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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire sul reclamo 25 marzo 2016 presentato da
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e RE 1
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contro
la sentenza del 15 marzo 2016 emessa dal Giudice di pace del circolo di Quinto
nella causa n. 08/15 (contratto di lavoro) promossa con istanza del 16 ottobre 2015 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 19 giugno 2013 RE 1 e RE 2, gerenti dell'Osteria __________ hanno assunto CO 1 come “collaboratrice di ricezione” per un salario base di fr. 3700.– mensili lordi sulla base di un contratto di durata indeterminata sottoposto al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. Il 6 dicembre 2013 le parti hanno sottoscritto il seguente accordo:
In data odierna di comune accordo per motivi disciplinari e irrevocabili chiudiamo il nostro rapporto di lavoro
A fine lavoro riceve [la lavoratrice] fr. 200.– per il lavoro fatto
Il 29 luglio 2014 l'Ufficio di controllo CCNL ha rilasciato su richiesta di CO 1 una relazione con conteggio dal quale risultava che alla dipendente sarebbero ancora spettati complessivi fr. 3973.40 (fr. 761.65 di giorni di riposo, fr. 331.45 di festivi, fr. 1429.10 di vacanze e fr. 1451.20 di tredicesima mensilità). Chiamati a prendere posizione sul documento, RE 1 e RE 2 hanno avversato le pretese della lavoratrice.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 16 ottobre 2015 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Giudice di pace del circolo di Quinto per ottenere il pagamento di fr. 3973.40. Nelle loro osservazioni del 18 novembre 2015 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale essi hanno rivendicato un'indennità di fr. 1050.– oltre interessi del 5% dal 6 dicembre 2013, per abbandono del posto di lavoro, offrendo vari mezzi di prova. Nella sua replica e risposta riconvenzionale del 2 dicembre 2015 CO 1 ha confermato la propria domanda avversando quella avversaria. Nei successivi memoriali dell'8 e del 14 gennaio 2016 le parti hanno ribadito le loro posizioni, i convenuti mantenendo la richiesta di assumere mezzi di prova.
C. Il 21 gennaio 2016 il Giudice di pace, reputando terminata la fase dibattimentale senza che vi fossero nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, ha citato le parti alle arringhe finali. Il 25 gennaio 2016 i convenuti hanno ricordato al Giudice di pace di avere offerto l'audizione di vari testimoni, hanno chiesto la loro assunzione e postulato l'annullamento delle arringhe finali. L'attrice, dal canto suo, ha comunicato il 27 gennaio 2016 di ritenere ‟la problematica conclusaˮ e postulato l'emanazione della decisione. Il giorno successivo il Giudice di pace ha confermato le arringhe finali. Il 29 gennaio 2016 i convenuti hanno nuovamente chiesto di fissare un'udienza istruttoria o di emanare un'ordinanza sulle prove, producendo un documento. Il 9 febbraio 2016 il Giudice di pace ha richiesto all'Ufficio di controllo del CCNL l'invio di altra documentazione.
D. Alle arringhe finali del 18 febbraio 2016 l'attrice ha confermato sulla scorta di un memoriale scritto il suo punto di vista. I convenuti hanno ribadito la necessità di procedere all'istruttoria e hanno riaffermato le loro domande. Statuendo il 15 marzo 2016 il Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando i convenuti a versare all'attrice fr. 3773.40. Non sono state prelevate spese processuali e non sono state assegnate ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2016 chiedendone – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la riforma nel senso di respingere la petizione o in via subordinata l'annullamento affinché vengano assunte le prove notificate o venga emanata una formale decisione di reiezione delle prove offerte dopo l'esperimento di un'udienza istruttoria. Con decreto del 6 aprile 2016 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Invitata a presentare osservazioni al reclamo CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al legale dei convenuti il 17 marzo 2016, sicché il reclamo, introdotto il 25 marzo 2017, è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha anzitutto accertato che l'accordo di cessazione del rapporto di lavoro e i fatti che hanno portato allo scioglimento del contratto per motivi disciplinari non erano contestati, donde l'inutilità di sentire i testi offerti dai convenuti. Ciò premesso, egli dopo avere richiamato l'art. 341 CO, secondo il quale durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può rinunciare a crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, ha accertato che il secondo paragrafo dell'accordo “non ha alcun valore, salvo per il versamento di fr. 200.– quale anticipo dei crediti esigibili (art. 339 CO)”. Il primo giudice ha poi appurato la correttezza del calcolo effettuato dall'Ufficio di controllo CCNL, “che non tiene in considerazione eventuali richieste (inesistenti) del datore di lavoro” relative al risarcimento in virtù dell'art. 337b cpv. 2 CO del danno da loro subìto. Quanto alla domanda riconvenzionale, il Giudice di pace l'ha respinta, la cessazione consensuale del rapporto di lavoro essendo valida. In definitiva egli ha accolto la petizione e ha obbligato i convenuti a versare all'attrice fr. 3773.40.
4. Dopo una lunga cronistoria della vicenda, i reclamanti contestano che l'accordo trovato con la lavoratrice il 6 dicembre 2013 sia contrario all'art. 341 CO. A loro avviso non si tratta di una rinuncia alle prestazioni previste dal contratto collettivo di lavoro ma di un accordo che tiene conto delle reciproche pretese, segnatamente le loro derivanti dal comportamento della lavoratrice, ciò che i testi offerti avrebbero potuto confermare. Per altro, essi soggiungono, in presenza di una transazione del genere l'art. 341 cpv. 2 CO non è applicabile. Oltre a ciò, essi asseverano che il comportamento dell'attrice trascende nell'abuso di diritto poiché mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo in cui riconosceva le sue colpe essa ha formulato rivendicazioni contro il datore di lavoro “pretendendo di ottenere di più di quanto ha accettato di ricevere sottoscrivendo la transazione”.
Asseverano i reclamanti che i testi, respinti dal primo giudice senza una decisione formale sulle prove, avrebbero permesso di provare l'abbandono del posto di lavoro da parte dell'istante, di inquadrare l'accordo, dimostrare il grave atteggiamento della dipendente e il danno che i convenuti potevano far valere nei suoi confronti. Essi respingono poi il rimprovero del primo giudice di non avere quantificato e chiesto alcun risarcimento del danno, ritenendosi tacitati con il noto accordo. In assenza di tale intesa, essi sostengono, avrebbero senz'altro fatto valere una tale richiesta e tale aspetto avrebbe dovuto essere chiarito con l'istruttoria.
5. Giusta l'art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità della disdetta, alle parti è data anche la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro nella misura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge e in particolare i principi che discendono dall'art. 341 cpv. 1 CO. Quest'ultima norma prevede – come ricordato dal Giudice di pace – che il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia (CCR sentenza inc. 16.2013.6 del 22 maggio 2014 consid. 5a; v. che Aubert in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 1 ad. art. 341).
Il dipendente può nondimeno rinunciare a tali diritti con un accordo di scioglimento del rapporto di lavoro, che richiede il libero consenso delle parti ed è valido quando presenta chiaramente un carattere transattivo, ovvero contiene delle reciproche concessioni (DTF 136 III 467; 119 II 450, consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 4A_96/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.1). Il momento determinante per stabilire l'ampiezza delle reciproche concessioni delle parti è quello della conclusione dell'accordo. Ove l'accordo sia redatto dal datore di lavoro, il lavoratore deve aver potuto beneficiare di un tempo di riflessione e non essere stato colto alla sprovvista al momento della firma (sentenza del Tribunale federale 4A_364/2016 del 31 ottobre 2016 consid. 3.1; CCR sentenza inc. 16.2013.27 del 24 giugno 2014 consid. 5a con rinvii).
In caso di transazione il giudice deve quindi assicurarsi che il lavoratore non abbia rinunciato senza compensazione sufficiente a diritti risultanti da disposizioni imperative. Determinanti sono solo le conseguenze della rinuncia delle pretese, che è subordinata a un'appropriata equivalenza delle reciproche concessioni delle parti (DTF 144 III 243 consid. 2.3.2; 136 III 473, consid. 4.5 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 4A_96/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.1; CCR sentenza inc. 16.2013.27 del 24 giugno 2014 consid. 5a con rinvii).
6. Il Giudice di pace ha considerato l'accordo di cessazione del rapporto di lavoro nullo in quanto contrario all'art. 341 cpv. 1 CO. Egli, tuttavia, ha trascurato che ove tale accordo contenesse reciproche concessioni e queste fossero equivalenti, il dipendente può lecitamente rinunciare ai suoi diritti. Occorre vagliare perciò se l'accordo litigioso è stato frutto di concessioni reciproche ed equivalenti.
a) Nella fattispecie non è contestato che lo scioglimento del rapporto di lavoro sia avvenuto per motivi disciplinari, né che le parti abbiano messo fino al loro rapporto contrattuale consensualmente. Contrariamente a quanto credono i reclamanti, tuttavia, il fatto che entrambe le parti abbiano reciprocamente rinunciato a loro pretese ancora non significa che la rinuncia della dipendente ai suoi diritti non violi l'art. 341 cpv. 1 CO. Affinché all'accordo possa essere riconosciuto un carattere transattivo, è necessario che la rinuncia fatta dal lavoratore risulti per lui più favorevole o sia all'incirca di valore analogo a quella della controparte (II CCA sentenza inc. 12. 2011.36 dell'8 febbraio 2012 consid. 5.2 con rinvii; v. anche Aubert, op. cit., n. 7 ad. art. 341).
b) Relativamente al valore delle pretese a cui la lavoratrice avrebbe rinunciato non è revocato in dubbio, né in prima sede i convenuti lo hanno contestato, che esse ammontano a fr. 3973.40 complessivi (fr. 761.65 di giorni di riposo, fr. 331.45 di festivi, fr. 1429.10 di vacanze e fr. 1451.20 di tredicesima mensilità), così come calcolato dall'Ufficio di controllo CCNL. In virtù del menzionato accordo, con il quale l'interessata ha ottenuto fr. 200.–, essa ha così rinunciato al versamento di fr. 3773.40.
c) Quanto al valore delle pretese a cui hanno rinunciato i convenuti, davanti al primo giudice, essi hanno rivendicato, in via riconvenzionale, fr. 1050.– per abbandono ingiustificato del posto di lavoro (art. 337d CO; risposta e domanda riconvenzionale pag. 6 in alto), senza pretendere di avere subìto altri danni, segnatamente quelli previsti dall'art. 337b cpv. 2 CO. Essi hanno infatti giustificato lo scioglimento del rapporto di lavoro e la sottoscrizione del doc. D con l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte della dipendente (arringhe finali all'inizio: ‟l'accordo è stato firmato in seguito all'abbandono del posto di lavoro da parte della signora CO 1ˮ).
In questa sede, i reclamanti parrebbero invero pretendere che il comportamento della lavoratrice giustificherebbe altresì una richiesta di risarcimento danni in virtù dell'art. 337b cpv. 2 CO. Se non che, per tacere del fatto che essi neppure definiscono precisamente quali danni avrebbero subìto, l'argomentazione è nuova e in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC inammissibile. La loro rinuncia ascende quindi a fr. 1050.–. Appare evidente una certa sproporzione fra le concessioni reciproche, a scapito della lavoratrice. La conclusione del primo giudice di ritenere l'accordo in questione nullo non può dirsi errata.
d) Né si può dire che nel rivendicare le sue pretese dopo mesi l'istante abbia agito abusivamente. In base a costante giurisprudenza, solo se sussistono ulteriori circostanze particolari un abuso di diritto può essere riconosciuto nella contraddizione sgorgante dal fatto che una parte abbia dapprima acconsentito a un accordo per poi successivamente prevalersi dell'inefficacia della pattuizione prevista dal diritto imperativo. La soluzione contraria avrebbe infatti per conseguenza di privare, mediante l'applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CC, il lavoratore della protezione offertagli dal diritto imperativo. Il semplice fatto di lasciar trascorrere del tempo, agendo però nel termine di prescrizione, non connota un abuso, salvo il caso in cui il ritardo cagioni in maniera riconoscibile degli inconvenienti al debitore, come la difficoltà di stabilire l'ammontare del credito o se procura all'avente diritto un vantaggio ingiustificato (sentenza del Tribunale federale 4A_341/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 3.2 con rinvii).
In concreto i convenuti non pretendono che l'accordo sia stato a suo tempo proposto dall'attrice. Né è dato di sapere quale svantaggio ingiustificato, evitabile in caso di una eventuale richiesta formulata in un periodo precedente, possa essere insorto ai convenuta dal fatto che l'attrice abbia atteso circa otto mesi dalla fine del rapporto contrattuale, tanto meno ove si pensi che essi hanno potuto far valer le loro pretese in giudizio. Ne segue che al riguardo il reclamo si rivela infondato.
7. I reclamanti rilevano che la loro domanda riconvenzionale non è stata formalmente respinta, il dispositivo della decisione impugnata essendo silente al riguardo. A loro dire, quindi, la richiesta deve essere ancora giudicata. L'argomentazione è pretestuosa. Dai considerandi della decisione impugnata risulta che ‟La domanda riconvenzionale è respinta in quanto come da paragrafo 1 della presente, la chiusura del rapporto di lavoro consenziente è validaˮ (consid. 4). E ciò non poteva certo sfuggire agli interessati patrocinati da un legale. Premesso ciò, se un tribunale dimentica di esaminare – anche solo in parte – una richiesta di giudizio (infra petita), si versa in un diniego di giustizia che va censurato con i normali mezzi d'impugnazione. Si versa per contro in un caso di rettifica se il tribunale, pur avendo esaminato una richiesta di giudizio, dimentica – ad esempio – di formulare il dispositivo (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 5 ad art. 334; Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 334; Schwander in: in: Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol II, 2ª edizione, n. 5 ad art. 334) In concreto, il dispositivo della sentenza impugnata è senz'altro incompleto, ma ciò si riconduce palesemente a una svista manifesta nella redazione dello stesso. Non trattandosi di un diniego di giustizia, la correzione dell'errore di scritturazione del dispositivo incombe, se del caso, al Giudice di pace (Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 334).
8. I reclamanti chiedono, in via subordinata, di annullare la sentenza impugnata affinché il primo giudice assuma le prove da loro offerte o emani una formale decisione di rigetto delle stesse.
a) Relativamente all'emanazione di un'ordinanza sulle prove, è vero che essa è obbligatoria, quantunque il giudice parrebbe potervi rinunciare per economia processuale o per ragioni particolari (I CCA sentenza inc. 11.2017.90 del 19 giugno 2018 consid. 4 con rinvii di dottrina). Sia come sia, in concreto i reclamanti non spiegano però quale pregiudizio sarebbe loro derivato dal fatto che il Giudice di pace ha respinto con la decisione finale (anziché con ordinanza separata) le prove da loro offerte. Su questo punto non soccorre dunque diffondersi.
b) Quanto alle prove offerte, i reclamanti sostengono che le stesse avrebbero potuto dimostrare i motivi che hanno portato alla sottoscrizione del noto accordo, l'atteggiamento assunto dalla lavoratrice durante il periodo lavorativo e quanto incassato dalla stessa oltre a quanto stabilito nell'accordo. Si trattava in sostanza di dimostrare il fondamento della pretesa fatta valere in via riconvenzionale. Se non che, come evidenziato dal primo giudice, “i fatti che hanno portato allo scioglimento del contratto per motivi disciplinari non sono contestati”. Non si vede pertanto perché andrebbero assunti testimoni per dimostrare un fatto non litigioso. Oggetto di una prova possono essere solo fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC). Se un fatto non è controverso, non occorre dimostrarlo. Ne segue che l'apprezzamento anticipato delle prove eseguito dal Giudice di pace resiste alla critica.
9. Il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Giudice di pace, deve pertanto essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano oneri processuali.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Quinto.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.