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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 27 giugno 2016 presentato da
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CO 1 e CO 2; |
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 14 novembre 2014 CO 2 e CO 1 si sono recati nello studio dentistico dalla dottoressa __________, socia e gerente della società RE 1, sottoponendosi a una visita di controllo e a una seduta di igiene dentale. Nel dicembre successivo essi si sono nuovamente rivolti alla dentista per altre prestazioni (radiografie e otturazioni). Per queste prestazioni RE 1 ha chiesto a CO 2 il pagamento di fr. 206.60 (fattura n. 5 del 14 novembre 2014) e di fr. 231.50 (fattura n. 14 del 24 dicembre 2014) mentre a CO 1 il pagamento di fr. 206.50 (fattura n. 6 del 14 novembre 2014) e di fr. 552.90 (fattura n. 15 del 24 dicembre 2014). Il 16 marzo 2015 __________ ha fatto notificare a CO 2 e a CO 1, in via solidale, i precetti esecutivi n. __________-01 e n. __________-02 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso in ambedue i casi di fr. 552.90 e di fr. 206.50 più interessi al 5% dal 25 gennaio 2015 a titolo di “prestazioni odontoiatriche” e di fr. 30.– a titolo di “spese”. Con precetti esecutivi n. __________9-01 e n. __________9-02 emessi il 27 marzo 2015 sempre dall'Ufficio esecuzioni di Lugano l'RE 1 ha escusso CO 2 e CO 1, quali condebitori solidali, per l'incasso in ambedue i casi di fr. 213.50 e di fr. 206.50 più interessi al 5% dal 25 gennaio 2015 a titolo di “prestazioni odontoiatriche e di fr. 30.– a titolo di “spese”. A tutti i precetti esecutivi gli escussi hanno interposto opposizione.
B. Il 18 marzo 2015 l'RE
1 ha convenuto CO 2 e CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso
per ottenere il rigetto “provvisorio/definitivo” dell'opposizione ai precetti
esecutivi n. __________-01 e n. __________-02 dell'UE di Lugano e indicando
come valore litigioso fr. 906.60. Il Giudice di pace ha trattato la causa come
istanza di conciliazione volta a ottenere dai convenuti il pagamento delle cure
dentistiche di
fr. 906.– e di fr. 506.– più interessi e spese esecutive e il rigetto
definitivo dei PE n. __________-01 e n. __________-02 . All'udienza del 23
giugno 2015, indetta per la conciliazione, l'istante, unica comparente, ha
confermato le sue domande. Il Giudice di pace, considerato che i convenuti
avevano giustificato la loro assenza, ha “sospeso la procedura” e riconvocato
le parti a un secondo tentativo di conciliazione per l'8 settembre 2015. In
tale occasione, l'istante ha ribadito le proprie domande, mentre i convenuti hanno
prodotto la parte conclusiva di un rapporto redatto il 22 luglio 2015 dalla __________
relativo alle fatture oggetto della vertenza, da loro contestate in quanto
eccessive. Il Giudice di pace, su richiesta dell'istante, ha nuovamente sospeso
la procedura di conciliazione in attesa che la Commissione arbitrale __________
si fosse pronunciata sulla congruità degli onorari richiesti dall'istante rispetto
alle tariffe della Società svizzera __________. Il 17 agosto 2015 i convenuti
hanno trasmesso all'autorità di conciliazione il parere espresso il 22 luglio
2015 dalla citata Commissione arbitrale. Invitati a formulare osservazioni, il
22 marzo 2016 i convenuti hanno in particolare sostenuto di avere già pagato un
acconto fr. 500.– e hanno prodotto una dichiarazione scritta del 21 ottobre
2015 di __________, ex segretaria della dentista. L'attrice ha informato l'autorità
di conciliazione di ritenere falsa la dichiarazione scritta e di avere per questo
motivo sporto querela penale.
C. Statuendo il 30 maggio 2016 il Giudice di pace, in parziale accoglimento dell'istanza, ha obbligato i convenuti, in solido, a versare all'istante fr. 293.30 oltre interessi del 5% dal 25 gennaio 2015 e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 180.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 giugno 2016 postulando l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Giudice di pace “affinché proceda nuovamente nei suoi incombenti”. Nelle loro osservazioni del 9 settembre 2016 CO 2 e CO 1 hanno concluso per la reiezione del reclamo. Così invitato, il 19 settembre 2016 il Giudice di pace ha formulato le sue osservazioni al reclamo, confermando la mancata richiesta di decisione da parte dell'attrice.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto il 1° giugno 2016 all'istante e pertanto il reclamo, introdotto il 27 giugno 2016 (cfr. busta d'intimazione), è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha innanzitutto accertato che secondo il parere espresso il 22 luglio 2015 dalla Commissione arbitrale __________ l'onorario per le prestazioni a cui CO 2 si è sottoposto doveva essere ridotto a fr. 199.50 (fattura n. 5) e a fr. 77.– (fattura n. 14), mentre quello per le prestazioni eseguite a favore di CO 1 doveva essere ricondotto a fr. 199.50 (fattura n. 6) e a fr. 317.30, per un totale complessivo di fr. 793.30. Egli ha poi appurato, sulla scorta della dichiarazione rilasciata dall'ex segretaria della dottoressa __________, di cui non aveva motivo di dubitare, che i convenuti avevano versato un acconto di fr. 500.–. Ciò posto, il primo giudice ha condannato i convenuti a pagare in solido all'attrice la differenza di fr. 293.30 più interessi al 5% dal 25 gennaio 2015.
4. RE 1 si duole della violazione dell'art. 212 CPC, l'autorità di conciliazione avendo giudicato la controversia, benché lei non le abbia chiesto di emanare una decisione qualora la conciliazione fosse fallita.
a) Secondo l'art. 209 cpv. 1 CPC se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire. La medesima autorità può però sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 cpv. 1 CPC) o, ancora, se così richiesta, emanare una decisione nel merito in caso di controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC). In concreto, il Giudice di pace ha optato per quest'ultima facoltà.
b) Ora, come si è detto, per emanare una decisione l'autorità di conciliazione deve essere così richiesta dall'attore. Tale presupposto dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del genere. Tale richiesta può anche essere formulata successivamente, segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere. Fallita la conciliazione o in caso di mancata comparsa della parte convenuta, la parte attrice può così chiedere all'autorità di conciliazione di decidere (RtiD II-2014 pag. 871, consid, 4a).
c) Nella fattispecie, è pacifico che nell'istanza del 18 marzo 2015 l'RE 1 non ha chiesto al Giudice di pace di decidere qualora la conciliazione fosse fallita. Né una tale richiesta risulta dal verbale d'udienza 23 giugno 2015. Così interpellato dal presidente di questa Camera, il Giudice di pace ha confermato, il 19 settembre 2016, l'affermazione della reclamante secondo cui essa non ha mai chiesto all'autorità di conciliazione di giudicare la controversia. Nelle circostanze siffatte il Giudice di pace, constatato il fallimento della conciliazione, non poteva emanare una decisione, ma avrebbe dovuto limitarsi a rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 e 3 ad art. 209). Nulla cambia il fatto che nelle ordinanze del 7 marzo 2016 e del 7 aprile 2016 il primo giudice, menzionando erroneamente l'art. 256 CPC inapplicabile nella procedura di conciliazione, ha avvertito le parti che qualora non fossero state presentate osservazioni nel termine impartito avrebbe deciso in base ai documenti prodotti dall'istante. Successivi atti processuali del primo giudice non sanano la mancanza di una richiesta di giudizio. Ne segue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al Giudice di pace, affinché rilasci all'istante un'autorizzazione ad agire o sottoponga alle parti una proposta di giudizio.
5. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza in favore della reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo non avendo verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
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–; –e.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.