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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 14 gennaio 2016 presentato da
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CO 1 e CO 2 |
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è proprietario della particella n. 330 RFD di __________, su cui sorge un edificio, che confina a nord/est con la particella n. 328, appartenente per un mezzo allo stesso RE 1 con T__________ B__________, F__________ B__________ e S__________ M__________, membri della comunione ereditaria fu E__________ B__________, e per l'altro mezzo a T__________ B__________. Tale fondo confina a est con la particella n. 329, su cui sorge una casa di abitazione, proprietà di CO 1 e CO 2 in ragione di un mezzo ciascuna. Le particelle n. 328 e 329 costeggiano, a nord, con una strada (particella n. 365), coattiva (“proprietà dipendente”) dei due stessi fondi con le particelle n. 317, 321, 323, 324, 327, 367, 1046, 1067, 1071, mentre a sud lambiscono la particella n. 331 (strada), coattiva delle particelle n. 330, 332 e 1077.
B. Il 12 luglio 2013 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Capriasca, chiedendogli di ordinare a CO 1 e CO 2 di “estirpare le 14 palme di alto fusto piantate a una distanza non regolare dal suo confine”. Egli ha chiesto inoltre di fare “il necessario perché vengano regolate con le dovute domande di costruzioni” delle irregolarità commesse dalle convenute tra le quali “la costruzione di un “muro in verduro” sulla particella n. 365” e “l'edificazione di un muro sulla particella n. 329 a confine con particella n. 331”. Il 21 ottobre 2013 il Giudice di pace ha preannunciato a RE 1 l'intenzione di indire un sopralluogo, alla presenza di un forestale, per risolvere la questione delle piante e ha segnalato che per quel che riguardava i muri l'Ufficio tecnico comunale avrebbe contattato tutte le parti interessate. Nulla è stato però intrapreso.
C. Sollecitato da RE 1 a proseguire la lite, il 25 settembre 2014 il Giudice di pace ha proposto alle parti di incaricare il geometra comunale per determinare la linea di confine tra le particelle n. 329 e 365. L'istante ha accettato la proposta, mentre CO 1 e CO 2 l'hanno rifiutata, rilevando che l'azione nei loro confronti non potesse essere promossa dal solo istante, le particelle n. 328 e n. 365 essendo proprietà collettiva. Il 10 luglio 2015 il Giudice di pace ha citato le parti a comparire il 19 agosto 2015 a __________ per l'udienza di conciliazione e il sopralluogo. Il 3 agosto 2015 le convenute ne hanno chiesto il rinvio e hanno eccepito la mancanza di legittimazione attiva dell'istante. Il 17 agosto 2015 il Giudice di pace, annullata la citazione, ha assegnato all'istante un termine fino al 25 settembre 2015 per ripresentare l'istanza di conciliazione sottoscritta da tutti i proprietari delle particelle n. 328, 331 e 365. Scaduto infruttuoso il termine, così come quello assegnato il 29 novembre 2015, con decisione del 18 dicembre 2015 il Giudice di pace ha dichiarato l'istanza di conciliazione irricevibile. Non sono state prelevate spese processuali.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 gennaio 2016 in cui chiede che sia “espletato il giudizio sullo sconfinamento del muro oggetto dalla sua istanza” ed “emesso un giudizio sull'art. 648 cpv. 1 CPC (recte CC) per quanto attiene alla legittimazione”. L'atto non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali o incidentali pronunciate in controversie patrimoniali con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Una decisione è finale secondo l'art. 236 cpv. 1 CPC se conclude la procedura pronunciandosi sul merito o quando, come in concreto, rileva il difetto di un presupposto processuale e non entra nel merito della causa (cfr. Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 308). Le decisioni dei giudici di pace come autorità di conciliazione sono così impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il giudizio impugnato è stato notificato all'istante al più presto il 19 dicembre 2015, sicché il reclamo introdotto il 14 gennaio 2016 è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore.
3. Il Giudice di pace ha considerato che “a prescindere dalla questione a sapere se in concreto lo statuto di comproprietario generi l'obbligo di agire in litisconsorzio necessario, va detto che l'istante non è comproprietario del mappale n. 328 RFD di __________, ma è solo proprietario comune, assieme agli altri membri della CE della quota di 1/2 del medesimo” e che “di conseguenza egli non dispone della capacità di essere parte (art. 66 CPC), che rappresenta un presupposto processuale, la cui esistenza deve essere verificata d'ufficio in ogni stadio della causa (art. 59 CPC)”. Ciò posto, il Giudice di pace ha dichiarato l'istanza irricevibile. Il reclamante rimprovera al primo giudice, in estrema sintesi, di avere dato seguito alla contestazione sollevata dalle convenute sulla sua legittimazione attiva, dichiarando la sua istanza irricevibile, anziché emanare un giudizio sul merito.
4. Secondo l'art. 59 cpv. 1 CPC il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, i quali devono essere da lui esaminati d'ufficio (art. 60 CPC). Tra i presupposti processuali rientra, segnatamente, la capacità di essere parte (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC). Ora, sulla questione di sapere se l'autorità di conciliazione possa esaminare e statuire preliminarmente sui presupposti processuali vi sono diverse opinioni dottrinali (per una panoramica: cfr. Zürcher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 6 e segg. ad art. 59), mentre quanto meno a livello cantonale la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha già avuto modo di rilevare che ove all'udienza di conciliazione, ravvisi una chiara ed evidente mancanza di un presupposto processuale, l'autorità di conciliazione dichiarerà l'istanza di conciliazione irricevibile (RtiD II-2015 pag. 860). In concreto, nondimeno, la questione non si esaurisce in questi soli termine come si vedrà senza indugio in appresso.
5. Per l'art. 66 CPC hanno capacità di essere parte tutti coloro che godono dei diritti civili o sono legittimati ad essere parte in virtù del diritto federale. Per agire in causa quale parte bisogna godere dei diritti civili, ovvero la facoltà di vedersi attribuire dei diritti e degli obblighi. Eccezionalmente il diritto federale conferisce anche a entità sprovviste di godimento dei diritti civili la capacità di essere parte (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 1 e 5 ad art. 66). Premesso ciò, dispongono della capacità di essere parte, in particolare, le persone fisiche viventi (art. 11 CC), le persone giuridiche (art. 53 CC) o la comunione dei comproprietari di una proprietà per piani, mentre ne sono prive, in particolare, le persone fisiche decedute, le persone giuridiche inesistenti, la comunione ereditaria, salvo eccezioni, o la comunione dei comproprietari ordinari (Trezzini, op. cit., n. 2-7 ad art. 66; Jeandin, op. cit., n. 3-6 ad art. 66).
La capacità di essere parte, presupposto processuale, va tuttavia distinta dalla qualità per agire e per difendersi delle parti (legittimazione attiva e passiva) la quale però non costituisce un presupposto processuale e si determina secondo il diritto materiale (Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 66; CCR inc. 16.2015.20 del 15 marzo 2017 consid. 3c). Così, ove un'azione non sia stata introdotta dalla persona cui la legge concede la titolarità della pretesa dedotta in giudizio vi è un difetto di legittimazione attiva e l'azione deve essere respinta e non dichiarata inammissibile (DTF 142 III 786 consid. 3.1.4).
Trattandosi di un litisconsorzio necessario, ove tutte le parti sono tenute a procedere insieme, nel vecchio Codice di procedura civile cantonale tale requisito era considerato un presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC ticinese), ossia un requisito di forma, e qualora un difetto di forma potesse essere sanato entro breve, il giudice assegnava un termine a tal fine (art. 99 cpv. 3 CPC ticinese; RtiD I-2005 pag. 798 consid. 8c). L'attuale Codice di procedura civile ascrive la figura del litisconsorzio necessario (art. 70 CPC) non più alla forma, bensì alla legittimazione, cioè alla qualità per agire o per essere convenuto in giudizio, che è una questione di merito. Non il diritto di procedura, ma il diritto sostanziale stabilisce quando è necessaria una conduzione congiunta della causa in veste di attori o convenuti. “Se in tali casi l'azione non è promossa da o contro tutte le parti tenute a procedere congiuntamente, manca rispettivamente la legittimazione attiva o passiva e l'azione è respinta in quanto infondata” (RtiD I-2016 pag. 681 consid. 4b; v. anche DTF 142 III 786 consid. 3.1.4; Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 70).
6. In concreto, nella misura in cui il Giudice di pace ha sostanzialmente rimproverato all'istante di essere solo uno dei proprietari comuni della particella n. 328 “assieme agli altri membri della CE della quota di ½ del medesimo”, egli ha esaminato la legittimazione attiva di RE 1, e non la sua qualità di parte, la quale è, come tale, indiscussa. Si pone quindi la questione di sapere se l'autorità di conciliazione possa esaminare l'esistenza del presupposto materiale della legittimazione attiva di una parte.
7. Per l'art. 201 cpv. 1 CPC l'autorità di conciliazione cerca, nel corso di un'udienza senza formalità, di conciliare le parti. Compito primario è quindi quello di conciliare le parti (art. 208 CPC) e, in caso di fallimento, di rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC). All'autorità di conciliazione è attribuita, in misura limitata, una competenza giurisdizionale, e quantunque dispone di un certo potere propositivo (art. 210 CPC) e decisionale (art. 212 CPC) essa non è tuttavia equiparabile a un giudice (DTF 139 III 273 consid. 2.3). Il tentativo di conciliazione si attua nel corso di un'udienza tant'è che gli art. 202 cpv. 3 e 203 cpv. 1 CPC esigono imperativamente e senza eccezioni la tenuta di un'udienza in tutte le procedure di conciliazione. Nulla, per altro, impedisce alle parti di accordarsi durante la procedura su questioni che esulavano dall'oggetto litigioso (art. 201 cpv. 1 seconda frase CPC). L'autorità di conciliazione non è quindi di principio competente a giudicare la vertenza nel merito, scopo della conciliazione non essendo quello di decidere torti o ragioni, obblighi o diritti. Ciò non significa che essa non possa rendere attente le parti sulla situazione giuridica e spingerle ad agire di conseguenza. Tuttavia se l'istante insiste, essa deve continuare la procedura di conciliazione.
Nella fattispecie, è pacifico che la particella n. 328 RFD appartiene per un mezzo a RE 1 con T__________ B__________, F__________ B__________ e S__________ M__________, quali membri della comunione ereditaria fu E__________ B__________, e per l'altro mezzo alla medesima T__________ B__________. La questione di sapere se RE 1 possa far valere da solo, sia quale singolo membro della comunione ereditaria o come semplice comproprietario ordinario sulla base dell'art. 648 cpv. 1 CC, la pretesa a tutela del fondo va risolta tuttavia applicando il diritto materiale (DTF 140 III 598 consid. 3.2) e attiene così al merito e non alla ricevibilità dell'istanza. Non incombe tuttavia all'autorità di conciliazione esaminare le premesse sostanziali dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio, quali la legittimazione attiva dell'istante. In siffatte circostanze, il Giudice di pace, ricevuta l'istanza di conciliazione, doveva citare le parti a un'udienza, come correttamente prospettato in un primo tempo. In tale ambito, posta la volontà delle convenute di non conciliare e preso atto della loro obiezione circa la legittimazione attiva dell'istante, egli avrebbe dovuto attirare l'attenzione di quest'ultimo su tale problematica. Spettava poi all'interessato, che pretende di agire da solo, decidere come procedere assumendosi il rischio di vedersi opporre la mancanza della legittimazione attiva nella procedura di merito. Posto che l'istante insisteva, il Giudice di pace avrebbe pertanto dovuto proseguire la procedura conciliativa come previsto dalla legge e non dichiarare d'acchito irricevibile l'istanza. Se ne conclude che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti inviati al Giudice di pace per proseguire nei suoi incombenti.
8. La decisione odierna impone delle chiose d'ordine giuridico. Intanto, trattandosi di azioni riguardanti più fondi appartenenti a persone diverse, ci si potrebbe trovare confrontati con un cumulo di azioni e in tal caso, ai fini della determinazione del valore litigioso, le pretese dedotte in giudizio vanno sommate (art. 93 cpv. 1 CPC). Inoltre, l'istanza di conciliazione deve indicare la domanda (art. 202 cpv. 2 CPC), la quale deve perlomeno essere sufficientemente precisa e univoca, fermo restando che ove non sia il caso, l'autorità di conciliazione deve invitare la parte a chiarirla.
9. La particolarità della fattispecie giustifica così di accogliere parzialmente il reclamo – eccezionalmente – senza scambio di allegati scritti giacché, per tacere del fatto che appare superfluo invitare CO 1 e CO 2 a formulare osservazioni su una questione nemmeno sollevata dal reclamante, con il rinvio degli atti al Giudice di pace la loro posizione non è pregiudicata in alcun modo.
10. Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali, né CO 1 e CO 2 possono essere tenute a versare indennità di inconvenienza, fermo restando che non avendo il reclamante dovuto affrontare spese di rilievo nemmeno soccorrevano gli estremi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace del circolo di Capriasca affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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– ; – avv. .
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.