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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 5 aprile 2016 presentato da
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CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 |
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esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 24 settembre 2013 RE 1 ha sottoscritto con CO 1 CO 2 e CO 3 e con CO 4, membri della comunione ereditaria fu CO 2 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________, per una pigione annua di fr. 5340.– pagabile in rate mensili anticipate di fr. 445.– cadauna, oltre a un acconto per le spese accessorie di fr. 480.– annui pagabile in rate mensili anticipate di fr. 40.– e un deposito di garanzia di fr. 890.–. Il 23 novembre 2015 i locatori hanno inviato al conduttore una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, invitandolo a pagare entro 30 giorni l'importo di fr. 2910.–, corrispondente alle pigioni scoperte dei mesi da giugno a novembre 2015. Non avendo ricevuto alcun versamento, il 23 dicembre 2015 i locatori hanno notificato al conduttore su modulo ufficiale la disdetta straordinaria del contratto di locazione per il 31 gennaio 2016.
B. Il 1° febbraio 2016 RE 1 si è rivolto all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, contestando la disdetta e chiedendo la protrazione della locazione. All'udienza di conciliazione del 25 febbraio 2016 le parti non hanno raggiunto un accordo e all'istante è stata rilasciata l'autorizzazione ad agire. RE 1 non ha promosso azione di contestazione della disdetta né ha chiesto la protrazione della locazione nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 209 cpv. 4 CPC.
C. Con istanza del 4 marzo 2016, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la sua immediata espulsione dall'ente locato e l'ingiunzione a ogni usciere o agente della forza pubblica di prestare loro man forte nell'esecuzione della decisione a loro semplice richiesta. All'udienza del 22 marzo 2016, indetta per la discussione, il convenuto ha chiesto una proroga di ulteriori i 30 giorni per la riconsegna dell'appartamento, mentre gli istanti hanno confermato le loro domande. Statuendo il 31 marzo 2016 il Pretore ha accolto l'istanza, ordinando a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – l'immediata espulsione dall'ente locato e ponendo a carico del convenuto le spese dell'eventuale deposito dei mobili e degli oggetti da lui non ritirati, così come fr. 200.– di oneri processuali e fr. 200.– quale indennità in favore degli istanti.
D. Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 aprile 2016 volto a ottenere l'annullamento del giudizio impugnato “in attesa del conteggio corretto”, la concessione di una protrazione del contratto di locazione e la rescissione del contratto di lavoro di custode. ll memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, la competenza di questa Camera è pacifica, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 1455.–. Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 1° aprile 2016 di modo che il reclamo, introdotto il 5 aprile 2016, è senz'altro tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Il Pretore ha accolto l'istanza, accertando l'esistenza di una valida disdetta straordinaria per mora ai sensi dell'art. 257d CO e la sussistenza dei presupposti per decidere l'espulsione del convenuto dall'ente locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC).
4. Il reclamante si duole che non sono stati verbalizzati due elementi a suo favore, segnatamente il fatto che egli è custode dell'immobile dov'è situato l'appartamento oggetto della vertenza e che le pigioni scoperte gli vengono trattenute dal suo stipendio. Se non che, il convenuto, che ha sottoscritto senza riserve il verbale di udienza del 22 marzo 2016, ove avesse riscontrato manchevolezze nella verbalizzazione, avrebbe dovuto segnalarle al giudice, giacché il contenuto di un verbale d'udienza si presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 11 ad art. 235; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 235 pag. 1047). Ciò premesso, in concreto le sole affermazioni del reclamante non bastano manifestamente per insinuare seri dubbi sull'esattezza del verbale.
5. Sia come sia, siffatte argomentazioni non soccorrono alla posizione del reclamante. Relativamente all'attività di custode, ove tra le parti vigesse un contratto di portineria, l'attività sarebbe soggetta al contratto di lavoro, mentre l'uso dell'ente messo a disposizione del custode è retto dalle disposizioni sulla locazione (DTF 131 III 569 consid. 3.1 con riferimenti). In concreto, per tacere del fatto che il reclamante non trae alcuna conseguenza dalla menzionata attività di custode, tutto si ignora su eventuali accordi tra le parti, agli atti vi è unicamente copia del contratto di locazione, di modo che non è possibile valutare se vi fosse una connessione tra le due prestazione e quale fosse quella preponderante, fattore determinante in caso di disdetta del contratto (loc. cit.). La richiesta di disdire il contratto di custode esula dalla presente procedura. Quanto al fatto che lo stipendio è trattenuto per il pagamento delle pigioni scoperte, il pagamento (o la compensazione) di pigioni arretrate dopo la scadenza del termine di diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, non ha alcun effetto sulla disdetta straordinaria del 23 dicembre 2015, che rimane valida e operante. Ne segue che l'argomentazione del reclamante non osta al diritto dei locatori di chiedere la riconsegna dell'ente locato e di chiederne la successiva espulsione ove l'inquilino non abbandoni i locali.
6. Il reclamante sottolinea poi di avere chiesto la protrazione della locazione al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione. Se non che, l'interessato non ha chiesto la protrazione della locazione nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 209 cpv. 4 CPC (cfr. consid. B). Ad ogni modo, la protrazione della locazione è esclusa nel caso in cui la disdetta è stata notificata, come in concreto, per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1 lett. a CO). Quanto al fatto che secondo il reclamante “il conteggio presentato è errato”, per tacere del fatto che non è dato di capire a quale conteggio egli si riferisca, l'argomentazione si esaurisce in una vaga recriminazione senza alcuna incidenza sull'esito della lite. Ne segue che il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.
7. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a qualsiasi prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità agli istante, ai quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.