Incarto n.
16.2016.20

Lugano

4 gennaio 2017/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 18 marzo 2016 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la decisione emessa il 19 febbraio 2016 dal Giudice di pace del circolo di Gambarogno nella causa inc. 1/CO/2016 (azione di manutenzione) promossa con istanza dell'11 gennaio 2016 da

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                     che dal 1° gennaio 2016 M__________ e CO 1 hanno concluso un contratto di affitto agricolo con la A__________ SA avente per oggetto la particella n. 27 RFD di __________, situata in zona agricola;

 

                                  che su di una parte del terreno del fondo oggetto del contratto, RE 1 ha costruito un piccolo magazzino e un pollaio-piccionaia, dove tiene galline, piccioni e colombe, senza alcuna autorizzazione da parte del proprietario o degli attuali affittuari;

 

                                  che l'11 gennaio 2016 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Gambarogno, chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere lo sgombero del menzionato fondo;

 

                                  che all'udienza di conciliazione del 28 gennaio 2016 le parti non hanno raggiunto un accordo e il Giudice di pace ha preannunciato l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, qualora entro 15 giorni il fondo affittato dall'istante non fosse stato sgomberato dal convenuto;

 

                                  che, nulla essendo intervenuto, con decisione del 19 febbraio 2016 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha ordinato a RE 1 di sgomberare il fondo entro il 25 marzo 2016, ponendo le spese processuali di fr. 180.– a carico del convenuto;

 

                                  che il 18 marzo 2016 RE 1 si è rivolto a questa Camera, chiedendo di posticipare l'esecuzione della decisione;

 

                                  che nelle sue osservazioni del 10 maggio 2016 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo;

 

                                  che il 20 maggio 2016 RE 1 ha presentano una replica spontanea;

 

e considerando

 

in diritto:                    che, in concreto, la competenza di questa Camera è pacifica, il valore litigioso indicato dall'istante in fr. 1900.– non è contestato e appare verosimile;

 

                                  che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212);

 

                                  che il reclamo, introdotto il 18 marzo 2016, è tempestivo;

                                 

                                  che la documentazione prodotta con la replica spontanea è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326);

 

                                  che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                  che il Giudice di pace ha accolto l'istanza poiché “l'attore per contratto doveva ricevere il terreno libero da ingombri di qualsiasi natura”;

 

                                  che RE 1 si limita a chiedere di rinviare la data di esecuzione della decisione per consentirgli di trovare una nuova sistemazione per i suoi animali, la cui cura è per lui di giovamento ai suoi problemi di salute, ma non esprime una sola critica nei confronti della decisione del Giudice di pace, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;

 

                                  che di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure chiesto dal reclamante (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367), donde l'irricevibilità del reclamo;

 

                                  che ad ogni modo l'interessato non fa valere alcun titolo che lo legittima ad occupare la parte di fondo in questione;

 

                                  che l'eventuale consenso del precedente fittavolo non vincola quello nuovo;

 

                                  che, in definitiva, il reclamante non può prevalersi di circostanze tali da impedire l'esecuzione della decisione (art. 341 cpv. 3 CPC);

 

che in circostanze siffatte, il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

 

                                  che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di indennità alla controparte, nessuna richiesta in tal senso essendo stata formulata dall'istante.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  Il reclamo è irricevibile.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 100.– sono a carico del reclamante.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Gambarogno.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.