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Incarto n. 16.2016.35 |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 2 maggio 2016 (16.2016.33) presentato da
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e sul reclamo del 25 aprile 2016 (16.2016.35) presentato da
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CO 1 |
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contro la decisione emessa il 24 marzo 2016 dal Pretore del Distretto di Leventina nelle cause SE.2014.12 (accertamento di contratto di affitto agricolo e protrazione del contratto) promossa con petizione del 5 novembre 2014 da CO 1 nei confronti di RE 1 e SE.2014.13 (rivendicazione di proprietà) promossa con petizione del 10 novembre 2014 da RE 1 nei confronti di CO 1;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Nei primi anni novanta O__________ L__________, allora proprietario della particella n. 2492 RFD di __________ (16 343 m²) suddivisa in una zona edificata, in bosco e in una superficie prativa in declivio utilizzata come pascolo (14 951 m²), ha autorizzato CO 1, contadino che gestisce a __________ un'azienda dedita alla produzione di latte e di formaggio, a fare pascolare il suo bestiame su tale fondo. In una lettera del 22 maggio 1992 O__________ L__________ ha comunicato al contadino quanto segue:
“Caro CO 1.
A volta di corriere rispondo volentieri alla tua domanda del 21.5.92.
Sempre un po' informato dei problemi esistenti e futuri della lavorazione e dell'economia rurale acconsento alla tua domanda per la pascolatura, prima e dopo l'alpeggio, sulla mia proprietà al __________ con i vitelli dai 6 ai 12 mesi.
Contemporaneamente mi rendo conto della svalutazione del prato cambiando la struttura della lavorazione e dello sfruttamento. Perciò sullo spirito di un equilibrio nel dare e nell'avere, del mantenimento della sostanza e con la speranza di un accordo a lungo tempo ti prego gentilmente ad acconsentire alle mie seguenti pretese.
- Periodicamente controllare lo stato del terreno, con l'eliminazione o sistemazione dei danni a causa del passo delle bestie.
- Spargimento dello sterco dei vitelli almeno una volta all'anno.
- Posa della cinta elettrica sotto l'abitato almeno due metri sotto l'orlo del pianeggiante (vedi foto).
- La scarpata sopra il sentiero, a nord-ovest sotto il fabbricato nuovo, deve stare fuori dal cintato.
- L'accesso al prato e alla cassetta postale dalla strada cantonale deve essere praticabile come pure l'accesso all'abitato sul sentiero di salita.
- L'erba sul pezzo di prato tra l'abitato, l'orto e la strada vecchia soprastante, quando da me non tolta, è da falciare almeno due volte all'anno.
- La cinta elettrica non disturbi la radio e la televisione.
- Da parte mia provvederò l'acqua e la corrente elettrica il cui consumo lo si potrebbe pareggiare con un gustosissimo pezzo di formaggio” (...).
B. Il 9 luglio 2010 RE 1, ottenuta l'autorizzazione dalla Sezione dell'agricoltura, ha acquistato la particella n. 2492. CO 1 ha continuato a far pascolare il suo bestiame sul fondo, le parti avendo concordato verbalmente di continuare quanto pattuito con il precedente proprietario del fondo. Lamentatosi più volte dello stato in cui si trovava il proprio fondo, il 27 dicembre 2013 RE 1 ha comunicato a CO 1 la sua intenzione di procedere con la bonifica del fondo e di avere “già provveduto a stipulare un contratto d'affitto con un altro gestore agricolo, a partire da gennaio 2013”. Il 13 gennaio 2014 CO 1 ha fatto presente al proprietario l'esistenza di un contratto di affitto agricolo che si era “rinnovato in base alla legge sugli affitti agricoli” e di ritenere “non conforme” il contratto da lui concluso con un altro gestore. Il 31 gennaio 2014 RE 1 ha negato la conclusione di un contratto del genere, rilevando semmai la stipulazione di un contratto di comodato di durata indeterminata disdicibile in ogni momento e ha fissato a CO 1 un temine fino al 30 giugno 2014 per liberare il fondo. Il 6 febbraio 2014 quest'ultimo ha ribadito l'esistenza di un contratto di affitto agricolo e ha comunicato che presso l'azienda potevano essere ritirate le forme di formaggio corrispondenti al fitto annuale. Il 2 aprile 2014 RE 1 ha reiterato la sua richiesta di liberare il fondo entro la fine di giugno 2014 mentre il 23 giugno 2014 CO 1 si è nuovamente opposto a tale richiesta.
C. Ottenuta l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2014.15), il 5 novembre 2014 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Leventina chiedendo, in via principale, di accertare “l'esistenza di un contratto di affitto agricolo, non ancora giunto a scadenza, avente per oggetto la messa a disposizione di una porzione della particella n. 2492 RFD di __________ così come la conseguente nullità della disdetta riferita al contratto di comodato” e in via subordinata, “qualora la disdetta inoltrata per il contratto di comodato fosse giudicata valida per il contratto di affitto agricolo, che la stessa abbia effetto per il successivo termine di disdetta ai sensi della LAAgr, rispettivamente che la durata del contratto di affitto agricolo sia prorogata di sei anni” (inc. SE.2014.12). Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2014 RE 1 ha proposto, in via principale, di dichiarare irricevibile la petizione e in via subordinata di respingerla. Nel frattempo, il 10 novembre 2014, anche RE 1, dopo avere ottenuto l'autorizzazione ad agire (CM.2014.18), si è rivolto al medesimo Pretore perché ordinasse a CO 1 di liberare la particella n. 2492, di allontanare i suoi animali e di rimuovere la cinta elettrica da lui posata entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione (inc. SE.2014.13). Nelle sue osservazioni del 4 dicembre 2014 CO 1 ha chiesto di respingere la petizione.
D. Congiunte le due procedure, all'udienza del 23 marzo 2015, indetta per il dibattimento, le parti hanno ribadito le loro posizioni e hanno notificato prove. L'istruttoria, durante la quale è stata allestita una perizia sullo stato del fondo, è terminata il 16 novembre 2015. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 7 dicembre 2015 RE 1 ha confermato sostanzialmente la propria posizione. Altrettanto ha fatto CO 1 nel suo allegato dell'11 dicembre 2015.
E. Statuendo il 24 marzo 2016 il Pretore ha accertato che il contratto “vigente tra RE 1 e CO 1 riguardante la messa a disposizione della particella n. 2492 RFD di __________ è un contratto di affitto agricolo” (dispositivo n. 1), ha accertato la validità della disdetta 31 gennaio 2014 di RE 1 “con effetto al 22 maggio 2016” (dispositivo n. 2) e ha respinto la richiesta di protrazione del contratto di affitto agricolo di CO 1 (dispositivo n. 3). Le spese processuali di complessivi fr. 2900.– sono state poste per un quarto a carico di CO 1 e per tre quarti a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2100.– per ripetibili parziali.
F. Contro la decisione appena citata CO 1 è insorto alla seconda Camera civile con un appello del 25 aprile 2016 in cui chiede in via principale di accertare la scadenza del contratto di affitto agricolo per il 1° gennaio 2018, di accertare la nullità della disdetta del 31 gennaio 2014 e di ogni ulteriore disdetta in relazione a tale fondo, di dichiarare la richiesta di protrazione del contratto di affitto agricolo priva di oggetto in assenza di una valida disdetta. In via subordinata egli ha postulato le medesime richieste salvo ottenere una protrazione del contratto fino al 1° gennaio 2024. Con decisione del 17 maggio 2016 il presidente della Camera adita, preso atto del valore litigioso di fr. 8073.54, ha trasmesso a questa Camera il rimedio per essere trattato come reclamo (inc. 12.2016.54). Il 20 maggio 2016 CO 1 ha chiesto a questa Camera di conferire effetto sospensivo al reclamo. Invitato a esprimersi, il 31 maggio 2016 RE 1 ha concluso per la reiezione della domanda. Con decreto del 14 giugno 2016 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo.
G. Nel frattempo, il 2 maggio 2016, contro la decisione del Pretore è insorto a questa Camera RE 1 chiedendo di accertare che il contratto tra le parti è un contratto di comodato, di ordinare – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a CO 1 di liberare la particella n. 2492 RFD di __________, di allontanare il suo bestiame e di rimuovere la cinta elettrica da lui posata entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione. Nelle loro rispettive osservazioni del 30 giugno 2016 le parti hanno postulato la reiezione del reclamo avversario.
Considerando
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sui medesimi oggetti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 8073.54, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività dei rimedi, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore di RE 1 il 25 marzo 2016 e a quello di CO 1 il 4 aprile 2016. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 20 marzo 2016 al 3 aprile 2016 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC). e sarebbe scaduto il 3 maggio 2016 per il primo e il giorno successivo per il secondo. Introdotti il 25 aprile e il 2 maggio 2016 (cfr. timbri postali sulle buste d'invio) entrambi i reclami sono dunque ricevibili.
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
4. Nella decisione impugnata il Pretore dopo avere rammentato le differenze tra il contratto di affitto agricolo e quello di comodato ed esposto i principi sull'interpretazione dei contratti, ha accertato che le parti avevano concordato oralmente di continuare con quanto pattuito in precedenza fra O__________ L__________ e CO 1 ma ha ritenuto impossibile appurare la loro reale volontà a quel momento, ovvero se le parti avevano inteso riprendere un contratto di comodato o di affitto agricolo. A suo parere, quindi, l'accordo fra le parti andava esaminato alla luce dell'intesa intercorsa fra il precedente proprietario e il contadino secondo il principio dell'affidamento. Ciò premesso, il primo giudice ha esaminato la lettera del 22 maggio 1992 di O__________ L__________, “che rappresenta il punto centrale per l'interpretazione dell'accordo”, tanto più che per le parti “il contratto ha in definitiva un tenore letterale che corrisponde a questa lettera”, negando che la fornitura di pezzi di formaggio potesse considerarsi una controprestazione per la concessione dell'uso del pascolo ma soltanto un rimborso per i costi dell'acqua e della corrente elettrica sopportati dal proprietario. Egli ha per contro ritenuto che lo sfalcio dell'erba del “pezzo di prato tra l'abitato, l'orto e la strada vecchia soprastante” doveva considerarsi una controprestazione perché il “pezzo di prato” da falciare è esterno alla superficie ceduta in uso al contadino per far pascolare i propri animali. Donde, a suo avviso, la conclusione di un contratto di affitto agricolo.
Ciò posto, il Pretore, accertato che il 31 gennaio 2014 RE 1 aveva comunicato alla controparte la disdetta ordinaria del contratto di affitto agricolo, che questo era stato concluso, perlomeno per atti concludenti, nel mese di maggio 1992, che la prima disdetta avrebbe potuto avere luogo, tenuto conto della durata iniziale di sei anni nel maggio del 1998 e che, non essendo stato disdetto per tale data esso si è rinnovato di sei anni per tre volte, ha ritenuto che la disdetta avesse effetto per il 22 maggio 2016. Infine, il primo giudice ha respinto la richiesta di proroga del contratto formulata da CO 1 poiché oltre a non essere motivata non era stata introdotta entro tre mesi dal ricevimento della disdetta.
5. Litigiosi in questa sede sono da un lato la validità della disdetta del contratto di affitto agricolo ed eventualmente la sua protrazione, oggetto del reclamo di CO 1, e d'altro lato la qualifica giuridica del contratto tra le parti, oggetto del reclamo di RE 1. Giovi esaminare anzitutto il rimedio di RE 1 giacché in caso di accoglimento, le domande di CO 1 diverrebbero senza oggetto.
I. Sul reclamo di RE 1
6. Nelle sue osservazioni al reclamo avversario CO 1 afferma che il rimedio è irricevibile per carenza di motivazione. A suo parere RE 1 si limita a censurare la valutazione dei fatti e a criticare in modo generico l'interpretazione del Pretore, fornendo una diversa ricostruzione degli eventi, senza però indicare nessun errore manifesto da lui commesso nell'interpretare il contratto. In realtà per interpretare il contratto tra le parti il primo giudice ha fatto capo al principio dell'affidamento, il quale è una questione di diritto che questa Camera può esaminare liberamente, fermo restando che essa deve basarsi sul contenuto delle manifestazioni di volontà e sulle circostanze, il cui accertamento è una questione di fatto, censurabile unicamente sotto il profilo della manifesta erroneità. Il reclamo non appare quindi d'acchito irricevibile e nulla osta a procedere alla sua trattazione.
7. RE 1 censura la qualifica di contratto di affitto agricolo operata dal Pretore, rilevando che la porzione di prato “tra l'abitato, l'orto e la strada vecchia soprastante” non fosse stata concessa in uso a CO 1. Egli sostiene che lo sfalcio di tale prato, ancorché indicato nella lettera del 22 maggio 1992, non possa considerarsi una controprestazione per l'utilizzo del pascolo sia per le esigue dimensioni dello stesso (meno di 300 m) rispetto a quelle del pascolo concesso in uso alla controparte (di 14 951 m ) sia perché l'erba doveva essere falciata solo se il proprietario non lo avesse già fatto. Trattandosi di una prestazione discontinua, essa non può costituire un elemento per qualificare il contratto come affitto agricolo poiché questa relazione presuppone un corrispettivo regolare. Per il reclamante il fatto di pretendere l'esistenza di un contratto di affitto agricolo senza che sia stata pattuita una controprestazione congrua rispetto alla cosa concessa in uso costituisce un chiaro abuso di diritto. Egli soggiunge poi che quantunque si ammettesse che con il precedente proprietario sia stato stipulato un contratto di affitto agricolo, non si potrebbe ammettere l'esistenza di un tale contratto anche tra lui e CO 1 “perché tutte le circostanze gli hanno sempre fatto credere che la concessione del pascolo fosse gratuita e che dunque tra le parti vi fosse un contratto di comodato”. Il reclamante si duole infine che il Pretore non abbia ritenuto pertinente una sentenza del Tribunale federale (4P.1/2001 del 27 aprile 2001) da lui menzionata nelle sue conclusioni.
a) Le caratteristiche di un contratto di affitto agricolo regolato dalla relativa legge federale (LAAgr: RS 221.213.2) e di un contratto di comodato retto dall'art. 305 CO sono già stati riassunti dal Pretore. A riguardo basti rammentare che l'elemento distintivo tra i due contratti è l'onerosità del rapporto contrattuale, presente nel primo e assente nel secondo. Trattandosi del contratto di affitto agricolo, il fitto può consistere non solo in denaro o in una quota dei frutti (mezzadria) ma anche in una prestazione in natura (art. 35a LAAgr) quali l'obbligo per il fittavolo di preparare e consegnare al proprietario una determinata quantità di fascine di legna della sua foresta o quello di occuparsi della manutenzione di un sentiero non appartenente all'oggetto affittato (Studer/Hofer, Das landwirtschaftliche Pachtrecht, 2a edizione, n. 768 ad art. 35a LAAgr). Quanto al comodato, la gratuità non esclude la possibilità che il comodatario si assuma determinati oneri o che il comodato sia concluso anche nell'interesse economico del comodante (Schärer/Mauren-brecher, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a edizione n. 3 ad art. 305), tant'è che per l'art. 307 cpv. 1 CO le spese ordinarie per la conservazione della cosa sono a carico del comodatario.
b) In concreto, RE 1 riconosce che il “pezzo di prato tra l'abitato, l'orto e la strada vecchia soprastante” cui si riferisce la lettera del 22 maggio 1992, doveva essere falciato dal contadino almeno due volte all'anno se non fosse già stato falciato dal proprietario. Egli contesta però l'accertamento del Pretore secondo cui tale porzione di fondo non fosse concessa in uso a CO 1 e che, di conseguenza, lo sfalcio dello stesso non possa considerarsi una prestazione di manutenzione della cosa in uso di cui deve farsi carico un comodatario. Se non che, l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio con la motivazione del Pretore secondo cui, in sintesi, dai documenti agli atti relativi al progetto di frazionamento della particella n. 2492 RFD di __________ in parte agricola e parte edificabile, si evince che il “pezzo di prato” in questione non è mai stato usato come pascolo, ciò che è confermato dalla deposizione dell'ex moglie di CO 1, C__________ P__________ __________, la quale ha dichiarato che “dovevamo tenere ben pulita l'area attorno alla sua cascina; in quest'ultimo caso falciavamo l'erba, perché i vitelli non potevano pascolare per non sporcare” (deposizione del 21 maggio 2015, verbali pag. 2). Perché tale accertamento sia manifestamente errato il reclamante per finire non spiega, donde l'inammissibilità della censura.
c) Con il reclamante si può convenire che l'istruttoria non ha permesso di determinare quante volte CO 1 abbia tagliato l'erba, ma soltanto che lo sfalcio era avvenuto negli anni in cui il fondo apparteneva ancora a O__________ L__________. È indubbio altresì che la superficie di tale porzione di fondo sia esigua rispetto alla parte di prato usata da CO 1. Più delicata è invece la questione se lo sfalcio del prato sia una prestazione proporzionata rispetto all'uso del pascolo anche perché non vi è alcuna valutazione in denaro del suo valore. Tuttavia, come si è detto in precedenza, il fitto può consistere anche in prestazioni in natura, quali il lavoro (cfr. Michon, La conclusion et l'extinction du contrat de bail à ferme agricole, 9e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1996, pag. 2), e l'art. 36 cpv. 1 seconda frase LAAgr prevede che esso non debba eccedere la misura consentita, ma nulla vieta la pattuizione di un importo inferiore (Studer/ Hofer, op. cit., n. 779 ad art. 36 LAAgr). Né il reclamante pretende, per finire, che tale controprestazione sia meramente simbolica. Ne segue che anche nel caso di una prestazione in natura di esiguo valore, questa costituisce una controprestazione ai fini della legge sull'affitto agricolo. Analogamente non è determinante la frequenza con cui la controprestazione debba essere adempiuta. Non si disconosce che dopo il cambiamento di proprietà CO 1 non ha più falciato il “pezzo di prato”. Ciò concerne semmai l'adempimento del contratto e non trasforma un contratto di affitto agricolo in un contratto di comodato. In tali circostanze la conclusione del Pretore, secondo cui l'impegno assuntosi da CO 1 costituiva il corrispettivo per la concessione del pascolo, non può dirsi errata. Sotto questo profilo il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.
d) Relativamente al fatto che in presenza di un contratto sinallagmatico la controprestazione non sia congrua alla cosa concessa in uso, ciò che per il reclamante configura un abuso di diritto, l'interessato non spiega in cosa consista l'abuso di diritto commesso dalla controparte né tantomeno dimostra che sia manifesto, la controprestazione di CO 1 era stata espressamente pattuita con il precedente proprietario. E RE 1 non contesta di avere convenuto con la controparte di “continuare con quanto pattuito in precedenza”. Anche al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.
e) Per il reclamante “fintanto che non ne aveva bisogno, gli andava bene che CO 1 continuasse a occupare il fondo come faceva con L__________”. A suo dire egli era all'oscuro dei dettagli dell'accordo, sapendo solo che il contadino poteva far pascolare il bestiame e che l'uso del terreno era gratuito. Ciò gli era stato riferito dallo stesso O__________ L__________ e poteva essere dedotto da tutte le altre circostanze del caso quali il mancato annuncio dell'affitto agricolo alla sezione dell'agricoltura da parte del contadino, il mancato esercizio del diritto di prelazione legale da parte di CO 1 al momento della vendita del fondo e il mancato sfalcio del prato da parte del contadino. Se non che, così argomentando, egli non rimette in discussione il fatto, accertato dal Pretore, che “non essendo possibile accertare la reale concordanza della volontà delle parti al momento del summenzionato accordo orale – segnatamente determinando se le medesime hanno, al momento della loro dichiarazione, inteso riprendere un contratto di comodato o di affitto agricolo – l'accordo fra le parti va esaminato alla luce dell'intesa precedente intercorsa fra O__________ L__________ e CO 1, in applicazione del principio dell'affidamento”. E già si è detto che, sulla base di tale principio l'accordo originario prevedeva una controprestazione in natura. Quanto alle circostanze successive, esse non sono determinanti ai fini dell'applicazione del principio dell'affidamento (DTF 144 III 99 consid. 5.2.3 con rinvio). Nella misura in cui il contratto in essere tra le parti andava pertanto qualificato come affitto agricolo, è esclusa un'applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale citata dal reclamante (4P.1/2001 del 27 aprile 2001), nella quale il proprietario ignorava l'esistenza di un contratto di affitto agricolo, ciò che non è il caso in concreto, A__________ C__________, padre del reclamante e colui che per conto del figlio ha trattato con CO 1 l'uso del terreno, avendo ammesso di avere letto e di essere stato in possesso dell'accordo tra O__________ L__________ e il contadino (deposizione del 16 novembre 2015, verbali pag. 4). Ne segue, in definitiva, che il reclamo di RE 1, non avendo evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.
II. Sul reclamo di CO 1
8. Nelle osservazioni al reclamo RE 1 rileva che davanti al Pretore la controparte non aveva chiesto di accertare che il contratto di affitto agricolo sarebbe terminato il 1° gennaio 2018 e di conseguenza di ottenere una protrazione del contratto fino al 1° gennaio 2024. Il che è vero. È indubbio altresì che con il reclamo non sono ammesse nuove conclusioni (art. 326 cpv. 1 CPC). Resta il fatto che, come si vedrà in appresso, il reclamo è destinato all'insuccesso di modo che sulla questione dell'ammissibilità di tali domande non occorre dilungarsi.
9. Per CO 1, il Pretore ha stabilito erroneamente la data di inizio del contratto di affitto agricolo giacché questo è iniziato al più tardi nel dicembre del 1988. Ciò, a suo parere, ha quale conseguenza che la prima disdetta avrebbe quindi potuto avere luogo, tenuto conto della durata iniziale di sei anni prevista dall'art. 7 cpv. 1 LAAgr, nel dicembre 1994. E siccome il contratto non era stato disdetto per tale data, rinnovandosi di sei anni per tre volte in virtù dell'art. 8 cpv. 1 LAAgr, quand'anche la disdetta notificatagli nel mese di gennaio 2014 fosse ritenuta valida – ciò che egli contesta – esso scadrebbe nel mese di dicembre 2018. Per di più, egli soggiunge, il Pretore non avrebbe potuto convertire la disdetta data da RE 1 per un contratto di comodato in una disdetta del contratto di affitto agricolo ma avrebbe dovuto stabilire che quest'ultimo contratto non era mai stato disdetto e dichiarare semmai la sua richiesta di protrazione priva di oggetto. Ma, egli prosegue, anche qualora si ammettesse la trasformazione, il primo giudice non avrebbe potuto considerare quale valida disdetta la lettera del 31 gennaio 2014, suscettibile di generare confusione, ma tutt'al più, considerare valida a tal fine la lettera del 2 aprile 2014. Il reclamante ritiene infine che la richiesta di proroga del contratto, da lui introdotta a titolo cautelativo con la sua istanza di conciliazione del 23 giugno 2014, è tempestiva e motivata “sia in sede di conciliazione che nell'ambito della procedura di merito”.
10. In merito al momento della conclusione del contratto, il Pretore, nell'impossibilità di stabilire precisamente “quando il contadino e l'ex proprietario abbiano effettivamente convenuto “a stretta di mano” quanto indicato nello scritto 22 maggio 1992”, ha ritenuto – in sintesi – che il contratto di affitto agricolo fosse stato concluso, perlomeno per atti concludenti, nel mese di maggio 1992. Ora, per confutare tale accertamento, il reclamante si avvale da un lato di un passaggio della sua deposizione (“Dal 1988, ovvero da quando ho chiesto al Signor O__________ L__________ di affittargli il terreno, lui ha acconsentito”, deposizione del 16 novembre 2015, verbali pag. 2) e dall'altro di una frase estrapolata da una lettera del 2 gennaio 2014 inviata da O__________ L__________ a RE 1 da cui emerge che “le mucche e vitelli hanno pascolato per oltre 20 anni sul fondo” (allegata al doc. 12). Ciò non basta tuttavia per ritenere manifestamente errato l'accertamento del primo giudice ove si pensi che la prima è, e rimane, una mera allegazione di parte mentre la seconda è al punto generica da non permettere di risalire a una data precisa, tanto meno a quella prospettata dal reclamante. Su questo punto il rimedio, infondato, deve dunque essere respinto.
11. a) Relativamente alla disdetta del contratto, il Pretore, ricordato che questa costituisce un atto formatore unilaterale di volontà e la prassi in materia di conversione di disdette inefficaci in disdette valide, ha considerato che “l'erronea qualifica giuridica del contratto concluso fra le parti operata dal proprietario nulla toglie al carattere univoco della propria dichiarazione – ossia la volontà di mettere fine alla relazione contrattuale – o alla sua qualità di dichiarazione incondizionale e irrevocabile”. Egli ha quindi soggiunto che “per entrambe le parti la concreta fattispecie è sempre stata chiara, o meglio, non avendo le parti altre relazioni contrattuali di sorta, non può esservi stata alcuna confusione in relazione al rapporto giuridico al quale il proprietario ha deciso di mettere fine”, l'unica controversia derivando dalla qualifica giuridica del loro rapporto contrattuale e dalle relative conseguenze. Interpretando così la dichiarazione secondo il principio dell'affidamento per il primo giudice CO 1 “poteva e doveva considerare la disdetta ricevuta dal proprietario quale disdetta ordinaria del contratto di affitto agricolo, cosa che peraltro ha fatto, avendo egli sempre negato l'esistenza di un comodato fra le parti”. Ciò premesso per il primo giudice la disdetta del contratto è avvenuta perlomeno con la lettera del 31 gennaio 2014, in cui il RE 1 ha chiesto a CO 1 di liberare il fondo entro il 30 giugno 2014.
b) Il reclamante, richiamata la medesima giurisprudenza del Tribunale federale considerata dal Pretore (DTF 135 III 441 e 123 III 124), ritiene che il primo giudice non poteva trasformare una disdetta che si riferiva al contratto di comodato in una disdetta del contratto di affitto agricolo. A suo avviso la disdetta si riferisce espressamente al contratto di comodato tant'è che nella lettera del 31 gennaio 2014 il patrocinatore della controparte escludeva espressamente l'esistenza di un contratto di affitto agricolo. Per di più, egli soggiunge, la disdetta è confusa e di difficile comprensione per una persona normale senza formazione giuridica. Tutt'al più, egli epiloga, il primo giudice avrebbe dovuto considerare il contratto disdetto con la lettera del 2 aprile 2014
c) Ora, nella lettera del 31 gennaio 2014 a CO 1, RE 1 dopo avere spiegato i motivi per i quali egli riteneva che il contratto tra le parti fosse un comodato e avergli ricordato che già in precedenza gli aveva anticipato l'intenzione di riprendere il possesso del fondo, ha indicato che “in considerazione del ciclo vegetativo naturale del pascolo e delle corrispondenti necessità di gestione agricola, egli ritiene più opportuno attendere la fine della primavera, per cui le concede tempo fino al 30.06.2014. Si organizzi sin d'ora per liberare il fondo entro questo termine” (doc. 10). La volontà di RE 1 di disdire il contratto appare manifesta. Come possa il reclamante sostenere che tale scritto sia “suscettibile di generare confusione” non è dato di capire, tanto meno ove si considera che nella precedente lettera del 27 dicembre 2013 il proprietario lo ha informato di avere stipulato un contratto d'affitto con un altro gestore agricolo (doc. 8) e che nella sua deposizione del 16 novembre 2015 CO 1 ha dichiarato di avere capito da questo scritto che la controparte volesse disdire il contratto di affitto agricolo (“quando ho ricevuto la lettera [del 27 dicembre 2013] mi sono subito detto che era tutto fuori posto, perché non poteva dare in affitto quel terreno che mi era stato dato in affitto. Ho capito che era una disdetta, perché se stipula un contratto con un altro contadino, ho capito che voleva buttarmi fuori”: deposizione del 16 novembre 2015, verbali pag. 3). Anche su questo punto il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.
12. Per quel che riguarda la proroga del contratto, l'art. 26 cpv. 1 LAAgr se una parte ha disdetto il contratto, la controparte può entro tre mesi dal ricevimento della disdetta, agire in giudizio per ottenerla. In concreto, premessa la validità della disdetta del 31 gennaio 2014, la richiesta del 23 giugno 2014, foss'anche stata motivata, è tardiva e dunque perente. Ciò posto, le conclusioni del primo giudice secondo cui il contratto di affitto agricolo è stato concluso nel maggio 1992 ed è stato disdetto il 31 gennaio 2014 per la scadenza successiva, vale a dire per il 22 maggio 2016, sfuggono alla critica. Ne discende, in ultima analisi, che il reclamo dev'essere respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
13. Le spese processuali di entrambi i reclami seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Ogni parte assume dunque gli oneri del proprio reclamo, commisurati all'importanza del litigio e rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 16.2016.33 e 16.2016.35 sono congiunte.
2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 1 è respinto.
3. Le spese processuali di tale reclamo di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
4. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di CO 1 è respinto.
5. Le spese processuali di tale reclamo di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
6. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. dott. .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.