Incarto n.
16.2016.30

Lugano

23 maggio 2016/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 27 aprile 2016 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la decisione emessa il 3 marzo 2016 del Giudice di pace del circolo di Onsernone nella causa n. 02/15 (risarcimento danni) promossa con istanza del 25 settembre 2015 da

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1);

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                     che con decreto del 17 novembre 2014 il Procuratore pubblico __________ ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di __________ e CO 1 per i reati di danneggiamento e di maltrattamento di animali aperto in seguito alla querela penale sporta il 24 luglio 2014 da RE 1 (inc. ABB 1112/2014);

 

                                  che il reclamo presentato il 27 novembre 2014 da RE 1 contro il citato decreto d'abbandono è stato respinto dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello con decisione del 2 febbraio 2015 (inc. 60.2014.399);

 

                                  che con istanza del 25 settembre 2015 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del Circolo di Onsernone, chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1338.15 oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2015, corrispondenti alla metà dei costi legali sopportati in relazione al procedimento penale in questione;

 

                                  che statuendo il 3 marzo 2016, il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando la convenuta a pagare all'istante fr. 1338.15 oltre interessi del 5% dal 12 settembre 2015 e ponendo a suo carico gli oneri processuali di fr. 100.–;

 

                                  che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 aprile 2016;

 

                                  che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

 

e considerando

 

in diritto:                   che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);

 

                                  che nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 4 marzo 2016 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________);

 

                                  che iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso dal 20 marzo 2016 al 3 aprile 2016 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), ha ripreso a decorrere il 4 aprile 2016 ed è giunto a scadenza il 18 aprile 2016;

 

                                  che al più tardi entro il 18 aprile 2016 la convenuta avrebbe dovuto pertanto consegnare il proprio rimedio giuridico al Tribunale d'appello oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 143 cpv. 1 CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 143 pag. 600; sentenza CCR inc. 16.2012.8);

                               

                                 che essa ha tuttavia consegnato il proprio memoriale alla posta di __________ il 27 aprile 2016 (cfr. data del timbro di spedizione sulla busta d'invio raccomandato);

 

                                  che, di conseguenza, il reclamo si rivela tardivo, senza per altro che l'interessata abbia postulato un'eventuale restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC;

 

                                  che in circostanze del genere il reclamo sfugge dunque a ogni disamina e va dichiarato inammissibile nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. a n. 2 LOG);

 

                                  che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  Il reclamo è irricevibile.

 

                             2.  Non si prelevano spese processuali.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

– avv..

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Onsernone.

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.