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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire sul reclamo 29 febbraio 2016 presentato dalla
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RE 1
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contro la sentenza del 2 febbraio 2016 emessa dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 29/C/13/PE (contratto di appalto) promossa con istanza del 28 febbraio 2013 dalla |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 20 maggio 2010, nel corso dell'edificazione di una proprietà per piani sulla particella n. 4 RFD di __________, sezione __________ (‟cantiere __________ – mapp. 4 – __________, appartamenti 2 e 4ˮ), si è tenuta una riunione di cantiere alla presenza – segnatamente – degli architetti S__________ __________ e V__________ __________ dello CO 1 di __________, che si occupava della progettazione e della direzione lavori, dell'avv. M__________ __________, amministratore unico della società RE 1, e di __________ __________ C__________ (“detto __________ __________”), in cui tra l'altro si sono discusse le possibilità edificatorie dell'adiacente particella n. 1049, appartenente a quest'ultimo. Sul verbale redatto al termine della riunione figura in particolare quanto segue:
‟Discusso preventivo per esecuzione modellino. Committenza accettato costo di ca. fr. 1'700/1'800.– per l'esecuzione. Procedere.ˮ.
Il modello in scala 1:100 in materiale plastico (forex) del “terreno, curve di livello di 4 mm di spessore, con muro di sostegno esistente e sopraelevazione” è stato costruito dall'arch. I__________ __________, il quale, l'8 settembre 2010, ha trasmesso la sua fattura di fr. 2690.– complessivi alla RE 1 che l'ha saldata.
B. Il 21 novembre 2011 la CO 1 ha inviato alla RE 1 una fattura di fr. 3704.40 per l'allestimento di disegni e coordinamento per la creazione del modello eseguito dall'arch. I__________ __________. Constatato il mancato pagamento, il 27 agosto 2014 la stessa ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 3704.40, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
C. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 28 febbraio 2013, la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo Lugano Ovest per ottenere dalla RE 1 il pagamento di fr. 3704.40 più interessi al 5% dal 1° gennaio 2012 e accessori. Chiamata a presentare osservazioni la convenuta ha proposto di respingere la petizione chiedendo al giudice di pace di statuire in base alle prove già agli atti. Nella sua replica (‟contro osservazioniˮ) del 24 giugno 2013 l'attrice ha mantenuto la sua richiesta notificando prove. All'udienza del 18 dicembre 2013, indetta per dibattimento, le parti hanno riaffermato il loro punto di vista.
D. Statuendo con decisione del 2 febbraio 2016 il Giudice di pace, ha accolto la petizione e condannato la convenuta a versare all'attrice fr. 3704.40 oltre interessi del 5% dal 9 gennaio 2012, ordinando altresì il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 250.– sono state “condonate” mentre il convenuto è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 350.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 febbraio 2016 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 19 maggio 2016 la CO 1 propone di dichiarare irricevibile il reclamo o quanto meno di respingerlo.
Considerando
in diritto: 1. Nella fattispecie, contrariamente a quanto crede la reclamante, la decisione impugnata non è stata emanata dal Giudice di pace come autorità di conciliazione, la quale è competente solo per decidere controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC), ma nella procedura semplificata applicabile nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 30 000.– (art. 243 cpv. 1 CPC). Tali decisioni sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta il 3 febbraio 2016. Introdotto 29 febbraio 2016, il reclamo in esame è pertanto è pertanto ricevibile.
2. Al reclamo la RE 1 allega una serie di documenti che però figurano già nel fascicolo trasmesso dal Giudice di pace. La loro produzione è dunque superflua.
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo mani-festa mente errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii).
4. Dal profilo formale la CO 1 afferma nelle proprie osservazioni che il reclamo è irricevibile per carenza di motivazione, la reclamante non esponendo le critiche in maniera chiara e circostanziata e senza un'argomentazione esaustiva.
Ora, che un reclamo debba essere “motivato” (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC) non fa dubbio. Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale sono quindi insufficienti per motivare un reclamo. La motivazione di un reclamo, che ha esigenze equivalenti a quella di un appello (sentenza del Tribunale federale 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2 con rinvii), dev'essere sufficientemente esplicita per permettere all'autorità di secondo grado di comprenderla facilmente. In un reclamo non basta quindi elencare possibili errori nei quali sarebbe caduto il primo giudice, ma – come sopra esposto (v. consid. 3) – occorre spiegare almeno succintamente in cosa consista l'errata applicazione del diritto e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti e quale conseguenza ne derivi ai fini del giudizio. In concreto, nel suo allegato la reclamante censura chiaramente la validità degli accordi tra le parti sull'esecuzione del modellino confrontandosi con la motivazione del Giudice di pace e spiegando in cosa consiste l'errata applicazione del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Tanto basta ai fini delle ricevibilità del rimedio. Quanto alle singole censure, ciascuna di esse sarà oggetto di una disamina particolareggiata.
5. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere constatato che la convenuta nemmeno pretendeva di non essere stata al corrente del verbale della riunione di cantiere del 26 aprile 2010 in cui risultava l'accettazione da parte sua il preventivo di circa fr. 1700/1800.– per l'esecuzione di modellino, ha ritenuto che quantunque non fosse controfirmato il verbale “si ritiene accettato” se “chi ha delle osservazioni o correzioni” non ne chiede “la puntualizzazione che ritiene meglio”. Ne ha così dedotto che la convenuta, quale committente, aveva accettato “non solo l'esecuzione del modello (incontestato) ma che CO 1 si occupasse della sua esecuzione, altrimenti occorreva indicare chi se ne sarebbe occupato”. E egli ha soggiunto, un modellino in scala 1:100 “non si costruisce senza indicazioni e disegni, soprattutto se considerano tre varianti”.
Per il Giudice di pace appare chiaro che l'attrice, che “si stava occupando per la RE 1 del mappale confinante, in presenza di un più ampio contesto non abbia inserito nel preventivo per la realizzazione del modello anche la sua consulenza sicché non ha ravvisato una negligenza o una mancanza di trasparenza nei confronti della cliente. Egli, poi, non senza esporre come l'attrice avrebbe dovuto distinguere tra il lavoro dell'architetto responsabile e quello del disegnatore, ha ritenuto che la fattura alla tariffa oraria di fr. 125.– l'ora “nel suo risultato medio tra i due non cambierebbe considerando che il primo ha svolto 12 ore e il secondo 14”. E per il primo giudice, anche la pretesa di fr. 180.– relativa alle spese diverse, sebbene non specificatamente documentata, “potrebbe trovare spiegazione nei costi di riproduzione dei piani necessari alla costruzione del modello”. Donde, in definitiva, l'accoglimento della petizione.
6. La RE 1 contesta anzitutto il contenuto del verbale di riunione di cantiere del 20 maggio 2010 (doc. E) ribadendo che non reca alcuna firma e che non vi è nessuna prova dell'invio alle parti. Essa contesta l'esistenza della prassi evocata dal primo giudice, per il quale i verbali delle riunioni di cantiere non sono sottoscritte dai presenti ma vengono trasmessi in un secondo tempo sicché la parte che intende apporre puntualizzazioni deve segnalarle pena l'accettazione del contenuto. A suo parere, pertanto, la convinzione personale del primo giudice non vale come regola giuridica ed è arbitraria.
Così argomentando, la reclamante non si confronta compiutamente con la motivazione del primo giudice secondo cui essa non aveva contestato di essere a conoscenza del verbale. E in effetti, davanti al primo giudice, la convenuta mai aveva preteso di non avere ricevuto una copia del verbale in questione. Per il resto, sulle varie prassi di cantiere si potrà anche discutere, resta il fatto che il modellino è stato costruito e che la RE 1 ha saldato la fattura di I__________ __________. Sulla questione di sapere quali prestazioni fossero intese nell'indicazione sul verbale ‟Committenza accettato costo di ca. fr. 1'700/1'800.– per l'esecuzioneˮ si tornerà qui di seguito. Al riguardo privo di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), in proposito il reclamo si rivela irricevibile.
7. La reclamante ritiene che il noto verbale comproverebbe tutt'al più solo l'incarico di eseguire il modello, prestazione per altro onorata quantunque la fattura fosse superiore a quanto preventivato. A suo avviso, da tale verbale non si può dedurre invece il conferimento di un tale mandato alla convenuta. Anzi, essa soggiunge, il primo giudice ha erroneamente sovvertito l'onere della prova dell'art. 8 CC giacché spettava all'attrice dimostrare la conclusione di un contratto tra le parti e non a lei provare di avere incaricato altri per le medesime prestazioni rivendicate dall'istante. Essa rileva così che il modellino è stato costruito e pagato e nulla dalla fattura di I__________ __________ fa riferimento a prestazioni dell'istante, alla quale la fattura nemmeno è stata inviata. E, per lei, tale fattura era omnicomprensiva tanto più che essa non era al corrente delle direttive per onorari d'architetti (doc. M), prodotte dall'attrice ma non trasmesse dal primo giudice, né della corrispondenza tra l'attrice e il costruttore. Per la reclamante, inoltre, nulla dimostra che un modellino in scala, 1:100 non si costruisce senza indicazioni, né l'istante ha mai adotto tale circostanza sicché il primo giudice, architetto di professione, ha verosimilmente fatto capo alle proprie conoscenze. Essa sostiene poi che l'attrice nemmeno ha provato le condizioni e i termini del contratto “relativo alla realizzazione di un più ampio mandato inerente il cantiere di __________”, sicché con la rinuncia all'assunzione di prove al riguardo, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che “vi era stata negligenza e poca trasparenza nei confronti della ricorrente”.
a) In primo luogo occorre stabilire se le parti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà, e dunque abbiano perfezionato la conclusione di un contratto (art. 1 cpv. 1 CO). La conclusione di un contratto d'appalto non è soggetta a una forma particolare, potendo essere validamente concluso anche oralmente o tacitamente (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 167 n. 406). È indubbio poi che in una causa come quella in esame retta dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC) è applicabile il principio attitatorio sicché spetta alle parti – non al giudice – il compito di allegare e provare i fatti sui quali fondano le loro pretese.
b) Nella fattispecie, dal noto verbale (doc. E) risulta che le parti, segnatamente gli architetti S__________ __________ e V__________ __________ dello CO 1 di __________, che si occupavano della progettazione e della direzione lavori del cantiere “__________” sulla particella n. 4 __________ sezione __________, l'avv. M__________ __________, amministratore unico della società RE 1, e il proprietario della particella n. 1049 hanno ‟Discusso preventivo per esecuzione modellino. Committenza accettato costo di ca. fr. 1'700/1'800.– per l'esecuzione. Procedereˮ. Nell'impossibilità di accertare la reale e concorde volontà delle parti a questo riguardo, sulla base di un'interpretazione secondo il principio dell'affidamento si può ragionevolmente ritenere che lo CO 1 e la RE 1 abbiano concluso un accordo sull'esecuzione di un modellino riguardante le possibilità edificatorie della particella n. 1049 al costo di fr. 1700.–/1800.–. Ovvero, in altre parole, che l'attrice si era impegnata in modo vincolante a fornire le sue prestazioni per quel prezzo forfetario. Quantunque non sia presunta, le parti hanno per finire pattuito una mercede a corpo nel senso dell'art. 373 CO e non una mercede secondo il valore dell'opera (art. 374 CO).
c) L'attrice era pertanto tenuta a compiere l'opera per la somma concordata, senza diritto ad alcun aumento, nemmeno in caso di maggior lavoro e maggiori spese rispetto quanto previsto (art. 373 cpv. 1 CO). In caso di contestazioni incombe all'appaltatore dimostrare quali prestazioni fossero comprese nel prezzo forfetario e quelle invece escluse (sentenza del Tribunale federale 4A_501/2017 del 31 luglio 2018 consid. 2.2.1; Gauch, op. cit., pag. 372; n. 906; Zindel/Pulver/ Schott in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 39 ad art. 373; Chaix in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 36 ad art. 373). In concreto, tuttavia salvo “esecuzione del modellino”, tutto si ignora al riguardo.
Certo, una mercede a corpo non esclude che l'appaltatore, in virtù dell'art. 373 cpv. 2 CO, possa fatturare al committente degli aumenti, in particolare qualora circostanze straordinarie non imputabili allo stesso, che non potevano essere previste o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, abbiano impedito o reso oltremodo difficile il compimento dell'opera (II CCA, sentenza inc. 12.2016.158 del 12 febbraio 2018 consid. 7.2.2 con rinvio a DTF 113 II 513 consid. 3b). E, una volta di più, incombe all'appaltatore provare la modifica del contratto e le spese supplementari che ne derivano (sentenza del Tribunale federale 4A_433/2017 del 29 gennaio 2018 consid. 3.2.3). Se non che, nella fattispecie, l'attrice nemmeno ha allegato l'esistenza di tali circostanze, né tanto meno queste risultano dagli atti. Ne segue che l'attrice ha diritto al prezzo pattuito, che costituisce al tempo stesso un limite minimo e massimo, ma non a una mercede supplementare.
d) D'altro canto la reclamante non può essere seguita laddove pretende che l'accordo riguarda solo la realizzazione materiale del modello. Certo, si può disquisire sul fatto che “un modello in scala 1:100 non si costruisce senza indicazioni e disegni soprattutto poi se deve considerare 3 varianti” sia una circostanza notoria o meno (sulla nozione; DTF 143 IV 380). Resta il fatto che per comune esperienza la costruzione di un modellino raffigurante una costruzione è il prodotto del lavoro intellettuale proprio di un architetto. E l'interessata non pretende che I__________ potesse costruire il modello senza dei piani, ma ammette che con lo stesso costruttore vi era stato un accordo sul preventivo di fr. 2500.– per la costruzione del modello (reclamo pag. 5 in alto). Se ne deduce che il contratto per la realizzazione materiale del modello esulava dall'accordo del 20 maggio 2010 concluso tra RE 1 e la CO 1, il quale riguardava le prestazioni intellettuali effettuate da quest'ultimo. Che la convenuta abbia onorato le prestazioni del costruttore per la realizzazione del modello non fa pertanto decadere le pretese dell'attrice.
e) Nelle circostanze descritte la convenuta non può essere astretta a versare più della mercede contrattuale e viceversa l'attrice non può pretendere più di fr. 1750.–. Ciò rende superfluo esaminare le contestazioni sull'ammontare della fattura, il committente dovendo sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato previsto (art. 374 cpv. 3 CO). Il reclamo, che ha evidenziato un'errata applicazione del diritto, deve essere accolto entro tali limiti.
8. Visto quanto precede e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC la decisione impugnata deve essere riformata nel senso che la petizione è accolta limitatamente a fr. 1750.–. Quanto agli interessi, essi decorrono dal 9 gennaio 2012, data di per sé non contestata dalla reclamante.
9. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Si giustifica così di suddividere gli oneri processuali in ragione di un mezzo ciascuno e di compensare le ripetibili. Medesima sorte segue il dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, fermo restando che il Giudice di pace ha condonato la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che la convenuta è con- dannata a versare all'attrice la somma di fr. 1750.– oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 2012.
Conseguentemente l'opposizione interposta al PE __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano è respinta in via definitiva limitatamente a fr. 1750.– oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 250.– sono condonate. Le ripetibili son compensate.
II. Le spese processuale del reclamo, di fr. 400.–, sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.