Incarto n.
16.2016.14

Lugano

30 agosto 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 22 febbraio 2016 presentato dalla

 

 

RE 1 

 

 

contro la sentenza del 1° febbraio 2016 emessa dal Giudice di pace supplente del circolo di Mendrisio, nella causa n. C 34-2015 (contratto di lavoro) promossa con istanza del 19 ottobre 2015 da

 

 

 

 CO 1  ()

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con contratto del 7 settembre 2015 la società RE 1 di Mendrisio, attiva nella gestione di distributori di carburante con esercizi pubblici annessi, ha assunto dal 7 settembre 2015 CO 1 come impiegata nel ristorante ‟Allo S__________ˮ a __________. Il contratto, di durata determinata fino al 7 dicembre 2015, preve­deva uno stipendio orario lordo di fr. 20.87 (salario fisso fr. 17.22, ‟indennizzo vacanze 10.65%ˮ fr. 1.83, ‟indennizzo festività di 2.27%ˮ fr. 0.39 e ‟parte di 13° mensilità 8,33%”  fr. 1.43).

 

                                  B.   In una lettera del 22 settembre 2015 il datore di lavoro ha inoltrato alla dipendente la disdetta del rapporto di lavoro comunicandole che “a partire dalla data odierna, continuerà a lavorare per noi fino ai termini di quanto il contratto prescrive. Oggi 23 settembre 2015, non si è presentata per i tre giorni obbligatori di disdetta regolamentareˮ. Il 3 ottobre 2015 la RE 1 ha consegnato alla lavoratrice fr. 1279.45, corrispondenti al salario per il mese di settembre 2015, per 75 ore di lavoro. Il 9 ottobre 2015 CO 1 ha rivendicato dal datore di lavoro il pagamento di complessivi fr. 297.90 (dieci ore di straordinari di fr. 188.40), contestando altresì la trattenuta di fr. 65.– per pasti non consumati, così come la deduzione di fr. 89.– invece che di fr. 44.50 per il contributo dovuto “per spese esecutive CCNL”.

 

                                  C.   Con istanza di conciliazione del 19 ottobre 2015 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio, chiedendo il versamento di complessivi fr. 312.70 (fr. 188.40 per ore di lavoro straordinarie, fr. 65.– per pasti indebitamente trattenuti e fr. 44.50 per spese esecutive erroneamente trattenute per intero), compresi gli interessi del 5% dal 30 settembre 2015. All'udienza del 19 novembre 2015 le parti si sono accordate di far allestire dal sindacato OCST di __________ dei conteggi del salario in favore della dipendente che tenessero conto delle posizioni delle parti.

 

                                  D.   All'udienza del 28 gennaio 2016, indetta per la continuazione della conciliazione, CO 1 ha sostanzialmente confermato la sua pretesa, chiedendo l'emanazione di una decisione sulla base dell'art. 212 CPC. L'amministratore unico della RE 1, __________ R__________, ha sottoscritto il verbale segnalando però di non riconoscere “quanto scritto in questo verbale. Firmo per il semplice motivo che il Giudice di pace mi ha imposto di firmare contrariamente avrebbe chiamato la poliziaˮ.

 

                                  E.   Statuendo il 1° febbraio 2016 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza obbligando la RE 1 a versare a CO 1 fr. 275.20 oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2015. Le spese processuali di fr. 75.– sono state poste a carico dello Stato mentre la convenuta è stata tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 15.–.

 

                                  F.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2016 contestando la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2016 CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 2 febbraio 2016 sicché il reclamo, datato 19 febbraio 2016 ma impostato il 22 febbraio successivo (cfr. timbro postale), è senz'altro ricevibile.

 

                                   2.   Al reclamo la RE 1 allega il contratto di lavoro, la busta paga per il settembre 2015 e la stessa busta paga sottoscritta dallo Studio Fiduciario __________ il 25 novembre 2015. Tali documenti figurano già nel fascicolo trasmesso dal Giudice di pace di modo che la loro produzione è dunque superflua.

 

3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii).

 

                                   4.   Nella decisione impugnata il Giudice di pace supplente, richiamato l'art. 21 CCNL 2015 del settore alberghiero e della ristorazione, ha considerato il conteggio delle ore effettuate prodotto dalla lavoratrice una “valida prova”. Egli ha così accertato che tali ore andavano remunerate al minimo salariale (art. 10 CCNL: fr. 18.73 all'ora lordi senza alcuna riduzione), a cui andavano aggiunte le indennità per festivi-vacanze-tredicesima e dedotte le trattenute ‟AVS-AD-INP-IP-IPG mal. donneˮ. In mancanza di una prova dell'effettivo consumo (art. 29 CCNL) il primo giudice ha poi riconosciuto la pretesa dell'istante di fr. 65.– per i pasti non consumati, ma ha negato il riconoscimento di fr. 89.– di trattenuta del contributo per le spese esecutive del CCNL “che non risulta essere stata applicata nel conteggio di settembre 2015”. In definitiva il primo giudice ha accolto l'istanza per fr. 275.20 (fr. 187.30 per 10 ore straordinarie a fr. 18.73, fr. 39.80 d'indennità per festivi-vacanze-tredicesima 21.25333%, fr. 16.90 di trattenute ‟AVS-AD-INP-IP-IPG mal. donne 9.013%ˮ, fr. 65.– di pasti non consumati) oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2015.

 

                             5.   a) Premesso che non vi sono contestazioni sul fatto che il contratto di lavoro in esame fosse sottoposto al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (cfr. doc. B), la reclamante sostiene innanzitutto che il salario pattuito di fr. 17.22 “è per il periodo di prova di 3 mesi”. Così argomentando, tuttavia, essa non si confronta minimamente con la motivazione del primo giudice secondo cui, rinviando alla relazione del sindacato, nella fattispecie si applica il salario minimo di fr. 18.73 previsto dal CCL, una riduzione dello stipendio dell'8% durante il periodo di prova entrando in considerazione solamente per i lavoratori senza esperienza nel settore, ciò che non era il caso per l'attrice.

 

                                   b)  La reclamante rileva poi che “gli orari di lavoro [dell'istante] sono quelli in busta paga firmata CO 1-RE 1” e spiega che l'istante ha lavorato 75 ora complessive, 40 ore la prima settimana, 25 ore la seconda e 10 ora la terza. A suo avviso, le ore segnalate “nella busta paga” dovevano essere contestate alla sua consegna, ragione per cui le ore supplementari ora richieste sono ‟abusiveˮ, tanto più alla luce della riduzione delle ore dalla seconda settimana.

 

                                         Come ricordato dal Giudice di pace supplente, l'art. 21 cpv. 3 del  CCNL prevede che il datore di lavoro deve tenere un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo (controllo del tempo di lavoro), fermo restando che, se egli non adempie a tale obbligo in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo dei giorni di riposo effettivi tenuti dal collaboratore sono ammessi come mezzo di prova. Questa norma attribuisce al controllo effettuato dal lavoratore valenza probatoria e non solo di allegazione di parte (sentenza del Tribunale federale 4A_467/2011 del 3 gennaio 2012, consid. 5 con rinvii). Sotto questo profilo, in assenza di un controllo dell'orario di lavoro effettivo da parte del datore di lavoro, il primo giudice non può essere rimproverato per essersi riferito al conteggio versato agli atti dalla lavoratrice per determinare il numero di ore supplementari da questa eseguite.

 

                                         Quanto al fatto che la lavoratrice abbia formulato le sue pretese solo dopo la fine del rapporto di lavoro, è vero che l'interessata ha firmato il foglio paga del mese di settembre 2015 (osservazioni al reclamo pag. 1, n. 3 e 4) e che le riserve da lei espresse in calce allo stesso non concernevano le ore di lavoro (v. doc. A). Se non che, la reclamante dimentica che per l'art. 341 cpv.1 CO il lavoratore non può rinunciare validamente ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia (CCR sentenza inc. 16.2013.6 del 22 maggio 2014 consid. 5a con riferimenti). Ne segue che l'attrice non poteva rinunciare validamente al pagamento delle ore effettuate. La sua pretesa non può pertanto dirsi abusiva.

 

                                         c)  L'argomento secondo cui “dalle istituzioni ci si aspetta un giusto equilibrio, con difesa del datore di lavoro, colui che paga le tasseˮ si esaurisce in mera recriminazione di cui è arduo per altro inferire il senso. Fuori tema, al riguardo non occorre diffondersi oltre.

 

                                   d)  La reclamante lamenta il fatto che la lavoratrice era stata assunta in base a “un colloquio in cui essa aveva assicurato di aumentare il volume di lavoro portando avventori” e aveva prospettato “capacità di svolgere piccoli lavori d'ufficio mentre essa non era in grado nemmeno di archiviare fatture”. Quali conseguenze ai fini del giudizio avrebbero tali apodittiche asserzioni non è invero dato di capire. Si aggiunga che l'art. 10 CCNL non prevede, come sembra credere l'interessata, che in mancanza delle capacità esposte durante il colloquio si possa operare una riduzione dello stipendio minimo previsto quasi fosse una sanzione.

 

                                   e)  Relativamente al fatto che l'istante “non solo ha consumato pasti ma anche cappuccini e brioches senza pagare”, la reclamante non si confronta nemmeno di scorcio con la motivazione del Giudice di pace secondo cui il datore di lavoro non aveva dimostrato l'effettivo consumo dei pasti, come peraltro era indicato nel contratto di lavoro (doc. B, pag. 3 punto 15 ‟in assenza di accordi scritti diversi in materia di vitto e alloggio, valgono le detrazioni minime cogenti stabilite dall'amministrazione federale delle contribuzioni per le prestazioni effettivamente percepite.ˮ). La censura si rivela dunque irricevibile.

 

                                   f)   Circa al fatto che “la documentazione allegata è firmata dal nostro commercialista”, non è dato di capire, né l'interessato spiega, quale valenza possa avere la conferma della correttezza della busta paga da parte dello studio Fiduciario __________ (cfr. approvazione allegata alla lettera dell'11 dicembre 2015 agli atti), il professionista non potendosi che limitare a un controllo formale del conteggio allestito dal suo cliente. In caso di contestazioni, a seconda dei principi in materia di prove, incombe alla parte dimostrare la correttezza del conteggio. E nella fattispecie, come si è visto, spettava alla convenuta tenere un controllo sulle ore e sui pasti.

 

                                   g)  Per quel che riguarda la richiesta d'indennizzo dovuto al fatto che “dopo un calo del lavoro e visti i risultati è stato così disdetto il contratto con CO 1 e questa non si è presentata sul posto di lavoro nei tre giorni di preavviso”, la pretesa, del tutto generica e nemmeno quantificata, non stata fatta valere in prima sede ciò che la rende d'acchito irricevibile (art. 326 CPC). Al riguardo non occorre attardarsi.

 

                                   h)  Sul fatto che il Giudice di pace abbia abusato dei suoi poteri pretendendo che __________ R__________, amministratore della società, firmasse il verbale sotto minaccia di chiamare la polizia, si conviene che una parte può rifiutarsi di sottoscrivere un verbale d'udienza assumendosene eventuali conseguenze, il previgente art. 119 cpv. 3 CPC ticinese prevedendo finanche la menzione sul verbale di chi non vuole sottoscriverlo. Per tacere del fatto che l'interessato non pretende tuttavia che la verbalizzazione sia viziata, la questione è ininfluente ai fini del giudizio. Per di più, contrariamente a quanto essa sembra credere, il fatto di apporre la firma in calce al protocollo non significa riconoscere la pretesa avversaria ma eventualmente la completezza e la correttezza della verbalizzazione. Al riguardo non occorre dilungarsi.

 

                                   6.   In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Giudice di pace supplente, deve essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Né, in mancanza di richiesta, si assegna al reclamante un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ,

–   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.