in un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito gravante un'altra persona. Che egli non sia l'amministratore della comunione dei comproprietari è possibile. Resta il fatto che egli non è la parte debitrice indicata nel precetto esecutivo notificatogli al suo recapito come semplice rappresentante. Né il fatto che egli sia stato chiamato personalmente a comparire davanti all'ufficio di esecuzione lo rende debitore escusso, in discussione non essendo il suo patrimonio ma quello della comunione dei comproprietari. Poco importa, in questa procedura, che debitrice non fosse la comunione dei comproprietari ma lo fossero i singoli comproprietari. Che il debito sia inesistente o estinto è possibile, ma una volta di più RE 1 non è legittimato a chiederne personalmente l'accertamento dell'inesistenza. Nel quadro di un apprezzamento anticipato, l'audizione di D__________ M__________, il quale per il reclamante avrebbe dovuto confermare che “le pretese avversarie sono in gran parte inesistenti e comunque e in tutti i casi estinte”, appare così ininfluente ai fini del giudizio. Nelle circostanze descritte, il reclamo, che non ha evidenziato alcun errore manifesto nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del diritto, dev'essere respinto.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 450.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
|
|
– avv.; – avv..
|
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.