Incarto n.
16.2016.52

Lugano

4 settembre 2018/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato dalla

 

 

RE 1 

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro la decisione emessa il 30 giugno 2016 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2012.354 (appalto) promossa con petizione del 14 settembre 2012 da

 

 

 

CO 1 

(patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 22 marzo 2010 G__________ R__________ A__________ alla guida di una Mercedes Benz classe A 160, della quale la società RE 1 era detentrice, ha urtato un muro danneggiando il veicolo, che è poi stato rimorchiato presso l'officina CO 1. Il 29 marzo 2010 la compagnia d'assicurazione A__________ SA, presso la quale la RE 1 aveva stipulato un contratto d'assicurazione per la responsabilità civile e la copertura casco totale, ha allestito una perizia in cui ha stimato il costo della riparazione in fr. 8881.–. Eseguito il lavoro, la CO 1 ha trasmesso, il 26 aprile 2010, alla A__________ SA una fattura di fr. 8881.–. Il 20 maggio 2010 la compagnia d'assicurazione ha versato direttamente all'assicurata fr. 7208.70 previa deduzione della franchigia. Sollecitata invano la RE 1 a pagare la fattura, la CO 1 le ha fatto notificare il 15 settembre 2011 il precetto esecutivo n. __________26 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per ottenere fr. 8881.– più interessi al 5% dal 1° luglio 2010, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Ottenuta il 18 giugno 2012 l'autorizzazione ad agire, il 14 settembre 2012 la CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di condannare la RE 1 al pagamento di fr. 8881.– oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2010 e le spese esecutive, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Nelle sue osservazioni del 5 novembre 2012 la RE 1 ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 10 dicembre 2012, indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato le loro posizioni e notificato prove. Chiusa l'istruttoria il 28 agosto 2015, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclu­sioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 22 e 23 ottobre 2015 la parti hanno mantenuto il loro punto di vista.

 

                                  C.   Statuendo il 30 giugno 2016 il Pretore ha obbligato la convenuta a versare all'attrice di fr. 8881.– oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2010 e le spese esecutive, ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE e ha posto le spese processuali di fr. 450.–, così come quelle della procedura di conciliazione di fr. 200.–, a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2016 la CO 1 conclude per il rigetto del reclamo. Nelle ulteriori prese di posizione spontanee dell'11 novembre, 23 novembre e 28 novembre 2016 le parti hanno riaffermato le loro posizioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 4 luglio 2016. Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2016 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto domenica 4 settembre 2016, salvo prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 2 settembre 2016 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii; 140 III 116 consid. 2). Per quel che concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omes­so, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla ba­se degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insosteni­bili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

 

                                   3.   Il Pretore ha accertato che la Mercedes Benz, di cui la convenuta era detentrice, è stata consegnata all'attrice per la riparazione da G__________ R__________ A__________, presentatasi quale dipendente della convenuta, che dopo la perizia dell'A__________ SA l'attrice si è occupata della riparazione della parte meccanica del veicolo mentre il danno alla carrozzeria è stato riparato dalla C__________ __________ SA così incaricata dell'attrice, che i doc. G e H riportano il materiale acquistato dall'attrice per riparare l'automobile, che la fattura è stata inviata all'assicurazione, la quale ha versato fr. 7208.70 direttamente alla convenuta e infine che la convenuta nulla ha eccepito in merito alla mancata esecuzione di qualche lavoro, oppure alla loro difettosità. Premesso ciò, per il primo giudice, le argomentazioni della convenuta secondo cui l'attrice non ha ricevuto l'incarico di riparare la sua autovettura e non l'ha riparata sono prive di consistenza, perché contraddette dalle risultanze istruttorie. Inoltre, a suo parere, il veicolo riparato è quello appartenente alla convenuta, la quale ne è poi rientrata in possesso, tanto più che A__________ S__________ e M__________ A__________ hanno confermato che un certo H__________ R__________ S__________, presentatosi in garage come rappresentante della convenuta, ha proposto una liquidazione di fr. 4000.– a saldo di ogni pretesa dell'attrice. Egli ha poi rilevato che per N__________ P__________, non è (ovviamente) l'assicurazione a dare l'istruzione di eseguire la riparazione, bensì la cliente, ossia la convenuta, ciò che trova perfetta conferma nella denuncia di sinistro prodotta dalla A__________ SA, compilata e firmata dalla RE 1, in cui alla domanda dov'è riparato il veicolo, la convenuta ha risposto: “CO 1, via __________, __________. Il Pretore ha altresì considerato che la versione di H__________ R__________ S__________ non ha trovato la minima conferma e che sarebbe comunque ininfluente dal punto di vista giuridico anche perché nei confronti dell'attrice, tornerebbe in ogni caso applicabile l'art. 33 cpv. 3 CO. Per il primo giudice il fatto “che tra le parti sia stato perfezionato un contratto di riparazione è palese, come pure che la riparazione è avvenuta a regola d'arte e che la convenuta nulla ha eccepito al riguardo. Semplicemente la convenuta, invocando dei motivi risibili non ha pagato la fattura, incassando invece l'importo assicurativo, arricchendosi così indebitamente”. Infine, per il Pretore, la fattura di fr. 2797.60 del 5 luglio 2010 emessa dalla Carrozzeria D__________ __________, prodotta in causa da H__________ R__________ S__________, non c'entra nulla con la causa che ha per oggetto fatti risalenti al marzo 2010 epilogando che “se la convenuta ha nuovamente accidentato l'autovettura, mal si comprende quale possa essere la sua influenza sul pagamento dell'incidente precedente in data (marzo 2010) oggetto di questa causa”. Ciò posto, il Pretore ha accolto la petizione.

 

                                   4.   Nel suo reclamo la RE 1 chiede di annullare la decisione impugnata. Ora, quantunque il reclamo dell'art. 319 CPC abbia natura cassatoria, trattandosi di una decisione finale il ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della sentenza ma – pena l'irricevibilità del rimedio – deve analogamente alla procedura d'appello (art. 311 cpv. 1 CPC) formulare conclusioni di merito affinché l'autorità di secondo grado possa eventualmente statuire nel caso in cui la causa fosse matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenze del Tribunale federale 5D_146/2017 del 17 novembre 2017 consid. 3.2.2 e 4D_72/2014 del 12 marzo 2015 consid. 3; v. anche Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 321). Dalla motivazione del reclamo, considerata nel suo complesso, si evince tuttavia che esso tende all'annullamento della sentenza impugnata e alla reiezione della petizione. Ne discende che, seppure al limite, il reclamo può essere vagliato nel merito (sentenza del Tribunale federale 5A_676/2014 del 18 maggio 2015 consid. 3.1 con riferimento a DTF 137 III 617 consid. 4-6).

 

                                   5.   La reclamante, per censurare la ricostruzione dei fatti operata dal Pretore, espone tutta una serie di fatti da lui non menzionati nel giudizio impugnato e propone un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie a sostegno della propria versione dei fatti. In sintesi, essa fa valere che la sua autovettura, incidentata il 22 marzo 2010 da G__________ R__________ A__________ cui l'aveva prestata, è rimasta presso l'attrice, alla quale non è mai stato chiesto di ripararla, unicamente il tempo per essere visionata da un perito della sua assicurazione, ed è poi stata ripresa, su sua richiesta, dalla stessa G__________ R__________ A__________ e parcheggiata nella sua autorimessa a __________, dove è restata fino a quando ha deciso di portarla alla Carrozzeria D__________ __________ di __________ per essere riparata. Se non che, con argomentazioni del genere, di natura appellatoria, la reclamante si limita a contrapporre la propria versione dei fatti senza però indicare perché il Pretore sia trasceso in arbitrio, ovvero perché i fatti da lui accertati sono manifestamente errati. Il reclamo andrebbe così dichiarato d'acchito irricevibile.

                                       

                                   6.   a)   Sia come sia, la reclamante adduce che il formulario “denuncia di sinistro” del 22 aprile 2010, sul quale è indicato che l'autovettura “viene riparata dalla CO 1, via __________ __________”, è stato compilato e sottoscritto, in qualità di conducente, da G__________ R__________ A__________ mentre tutto si ignora sulla “firma del contraente” che non è sicuramente di “alcuna persona della RE 1”. Ora, per tacere del fatto che tale allegazione, addotta per la prima volta in questa sede, è nuova e come tale inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 326), il fatto che la convenuta abbia conferito all'attrice la riparazione è stato accertato dal Pretore in maniera non arbitraria sulla base di altri elementi istruttori, come si vedrà in appresso.

 

                                         b)   La RE 1 contesta, perché “non suffragato da alcun atto di causa”, l'accertamento del Pretore secondo cui G__________ R__________ A__________ si era presentata alla controparte come una sua dipendente e sostiene che non ha mai detto di essere una sua rappresentante. Di conseguenza, a suo avviso, “il primo giudice non avrebbe dovuto considerare applicabile l'art. 33 cpv. 3 CO, ritenere concluso un contratto d'appalto e accollarle la riparazione”. In realtà per accertare tale fatto, il Pretore si è fondato sulle dichiarazioni di A__________ S__________, dipendente dell'attrice con funzione di capo officina (“L'autovettura ci è stata portata da una ragazza che lavorava presso la RE 1 ma di cui non ricordo il nome. Si tratta in realtà della sig. ra G__________ R__________ A__________. Lo scopo era quello che noi sistemassimo questa autovettura”: deposizione dell'8 febbraio 2013, verbali pag. 1) e di M__________ A__________, anch'egli dipendente dell'attrice con funzione di meccanico (“La macchina se ben ricordo arrivò con il carro attrezzi (W__________, mi sembra) del cliente che era la RE 1. Si presentò anche una sig. ra della RE 1, che del resto veniva sempre e si chiamava G__________. […] Ci fu portata allo scopo di ripararla.”: deposizione dell'8 febbraio 2013, verbali pag. 3). Non si disconosce che i due testi sono dipendenti dell'attrice, ma nulla induce a credere tuttavia, né la reclamante pretende, che essi abbiano dichiarato il falso. Non si può pertanto ritenere che il Pretore abbia ammesso un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile.

 

                                                Si aggiunga che quand'anche G__________ R__________ A__________ non si fosse presentata come una dipendente della reclamante, ciò non escluderebbe l'applicabilità dell'art. 33 cpv. 3 CO. Questa norma, in effetti, prevede che se il rappresentato comunica la facoltà di rappresentanza a un terzo, la sua estensione in confronto di quest'ultimo è giudicata a norma dell'avvenuta comunicazione (cosiddetta “procura esterna apparente”; DTF 131 III 518 consid. 3.2). Tale comunicazione può avvenire anche per atti concludenti, attraverso un comportamento che, interpretato secondo il principio dell'affidamento, può essere inteso quale comunicazione della facoltà di rappresentanza. Il rappresentato risulta allora vincolato non in forza di una reale volontà, bensì perché manifesta un comportamento dal quale la controparte può, in buona fede, dedurre l'esistenza di una siffatta volontà. In questo caso, la protezione del terzo soggiace dunque a due condizioni: la comunicazione della facoltà di rappresentanza da parte del rappresentato al terzo e la buona fede di quest'ultimo (DTF 131 III 517 consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale 4D_105/2014 del 3 febbraio 2015 consid. 3 e 4C.102/2006 del 21 settembre 2006 consid. 2.1).

 

                                               Nella fattispecie, la stessa G__________ R__________ A__________ ha dichiarato che il giorno dopo il danneggiamento dell'autovettura “sono andata o ho telefonato alla CO 1, dicendo loro di chiamare l'assicurazione per vedere se accettavano il sinistro, perché se non lo avessero accettato, non si poteva riparare la macchina”, soggiungendo che “dopo l'incidente avvisai il sig. H__________, il quale mi disse di lasciare la macchina in qualche garage” (deposizione dell'8 febbraio 2013, verbali pag. 6). E che la compagnia si sia assunta i costi della riparazione è dimostrato poi dalla liquidazione del sinistro (doc. M). Dal canto suo H__________ R__________ S__________ ha riferito che G__________ R__________ A__________ l'ha contattato dopo l'incidente e che dopo essere stato informato sul fatto che l'auto era stata portata a __________ “a quel punto dissi alla signora di chiamare l'A__________ affinché facesse intervenire il perito per quantificare il danno” e infine che dopo il rilascio della perizia “dissi alla signora di non fare riparare la macchina al garage CO 1” (deposizione del 26 febbraio 2013, verbali pag. 5 e 6).

 

                                               In tali circostanze, premesso che, come si è visto, l'accertamento secondo cui G__________ R__________ A__________ ha agito come rappresentante della convenuta non è manifestamente errato, nel delegare alla stessa le trattative con l'attrice concernenti l'automobile della convenuta H__________ R__________ S__________ non poteva non rendersi conto che essa potesse agire come sua rappresentante. Non essendo intervenuto con la debita attenzione, egli ha indotto l'attrice, sulla cui buona fede non vi è ragione di dubitare, a credere nell'esistenza di un potere di rappresentanza da parte di G__________ R__________ A__________. Né la convenuta pretende che H__________ R__________ S__________ non potesse agire in sua rappresentanza. Ne segue che la conclusione del Pretore, secondo cui alla fattispecie è applicabile l'art. 33 cpv. 3 CO non può ritenersi errata.

 

                                         c)   Per la RE 1, A__________ S__________ (dipendente dell'attrice con funzione di capo officina), M__________ A__________ (dipendente dell'attrice con funzione di meccanico), A__________ C__________ (amministratore unico della C__________ __________ SA) e G__________ R__________ A__________ – le cui deposizioni secondo il Pretore contraddicono la sua versione secondo cui l'attrice non ha eseguito alcuna riparazione né è stata incaricata di riparare il suo veicolo – sono “tutti quattro direttamente coinvolti nella vicenda ma le loro rispettive dichiarazioni sono contraddittorie”. Ora, per tacere del fatto che l'attendibilità dei testimoni è sollevata per la prima volta in questa sede e che costoro hanno testimoniato su fatti da loro percepiti direttamente (art. 169 CPC), non è dato di capire in che modo le loro affermazioni siano contraddittorie. Premesso che già si è detto in merito al conferimento dell'incarico all'attrice da parte di un rappresentante della convenuta, quand'anche si escludesse le deposizioni dei dipendenti dell'attrice, la riparazione del veicolo è stata attestata da A__________ C__________ (confermo di avere riparato questa Mercedes A160: deposizione dell'8 febbraio 2013, verbali pag. 5) e da G__________ R__________ A__________ (“sono sempre io che ho ritirato la macchina su richiesta del sig. H__________ R__________ S__________ al quale l'ho poi consegnata, quando l'ho presa la macchina andava, ma non so se sono stati eseguiti dei lavori di riparazione a regola d'arte, visto che io non me ne intendo per nulla. Non mi ricordo se quando ritirai la macchina era a posto, a livello di carrozzeria. Sicuramente non vi erano dei buchi nella carrozzeria, ma a livello di dettagli non so dire niente perché non ho fatto una verifica: deposizione dell'8 febbraio 2013, verbali pag. 6). Ne segue che anche su questo punto non si può ritenere che il Pretore abbia ammesso un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile.

 

                                         d)   La reclamante rimprovera al Pretore di avere ritenuto che la fattura di fr. 2797.60 emessa il 5 luglio 2010 dalla Carrozzeria D__________ __________ si poteva riferire alla riparazione di danni occasionati in un secondo sinistro anziché in quello del 22 marzo 2010. Essa ritiene non dimostrata la circostanza che il suo veicolo sia incorso in un secondo sinistro nel tragitto dall'officina dell'attrice a __________ alla sua autorimessa di __________ e rileva che sottraendo i chilometri percorsi dalla sua autovettura riportati nella perizia del 29 marzo 2010 (145 476 km) da quelli indicati nella fattura del 5 luglio 2010 della Carrozzeria D__________ __________ (145 320 km) risulta una differenza di circa 44 km, distanza che corrisponde esattamente al tragitto da __________ a __________ e da __________ a __________ (dove ha sede l'officina della Carrozzeria D__________ __________). Per la reclamante, poi, “non è dimostrato che i doc. G e H si riferiscano a materiale acquistato dall'attrice per riparare la sua automobile” e non è vero che H__________ R__________ S__________ si sia recato nel garage dell'attrice in sua rappresentanza per proporre una liquidazione di fr. 4000.–.

 

                                               Ora, con la reclamante si può anche convenire che su quanto sia successo dopo che la nota Mercedes-Benz ha lasciato l'officina dell'attrice la conclusione del primo giudice non si fonda su alcuna risultanza istruttoria. Resta il fatto che ciò ancora non basta per ritenere manifestamente errato l'accertamento del Pretore secondo cui per i danni causati dall'urto del 22 marzo 2010 l'automobile è stata riparata dall'attrice. Quanto alla persona che ha proposto di saldare il debito della convenuta con il pagamento di fr. 4000.– è vero che H__________ R__________ S__________ ha dichiarato di “non essere mai stato al garage CO 1” (deposizione del 26 febbraio 2013, verbali pag. 7), ma ciò non basta per ritenere manifestamente insostenibile il fatto che “in garage arrivò una persona della RE 1 che offrì una liquidazione di fr. 4000.–” come indicato da A__________ S__________ e da M__________ A__________ (deposizioni dell'8 febbraio 2013, verbali pag. 1 e 3). Infine, relativamente ai bollettini di consegna di pezzi di ricambio di marzo e aprile 2010 (doc. G e H), le rimostranze sono generiche, la convenuta dovendo indicare quale pezzo acquistato presso rifornitori ufficiali non sarebbe stato necessario, e si fondano per il resto su mere supposizioni senza alcun riscontro oggettivo. Esse non bastano pertanto per rendere manifestamente insostenibile l'accertamento del Pretore.

 

                                   7.   In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella misura in cui è ricevibile dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni e una duplica spontanea per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 950.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.