Incarto n.
16.2016.59

Lugano

24 gennaio 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 29 settembre 2016 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la decisione emessa il 15 settembre 2016 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa n. 35 TC (rimborso spese di allacciamento) promossa nei suoi confronti con istanza del 31 mag­gio 2016 dal

 

 

 

CO 1

(rappresentato dal RA 1);

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 9 aprile 2015 il RA 1 ha invitato RE 1, proprietario della particella n. __________ RFD di __________, a far defluire le acque meteoriche provenienti dal suo fondo a confine con una strada comunale nella condotta comu­nale tramite una canaletta di raccolta posta all'interno della sua proprietà comunicandogli che l'esecuzione della canaletta, le cui spese sarebbero state a suo carico, sarebbe potuta essere fatta in concomitanza con i lavori di risanamento della strada comunale. RE 1, dopo avere dapprima contestato di potere essere obbligato ad istallare una canaletta, in un incontro con il capo dell'ufficio tecnico comunale __________ C__________ e di un dipendente della ditta incaricata di eseguire la nuova pavi­men­tazione, ha acconsentito alla canalizzazione delle acque meteoriche provenienti dal suo piazzale tramite la posa di una canaletta e di affidarne l'esecuzione alla medesima impresa edile. Il 12 maggio 2015 il Municipio ha comunicato a RE 1 che il costo complessivo a suo carico per lo scavo, la fornitura e la posa della canaletta lungo il suo confine sarebbe ammontato a fr. 1650.– più IVA.

 

                                         Terminati il 17 giugno 2015 i lavori di posa della canaletta, il 2 di­cembre 2015 il Municipio ha chiesto a RE 1 di versare fr. 1782.–. Preso atto del mancato pagamento, nemmeno pre­vio sollecito, il 6 maggio 2016 il Comune di __________ ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 2193798 dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 1782.– più in­te­ressi del 1% dal 15 gennaio 2016, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Il 31 maggio 2016 il Comune di __________ si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Balerna chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1782.–, oltre a fr. 73.30 per le spese esecutive. All'udienza di conciliazione del 14 luglio 2016 le parti non hanno raggiunto un'intesa. L'istante ha chiesto al Giudice di pace di de­ci­dere la controversia ai sensi dell'art. 212 CPC e ha confermato la sua domanda. Il convenuto, “contestata tutta l'istanza”, ne ha chiesto la reiezione. Statuendo il 15 settembre 2016 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e posto le spese processuali di fr. 150.– a carico del convenuto.

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio RE 1 è insorto a questa Ca­mera con un reclamo del 29 settembre 2016 in cui ne postula l'an­nullamento. Il rimedio non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto il 16 settembre 2016 sicché il reclamo, introdotto il 29 settembre 2016 (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), è senz'altro ricevibile.

 

                                   2.   Per quel che è della competenza di questa Camera, secondo l'art. 44 LALIA costruzioni ed impianti esistenti entro il perimetro del progetto generale delle canalizzazioni devono essere allacciati a spese dei proprietari alla rete delle canalizzazioni e tutte le acque di rifiuto devono essere immesse nella stessa. Per l'art. 10 cpv. 2 e 4 del regolamento delle canalizzazioni del Comune di __________ l'allacciamento è eseguito di norma dall'ente pubblico, il quale anticipa i relativi costi e li addebita in seguito al proprietario del fondo allacciato. Diversamente dal caso in cui l'ente pubblico procede all'esecuzione di un allacciamento a spese di un proprietario che, diffidato, a procedere a tanto, è rimasto passivo (esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato), trattandosi dell'incasso di spese per lavori eseguiti su proprietà privata e favore di terzi tramite imprese sul posto, mediante mandato e sulla base di disposizioni contenute nei regolamenti comunali, se il proprietario si rifiuta di pagare le spese di esecuzione a suo carico, l'ente pubblico, per recuperare quanto anticipato deve procedere seguendo la via giudiziaria ordinaria, ossia quella civile (TRAM, sentenza inc. 52.1996.30 del 4 giugno 1996).

 

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo dev'essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

 

                                   4.   Nella decisione impugnata il Giudice di pace, ricordato che secondo la legge cantonale d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA) e il regolamento delle canalizzazioni di __________ del 2004 le acque provenienti da un terreno privato devono essere captate e allacciate alla rete delle canalizzazioni a spese del proprietario del fondo, ha ritenuto che il convenuto avrebbe dovuto in ogni caso fare posare delle caditoie e fare eseguire l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni comunali. A suo parere, se tali lavori non fossero stati eseguiti in contemporanea con il rifacimento del manto della strada comunale, essi sarebbero stati sicuramente più onerosi poiché il convenuto non avrebbe potuto beneficiare del cantiere già in corso per quell'opera pubblica. Egli, pur riconoscendo che la procedura adottata dall'istante non sia stata sempre ineccepibile dal punto di vista giuridico, ha nondimeno accertato sulla scorta delle risultanze istruttorie l'esistenza di un accordo tra le parti riguardante il pagamento dei lavori sulla proprietà del convenuto. Ciò posto il Giudice di pace ha accolto l'istanza.

 

                                   5.   Il reclamante rimprovera al primo giudice la “mancata concessione del diritto di ricusazione (art. 47 cpv. f CPC), la “mancata applicazione del richiamo alla buona fede (art. 52 CPC e 9 Cost.), la “mancata applicazione del diritto ad essere sentiti (art. 53 cpv. 1 CPC e 75 cpv. 2 CPC)”, la “mancata applicazione dei presupposti processuali (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC)”, la “mancata applicazione di una corretta rappresentanza (art. 68 cpv. 3 CPC)”, la “mancata applicazione del principio dell'istanza (art. 74 CPC)”, la “mancata applicazione del contenuto dell'istanza (art. 75 cpv. 1 CPC)”, la “mancata applicazione del rilascio dell'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 1 CPC)”, la “ritardata giustizia” e l'“accertamento manifestamente errato dei testi”. Se non che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale sono insufficienti per motivare un reclamo. La motivazione di un reclamo, infatti, che ha esigenze equivalenti a quella di un appello (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, pag. 2019 n. 7 nota 3895) dev'essere sufficientemente esplicita per permettere all'autorità di secondo grado di comprenderla facilmente (cfr. DTF 141 III 569 consid. 2.3.3). In un reclamo non basta quindi elencare possibili errori nei quali sarebbe caduto il primo giudice, ma – come sopra esposto (v. consid. 3) – occorre spiegare almeno succintamente in cosa consista l'errata applicazione del diritto e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti e quale conseguenza ne derivi ai fini del giudizio. Pur con tutta la comprensione dovuta a una parte priva di patrocinatore, nella fattispecie la semplice elencazione di diritti e disposizioni senza alcun riferimento al caso concreto è ben lungi dal soddisfare le esigenze poste dall'art. 321 cpv. 1 CPC e pertanto le predette censure sono irricevibili.

 

                                   6.   RE 1 sostiene che “è del tutto impossibile accertare correttamente un testo se si procede univocamente sui documenti fuorvianti della parte attrice (art. 53 cpv. 1 CPC e art. 75 cpv. 2 CPC)” e “la comprova dell'avvenuto assenso non è stata fornita né richiesta (art. 1 CO)”. Per quanto è dato di capire il reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere fondato la decisione sui soli documenti prodotti dall'istante e ritiene che la controparte, gravata dall'onere della prova, non abbia dimostrato che egli abbia acconsentito ad assumersi il costo della posa della caditoia.

 

                                         Ora, è indubbio che un giudice debba fondare il proprio giudizio sulle prove prodotte da entrambe le parti e che nella fattispecie l'onere della prova incombesse all'istante (art. 8 CC). In prima sede, il convenuto non ha tuttavia prodotto nessun documento né ha offerto l'assunzione di qualsivoglia prova. Egli, poi, nemmeno né ha eccepito di falso i documenti prodotti dall'istante sicché non è dato di vedere per quale motivo il Giudice di pace non potesse fondare la propria decisione sugli atti del fascicolo processuale. Quanto alla mancanza di prove del suo consenso, il reclamante si limita a contrapporre il suo punto di vista a quello del Giudice di pace, senza confrontarsi con la motivazione della decisione secondo cui sulla scorta di svariati indizi, partitamente elencati, il convenuto si era riconosciuto debitore nei confronti dell'ente pubblico. Perché l'accertamento del primo giudice sarebbe manifestamente errato il reclamante non spiega. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella ridotta misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto.

 

                                   7.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.