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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 9 giugno 2016 presentato dalla
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RE 1
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contro la decisione emessa il 9 maggio 2016 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2015.251 (contratto di lavoro) promossa con petizione del 30 giugno 2015 da |
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CO 1 (VA) |
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 12 dicembre 2012 la RE 1, società attiva nel settore della messa a disposizione temporanea di personale, ha assunto CO 1 come “consulente del personale tecnico a tempo pieno” per uno stipendio lordo mensile di fr. 2800.– più provvigioni. Il contratto, previsto inizialmente per una durata determinata, è stato esteso dal 1° marzo 2013 a tempo indeterminato. Dall'11 dicembre 2014 la lavoratrice è stata impedita di lavorare per malattia. Il 6 febbraio 2015 la V__________, compagnia assicurativa presso cui la datrice di lavoro aveva stipulato un'assicurazione collettiva di indennità giornaliere per malattia (LCA), ha comunicato a entrambe le parti, sulla scorta del referto del proprio perito medico quanto segue:
“[…] la sua [di CO 1] inabilità lavorativa è medicalmente giustificata nella misura del 100% e rimarrà tale fino al 06.04.2015. A partire dal 07.04.2015 lei sarebbe in grado di svolgere la sua attività lavorativa abituale come “consulente del personale” (in un altro ambito lavorativo), nonché un'altra attività lavorativa. Pertanto la V__________ verserà le prestazioni d'indennità giornaliera al massimo fino al 06.04.2015.”
Terminato il periodo di protezione di 90 giorni previsto dall'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, il 13 marzo 2015 la datrice di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 31 maggio 2015 e ha invitato la dipendente a riconsegnarle le chiavi degli uffici di __________ e __________ in suo possesso entro il 27 marzo 2015. Il 31 marzo 2015 la lavoratrice ha trasmesso alla compagnia assicurativa e alla datrice di lavoro la scheda di controllo dell'incapacità lavorativa sottoscritta dal suo medico che ne attesta la capacità lavorativa al 100% dal 1° aprile 2015.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 30 giugno 2015 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 per ottenere il pagamento di fr. 5600.– lordi oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2015, corrispondenti agli stipendi dei mesi di aprile 2015 e maggio 2015 (fr. 2800.– x 2). Nelle sue osservazioni del 2 settembre 2015 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 21 settembre 2015, indetta per il dibattimento, le parti hanno sostanzialmente riconfermato le loro posizioni. L'istruttoria è terminata il 4 novembre 2015 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 7 dicembre 2015 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
C. Statuendo il 9 maggio 2016 il Pretore ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 5600.– lordi oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2016. Non sono state prelevate spese processuali, ma la convenuta è stata tenuta a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 400.–.
D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 giugno 2016 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annullamento della decisione impugnata e sua riforma nel senso di respingere la petizione. Con decisione del 20 giugno 2016 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni dell'8 luglio 2016 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori della convenuta l'11 maggio 2016. Il reclamo, introdotto il 10 giugno 2016 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________), è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
3. Il Pretore, dopo avere accertato che la V__________ aveva confermato alle parti il versamento delle indennità giornaliere alla lavoratrice fino al 6 aprile 2015, ultimo giorno d'inabilità lavorativa, ha stabilito che il 13 marzo 2015, quando il rapporto di lavoro è stato disdetto, la convenuta era al corrente del fatto che dal 6 aprile successivo la dipendente avrebbe riacquistato la capacità lavorativa. A suo avviso, mal si comprende il rimprovero mosso dalla convenuta all'attrice di non avere offerto il suo lavoro, poiché quando la convenuta ha disdetto il rapporto di lavoro e le ha chiesto la restituzione delle chiavi, l'attrice era inabile al lavoro. Per il primo giudice, l'argomento della convenuta secondo cui non intendeva esonerare l'attrice dall'obbligo di prestare servizio non è convincente già solo perché senza le chiavi d'accesso agli uffici essa non avrebbe potuto lavorare. Inoltre, la questione di sapere se la datrice di lavoro abbia o meno esonerato dall'obbligo di lavorare la dipendente con la sua lettera del 13 marzo 2015 è superata dall'audizione di M__________ __________, il quale ha dichiarato di avere telefonato nel marzo 2015 alla direttrice della convenuta, C__________ __________, di averla informata della data a partire da quando la lavoratrice sarebbe stata nuovamente abile al lavoro salvo sentirsi rispondere che essa “non voleva più vedere la dipendente”. Ciò che era stato peraltro confermato dall'ex dipendente K__________, quantunque la sua testimonianza fosse stata contestata dalla convenuta. Il primo giudice ha altresì considerato che la tesi di quest'ultima di non essere stata informata dello sviluppo dello stato di salute dell'attrice è stata sconfessata, oltre che da M__________, dalla corrispondenza e-mail agli atti (doc. G, H, J) e dal fatto che le indennità di malattia destinate all'attrice erano versate alla stessa convenuta. Infine, secondo il Pretore, considerate la lettera del 13 marzo 2015 della V__________ e la telefonata di aggiornamento dello stato di salute dell'attrice, mal si comprende “sia come la convenuta possa sostenere che per lei l'attrice ha continuato a essere inabile al lavoro anche dopo il 6 aprile 2015 e sia come la lavoratrice potesse comprendere, se non quale esenzione dall'obbligo di lavorare, l'affermazione della datrice di lavoro di non volerla più vedere”. Donde, in definitiva, l'accoglimento della petizione.
4. La reclamante rimprovera al Pretore di avere accertato che dal 7 aprile 2015 CO 1 aveva recuperato la capacità lavorativa e che lei l'aveva esonerata dal prestare la sua attività, anziché stabilire che anche dopo il 6 aprile 2015 la lavoratrice, avendo sofferto di una sindrome ansioso-depressiva reattiva ai cambiamenti insorti sul posto di lavoro, non poteva riprendere a lavorare per lei e che essendo stata inabile al lavoro fino al 31 maggio 2015, essa non aveva diritto a percepire gli stipendi dei mesi di aprile e maggio 2015. A suo avviso, il primo giudice non ha considerato che, conformemente alla valutazione espressa dal dottor W__________ nella perizia del 17 gennaio 2015, il 6 febbraio 2015 la V__________ aveva attestato che CO 1 sarebbe stata in grado di svolgere dal 7 aprile 2015 la sua attività lavorativa abituale unicamente “in un altro ambito lavorativo”. Essa contesta inoltre la valenza probatoria della deposizione di M__________, così come quella di K__________, che non bastano a smentire le attestazioni mediche.
5. Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti (art. 335 cpv. 1 CO) per la fine di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi (art. 335c cpv. 1 CO). Il datore di lavoro non può tuttavia disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa per 90 giorni dal secondo anno di servizio al quinto compreso (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). L'obbligo di versare lo stipendio durante la malattia è regolato dagli art. 324a e 324b CO.
6. In concreto, è pacifico che l'inabilità lavorativa di CO 1 è iniziata l'11 dicembre 2014. È altresì incontestato che quando il 13 marzo 2015 la RE 1 ha disdetto il contratto di lavoro, con preavviso di due mesi, per il 31 maggio 2015 (art. 335c cpv. 1 CO), il periodo di protezione di 90 giorni di cui beneficiava la lavoratrice (art. 336c cpv. 1 lett. b CO) era terminato. Litigiosa è invece la questione di sapere se la conclusione del Pretore, secondo cui dal 7 aprile 2015 la lavoratrice poteva riprendere a lavorare, sia o meno corretta.
Ora, come si è visto, il 6 febbraio 2015 la V__________, compagnia assicurativa presso cui la datrice di lavoro aveva stipulato un'assicurazione collettiva di indennità giornaliere per malattia (LCA), ha comunicato alle parti che secondo il referto del proprio medico fiduciario l'inabilità lavorativa di CO 1 era medicalmente giustificata nella misura del 100% fino al 6 aprile 2015, ma che dal giorno successivo essa “sarebbe in grado di svolgere la sua attività lavorativa abituale come ʻconsulente del personaleʼ (in un altro ambito lavorativo), nonché un'altra attività lavorativa” sicché essa avrebbe versato le prestazioni d'indennità giornaliera al massimo fino al 6 aprile 2015 (doc. C). Per la reclamante la compagnia d'assicurazione considerava la lavoratrice “abile a partire dal 7 aprile 2015 ma in un altro ambito lavorativo, ovvero al di fuori del rapporto di lavoro presso RE 1”.
Se non che, così argomentando, la reclamante si limita a fornire una sua interpretazione soggettiva alla comunicazione della compagnia d'assicurazione senza dimostrare che quella del Pretore sia errata. Considerati i problemi sul posto di lavoro vissuti della lavoratrice dopo il suo trasferimento dalla sede di __________ a quella di __________ (cfr. perizia del 17 gennaio 2015 del dott. W__________ V__________, pag. 3), non appare insostenibile ritenere che tale indicazione si potesse riferire a un possibile ricollocamento della lavoratrice in un altro ambito lavorativo all'interno della medesima ditta. Al riguardo, a fronte di una comunicazione non del tutto chiara, non sarebbe stato fuori luogo esigere chiarimenti. In realtà la lavoratrice non poteva definirsi inabile al lavoro, come sostiene la reclamante, ma sussisteva tutt'al più un problema di incompatibilità ambientale. Ciò non avrebbe giustificato il versamento di indennità di malattia ma lasciava immutato l'obbligo per la datrice di lavoro di versare il salario durante il periodo di disdetta tanto più che essa non contesta di avere ricevuto dalla lavoratrice, il 31 marzo 2015, il certificato medico di chiusura della malattia che attestava il completo ricupero dal 1° aprile 2015 della capacità lavorativa (doc. J). Il fatto che la convenuta abbia chiesto alla lavoratrice di riconsegnare le chiavi poteva per altro essere interpretato, in buona fede, come un esonero dal prestare l'attività lavorativa. Ciò, oltre a non sollevare la datrice di lavoro dall'obbligo di versare il salario, non imponeva alla lavoratrice di presentarsi sul posto di lavoro. Ne segue che, la decisione del Pretore resiste alle critiche. Il reclamo, che non ha evidenziato alcun errore manifesto nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del diritto, dev'essere respinto.
7. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). L'attrice, che ha presentato osservazioni per il tramite di un sindacato, ha diritto a un'adeguata indennità (DTF 142 IV 42 consid. 2-3 con rinvio a DTF 117 Ia 295).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 300.–.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.